Cassazione Penale, Ordinanza n. 04014/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 1 febbraio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione impugnata aveva confermato la sua responsabilità per un reato contestato in concorso, fondando il giudizio su elementi ritenuti significativi dal giudice di merito, tra cui alcune chiamate telefoniche avvenute durante il tragitto in auto e al momento dell'arresto del nipote. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la ritenuta responsabilità e la configurabilità del concorso nel reato, proponendo doglianze in parte di fatto e comunque aspecifiche rispetto ai profili già esaminati e disattesi in appello. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena eccessiva e lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre insistito, con memoria e motivi nuovi, per l'accoglimento del ricorso. L'ordinanza rileva però che tutte le doglianze erano inammissibili in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del fatto e della motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, relativo alla responsabilità e al concorso nel reato, fosse in gran parte una critica di merito e comunque aspecifica, già adeguatamente affrontata dalla Corte d'appello con motivazione congrua e non viziata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi di valutazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi di valutazione; la relativa decisione è insindacabile se sorretta da motivazione congrua.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una rivalutazione del merito o in critiche aspecifiche a motivazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- La motivazione della sentenza di merito sul concorso di persone nel reato è insindacabile in cassazione quando sia congrua, non manifestamente illogica e sorretta da elementi fattuali logicamente valorizzati.
- Il giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità; non è sindacabile quando la pena sia stata applicata nel minimo edittale e la negazione delle attenuanti sia motivata dall'assenza di elementi positivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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