Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17224/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura non custodiale con la custodia cautelare in carcere (in precedenza erano stati applicati gli arresti domiciliari con controllo elettronico). I motivi dedotti sono: 1) vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., per aver fondato il pericolo di reiterazione su una valutazione retrospettiva delle condotte senza considerare la situazione attuale (il ricorrente svolge attività di volontariato nella comunità, senza segnalazioni di reato); 2) vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura, perché il Tribunale non ha spiegato perché misure meno afflittive non sarebbero idonee e non ha considerato la prova di autocontrollo fornita dal ricorrente negli ultimi cinque mesi in altro procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato e non consente una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, se non quando emergano violazioni di norme o manifesta illogicità. Il Collegio ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: sono stati considerati il lungo arco temporale dei traffici illeciti, le modalità professionali (utenza dedicata), il ruolo di leader e coordinatore del gruppo di spaccio, l'assenza di redditi leciti e la mancata attività lavorativa, elementi che rendono concreto e attuale il pericolo di commissione di reati della stessa indole. Sull'adeguatezza, il Tribunale ha motivato che la personalità trasgressiva e la violazione recente di altra misura non custodiale (divieto di dimora) non garantiscono il rispetto di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    predisposizione del ricorso trattato in forma cartolare; mero riferimento procedurale alla modalità di trattazione

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la valutazione deve considerare la concretezza e l'attualità del pericolo, ma la Corte accerta che il giudice di merito ha adeguatamente motivato tale valutazione

  • art. 275-bis, cod. proc. pen.

    norma relativa agli strumenti di controllo elettronico menzionata come misura applicata in primo grado

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    definisce il vizio di motivazione censurabile in cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione in materia cautelare

  • art. 616, cod. proc. pen.

    consente la condanna alle spese del procedimento e trova applicazione qui per la condanna del ricorrente

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione opera un sindacato molto limitato sulla motivazione: non è consentita la riconsiderazione di merito dei fatti o una diversa valutazione delle prove se non in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione
  • Per ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione il giudice di merito può fondarsi su elementi quali la durata e la professionalità dell'attività criminale, l'uso di strumenti dedicati (es. utenze telefoniche), il ruolo direttivo nell'organizzazione e l'assenza di redditi leciti o di attività lavorativa
  • La scelta di una misura cautelare più afflittiva rispetto a misure non custodiali richiede specifica motivazione: il giudice deve spiegare perché le misure meno afflittive risultano inidonee; tuttavia, la valutazione spetta al giudice di merito e la cassazione la sindaca solo se la motivazione è manifestamente illogica o illegittima
  • La violazione di precedenti misure non custodiali (es. divieto di dimora) costituisce un elemento importante e giustificativo della scelta di misure più cautelari, poiché incide sulla valutazione delle garanzie di rispetto della misura
  • Un ricorso per Cassazione ritenuto inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.