Cassazione Civile, Ordinanza n. 20002/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una precedente azione con cui era stata dichiarata l'inefficacia di alcuni pagamenti eseguiti da una società poi in liquidazione in favore di una curatela fallimentare, ai sensi della disciplina fallimentare. La società convenuta aveva contestato la regolare notificazione dell'atto introduttivo del primo grado, sostenendo la nullità o inesistenza della notifica e prospettando querela di falso sugli avvisi di ricevimento. Dopo il rigetto dell'appello e della successiva querela di falso proposta in via principale, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., oltre che dell'art. 295 c.p.c. in rapporto alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento di falso, assumendo che l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta abbia natura di atto pubblico contestabile solo con querela di falso e che la corte territoriale avesse erroneamente distinto tra contenuto estrinseco e intrinseco dell'atto, negando l'ammissione delle prove e della consulenza grafologica richieste per dimostrare la falsità delle sottoscrizioni e delle attestazioni di ricezione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non censurasse tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: in particolare, la ricorrente non aveva attaccato la statuizione di giudicato sulla validità della notificazione derivante dalla precedente declaratoria di inammissibilità della querela di falso, né la ratio secondo cui la querela di falso era comunque priva di interesse perché la notificazione a una persona giuridica può essere validamente eseguita sia presso la sede legale sia nelle mani del legale rappresentante o di altro incaricato. Conseguentemente, essendo il motivo inammissibile, è stato dichiarato inammissibile anche l'intero ricorso. Nessuna spesa è stata liquidata per il giudizio di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., nonché agli effetti del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 67 l.f.
richiamato come base della dichiarazione di inefficacia di pagamenti effettuati dalla società poi in liquidazione
art. 44 l.f.
richiamato per un ulteriore pagamento dichiarato inefficace
art. 295 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di sospendere il giudizio d'appello in attesa dell'esito della querela di falso; la Corte non accoglie la censura
art. 2700 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento e la sua efficacia probatoria sino a querela di falso
art. 221 c.p.c.
richiamato quale norma sulla querela di falso, dedotta come violata dalla corte territoriale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 395, n. 2, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla finalità della querela di falso, preordinata alla revocazione della sentenza
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso dopo la proposta di definizione accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata come norma di modifica del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982
richiamato dalla ricorrente per affermare che l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del ricevente
Massime di principio
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a fondarla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte in modo specifico ed efficace.
- L'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta, richiamato come atto pubblico, è usato dalla parte ricorrente per sostenere che la contestazione delle risultanze possa avvenire solo con querela di falso e che la prova della falsità richieda l'impugnazione tempestiva dell'atto.
- La contestazione della validità della notificazione a persona giuridica deve confrontarsi con la regola secondo cui la notificazione può essere eseguita sia presso la sede legale sia nelle mani del legale rappresentante o di altro soggetto incaricato di ricevere l'atto; se il ricorso non attacca questa autonoma ratio, resta inidoneo a rimuovere la decisione impugnata.
- Il mancato confronto con una ratio di giudicato preclusivo o con una ratio di carenza di interesse rende il motivo insufficiente e determina l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può applicare la sanzione processuale ex art. 96, comma 4, c.p.c. e disporre gli effetti sul contributo unificato previsti dalla normativa speciale.
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