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Ordinanza

Ordinanza n. 2468/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 4 febbraio 2026, adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto, 2ª Divisione, recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per l'anno 2025, riservata ai VFP4 reclutati ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza giuridica 31 dicembre 2025, nonché dalla relativa graduatoria di merito approvata con decreto interdirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025, per asserito difetto del requisito dell'“aver tenuto condotta incensurabile”, di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), 11° alinea, della circolare n. M_D -OMISSIS-REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024 e successive modifiche; - del dispaccio nr. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 4 febbraio 2026 della Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto - 2^ Divisione; - ove occorra, del predetto decreto interdirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025 nella parte in cui consente - in violazione della lex specialis - di escludere dalla graduatoria di merito i partecipanti che, a seguito di verifiche, anche successive all'approvazione delle graduatorie medesime, risultino privi dei requisiti di partecipazione; - ove occorra, del paragrafo 3, sottoparagrafo b), della predetta circolare n. M_D -OMISSIS-REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024, e successive modificazioni, ove interpretato ed applicato in malam partem; - del provvedimento del 6 febbraio 2026 di collocamento del ricorrente in congedo illimitato ai sensi dell'art. 957 del c.o.m. a decorrere dal 07.02.2026; - di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi del ricorrente, ivi inclusi i documenti, le note e i verbali, anche interni, posti a fondamento del giudizio negativo e del provvedimento di esclusione; e per l'adozione di opportune misure cautelari, anche d'urgenza volte a disporre la sospensione dell'efficacia del decreto dirigenziale di esclusione impugnato e di tutti i provvedimenti ad esso consequenziali, ivi incluso il collocamento in congedo illimitato, con conseguente reinserimento del ricorrente nella graduatoria di merito della procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, ovvero, in subordine, la sua ammissione, con riserva, alla procedura medesima, nelle more della definizione del giudizio di merito nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante ordine all'Amministrazione resistente di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e di ripristinarne la posizione giuridica ed economica illegittimamente incisa ovvero, in via gradata e subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e per ogni ulteriore pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'illegittima esclusione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

Giustizia amministrativa202601682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale di esclusione dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare e conseguente collocamento in congedo illimitato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 4 febbraio 2026 con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale riservata ai VFP4 per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nonché dalla graduatoria di merito, per asserito difetto del requisito relativo all'aver tenuto una condotta incensurabile. Sono stati inoltre impugnati il dispaccio coevo, la graduatoria nella parte in cui consentirebbe l'esclusione anche dopo la sua approvazione, la circolare disciplinante i requisiti, il provvedimento di collocamento in congedo illimitato e gli atti presupposti, inclusi i documenti posti a fondamento del giudizio negativo. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, il reinserimento nella graduatoria o, in subordine, l'ammissione con riserva, nonché il risarcimento del danno in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance e ulteriori pregiudizi. La vicenda amministrativa trae origine da condotte segnalate alla Procura Militare di Roma l'8 ottobre 2025. Il TAR aveva già richiesto all'Amministrazione informazioni aggiornate e documenti sugli sviluppi della vicenda, ma tale richiesta è rimasta senza riscontro.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia e l'esecuzione del decreto di esclusione e di tutti gli atti conseguenti, compreso il collocamento in congedo illimitato. Il Collegio ha rilevato che la documentazione amministrativa poteva evidenziare elementi di dubbio concernenti pregresse condotte del militare, ma che i fatti addebitati non risultavano ancora accertati e costituivano oggetto di un procedimento penale militare appena avviato e ancora in fase embrionale. In assenza delle informazioni e dei documenti aggiornati richiesti, il giudice ha ritenuto necessario mantenere integra la situazione giuridica del ricorrente e, nel bilanciamento degli interessi, ha fatto prevalere l'esigenza di conservazione della sua posizione lavorativa. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti presenti nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati. Gli adempimenti sono stati posti a carico del ricorrente secondo i termini indicati in motivazione. Il merito è stato fissato alla pubblica udienza dell'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Costituisce la fonte normativa richiamata per il reclutamento dei VFP4 nell'ambito della procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare.

  • art. 957 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale base normativa del provvedimento di collocamento del ricorrente in congedo illimitato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto, disponendo la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato per la domanda risarcitoria, formulata principalmente in forma specifica e subordinatamente per perdita di chance e ulteriori danni; l'ordinanza cautelare non definisce tale domanda nel merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., quale fondamento della notifica per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente l'integrazione del contraddittorio mediante modalità autorizzate dal giudice, nella specie la notifica per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per le modalità di pubblicazione dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco dei controinteressati sul sito web dell'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'esclusione da una procedura di reclutamento fondata su condotte oggetto di un procedimento penale ancora iniziale può essere sospesa quando tali fatti non risultino ancora accertati e la documentazione amministrativa non consenta di superare l'incertezza sulla loro effettiva consistenza.
  • Quando l'Amministrazione non fornisce le informazioni aggiornate e i documenti richiesti dal giudice sugli sviluppi della vicenda posta a fondamento dell'esclusione, tale omissione può impedire una compiuta valutazione cautelare della legittimità dell'atto e giustificare la conservazione interinale della posizione del ricorrente.
  • Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse dell'Amministrazione alla non ammissione di un candidato ritenuto privo del requisito di condotta incensurabile e l'interesse del militare alla conservazione della posizione lavorativa, può prevalere quest'ultimo quando gli addebiti non siano ancora definitivamente accertati.
  • La sospensione cautelare dell'esclusione da una procedura concorsuale può estendersi agli atti consequenziali che incidono sulla posizione del candidato, incluso il collocamento in congedo illimitato.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa l'integrazione ordinaria del contraddittorio, il giudice amministrativo può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione degli atti processuali e dell'elenco dei partecipanti interessati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàStato giuridico e avanzamentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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