Sentenza n. 777/2026 - Genova, Sezione 1
per l’accertamento del silenzio serbato dalla Questura di Genova-Ufficio Immigrazione sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale-OMISSIS-, rilasciato in data 5 agosto 2021 con scadenza il 27 maggio 2023, a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 16 maggio 2023, e per la conseguente condanna della stessa alla conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Questura di Genova sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Genova sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno, presentata il 16 maggio 2023. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato l'avvenuto rilascio del titolo richiesto; il ricorrente ha confermato tale circostanza e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha rilasciato il titolo richiesto e ha quindi soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'Amministrazione, in ragione della condotta processuale e dell'avvenuta definizione della vicenda soltanto dopo la proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, l'Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessata materia del contendere determinata dall'adozione tardiva del provvedimento richiesto durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione che ha reso necessario il ricorso.
Come è indicizzato
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