Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 777/2026 - Genova, Sezione 1

per l’accertamento del silenzio serbato dalla Questura di Genova-Ufficio Immigrazione sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale-OMISSIS-, rilasciato in data 5 agosto 2021 con scadenza il 27 maggio 2023, a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 16 maggio 2023, e per la conseguente condanna della stessa alla conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso

Giustizia amministrativa202600338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Questura di Genova sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a permesso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Genova sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno, presentata il 16 maggio 2023. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato l'avvenuto rilascio del titolo richiesto; il ricorrente ha confermato tale circostanza e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha rilasciato il titolo richiesto e ha quindi soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'Amministrazione, in ragione della condotta processuale e dell'avvenuta definizione della vicenda soltanto dopo la proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, l'Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessata materia del contendere determinata dall'adozione tardiva del provvedimento richiesto durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione che ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.