Sentenza n. 3396/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per l'annullamento del decreto ministeriale 6 Luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I. il 15.09.2022, S.G. N. 216, rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (cfr. all.2) e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e atti presupposti, connessi e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza dell'8 giugno 2023, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, individuate nelle strutture del SSN e del SSR, diverse dalle Regioni, che avevano acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e trasmesso i dati utilizzati per il calcolo del payback, nonché nei confronti di tutte le imprese fornitrici di tali dispositivi, quali controinteressate. La notificazione era stata autorizzata per pubblici proclami, anche per eventuali successivi motivi aggiunti e nuove istanze cautelari. Dal testo risulta che la ricorrente non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la ricorrente non ha dato esecuzione all'ordinanza dell'8 giugno 2023, che imponeva l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami alle amministrazioni interessate e a tutti i soggetti controinteressati. Non è stata quindi esaminata la legittimità sostanziale del decreto ministeriale impugnato né sono stati decisi eventuali motivi di merito. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati particolari a fondamento dell'oscuramento disposto.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni interessate e dei controinteressati e autorizza, ove necessario, la notificazione per pubblici proclami, la mancata ottemperanza all'ordine può determinare l'improcedibilità del ricorso.
- In controversie caratterizzate da una pluralità di amministrazioni e soggetti potenzialmente controinteressati, devono essere coinvolti nel processo sia gli enti pubblici che hanno fornito i dati rilevanti per l'adozione dell'atto impugnato sia i soggetti privati destinatari di effetti potenzialmente favorevoli o sfavorevoli, secondo quanto disposto dal giudice.
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