Sentenza n. 5618/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso il silenzio serbato dal comune intimato sulla istanza-diffida presentata in data 21 febbraio 2026, volta alla definizione del procedimento di condono edilizio avviato con domanda del 30 dicembre 1986, prot. n. 11892, ai sensi della legge n. 47/85; nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di fornire riscontro alla predetta istanza-diffida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulla diffida del 21 febbraio 2026 a concludere il procedimento di condono edilizio avviato con domanda del 30 dicembre 1986
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento di condono relativo al proprio immobile, avviato nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985. Dopo istanze presentate nel 2022 e nel 2024 e una diffida dell'ottobre 2025, il Comune aveva comunicato il 23 ottobre 2025 la sospensione dell'istruttoria per indagini di polizia giudiziaria; la ricorrente ha quindi diffidato nuovamente l'ente il 21 febbraio 2026, senza ottenere risposta. Ha rappresentato che la definizione della pratica era necessaria anche per accedere ai contributi per la ricostruzione post-sisma. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità, sostenendo che le comunicazioni procedimentali e la nota del 23 ottobre 2025 escludevano l'inerzia, che la nuova diffida non generava un distinto obbligo di provvedere e che la nota, non impugnata tempestivamente, costituiva un atto di arresto procedimentale. Nel merito, ha invocato le indagini penali e il sequestro dell'immobile come factum principis legittimante la sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità: le richieste di integrazione istruttoria erano atti endoprocedimentali e la nota del 23 ottobre 2025, formulata genericamente, era una comunicazione interlocutoria, non un provvedimento espresso di sospensione. Era quindi legittima la reiterazione della diffida. Il giudice ha precisato che le difese formulate dal Comune in giudizio non possono sostituire la risposta espressa dell'amministrazione e che, nel rito sul silenzio, non può essere scrutinata la legittimità di una sospensione non disposta con un espresso e motivato provvedimento. Ha accolto il ricorso nei limiti della domanda, ordinando al Comune di adottare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza una determinazione espressa e motivata sulla diffida, quale ne sia il contenuto, senza imporre l'esito favorevole del condono. Ha soprasseduto alla nomina del commissario ad acta e compensato le spese.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
e, del resto, non può essere oggetto di scrutinio in sede del presente ricorso, ex artt. 31 e 117 c.p.a., la legittimità o meno di una sospensione del procedimento che non risulta essere stata disposta dall’amministrazione con espresso e motivato provvedimento.
Nel giudizio sul silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il giudice non esamina la legittimità di una sospensione procedimentale che non risulti adottata dall'amministrazione con un provvedimento espresso e motivato; può invece ordinare all'amministrazione di rispondere con una determinazione espressa.
legge n. 47/1985
Con il ricorso in esame, notificato il 3 giugno 2026 e depositato il 9 giugno 2026, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del comune di Casamicciola Terme sulla istanza-diffida presentata in data 21 febbraio 2026 con riferimento alla conclusione del procedimento di condono edilizio ex lege n. 47/1985 per un immobile di sua proprietà.
La decisione riconosce l'obbligo di dare una risposta espressa sulla diffida relativa alla definizione del procedimento di condono avviato ai sensi della legge n. 47/1985, senza pronunciarsi sulla spettanza del condono.
Massime di principio
- Le comunicazioni di carattere interlocutorio e gli atti endoprocedimentali, compresa una nota generica che riferisca la sospensione dell'istruttoria senza formalizzarla con un provvedimento espresso e motivato, non equivalgono a una determinazione conclusiva né escludono l'inerzia amministrativa rilevante ai fini dell'azione contro il silenzio.
- Nel giudizio sul silenzio, le argomentazioni difensive svolte dall'amministrazione in giudizio non sostituiscono la risposta che essa è tenuta a rendere sull'istanza del privato.
- Nel rito sul silenzio il giudice non può scrutinare la legittimità di una sospensione procedimentale che non risulti disposta dall'amministrazione con un provvedimento espresso e motivato; può ordinare all'ente di adottare una determinazione espressa e motivata, senza predeterminarne il contenuto.
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