Cassazione Penale, Sentenza n. 02679/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 23/05/2025 che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP nei confronti di Lazzaro Cioffi (indagato per omicidio pluriaggravato del sindaco Angelo Vassallo). Il ricorrente censura la valutazione della gravità indiziaria compiuta dal riesame, contestando in particolare l'utilizzabilità e l'interpretazione di dichiarazioni rese dopo l'esercizio dell'azione penale (sommarie informazioni rese da testimoni) e della testimonianza/interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. resa da Romolo Ridosso (contestata come priva di novità o travisata). Si deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto agli elementi acquisiti successivamente alla sentenza rescindente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale, atteso che al momento della proposizione del ricorso l'indagato non era più sottoposto a misure coercitive (l'ordinanza cautelare era stata già annullata per difetto delle esigenze cautelari). La Corte ha motivato che non sussiste interesse ad impugnare un provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato una misura cautelare personale quando la censura si limiti a contestare la motivazione sul quadro indiziario e non sia indicata un'utilità concreta conseguibile dalla pronuncia impugnata. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui le decisioni assunte in sede cautelare hanno efficacia provvisoria e non vincolano i giudici del merito nel processo principale. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferito all'interrogatorio del collaboratore/testimone; la Corte prende atto dell'uso delle dichiarazioni rese ai sensi di tale norma da parte del Tribunale del riesame per valutare la gravità indiziaria
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla capacità di riepilogo del ricorso in cassazione; la censura è stata riassunta nei limiti di tale disposizione
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Collegato alla nozione di interesse ad impugnare; la Corte richiama che l'impugnante deve avere un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia più favorevole
art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma dichiarata in parte incostituzionale (Corte Cost. n.121/2009); la Corte richiama che non può essere imposto al PM di chiedere l'archiviazione se la Cassazione aveva escluso i gravi indizi, e dunque le pronunce cautelari non vincolano il processo principale
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che la pronuncia della Corte di legittimità in tema cautelare vincola solo il giudice della cautela che decide il riesame e non i giudici di altre fasi del processo
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sull'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato di agire anche per ottenere tale indennizzo, elemento che avrebbe potuto dimostrare un interesse concreto all'impugnazione
Corte Costituzionale, sentenza n. 121 del 2009
Dichiarata l'illegittimità dell'art. 405, comma 1-bis; utilizzata per affermare che pronunce in sede cautelare non vincolano il giudice del dibattimento né impongono automatismi procedurali
Massime di principio
- Non esiste interesse a impugnare in Cassazione un provvedimento che abbia annullato una misura cautelare (cioè favorevole all'indagato) a meno che non sia dimostrabile una concreta utilità derivante dalla pronuncia (es. effetti risarcitori, disciplinari o altri pregiudizi ancora sussistenti)
- La nozione di interesse ad impugnare richiede un vantaggio concreto e attuale ottenibile dalla pronuncia favorevole e deve sussistere al momento della proposizione e persistere fino alla decisione
- Le decisioni assunte in sede cautelare hanno natura provvisoria e non vincolano i giudici del merito nel processo principale: il giudice del dibattimento può rivalutare autonomamente le prove e l'ammissibilità delle acquisizioni probatorie
- Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 415-bis o le sommarie informazioni acquisite dopo l'esercizio dell'azione penale possono essere valutate in sede cautelare per la gravità indiziaria, ma la loro piena utilizzabilità e valutazione definitiva spettano al giudice del merito
- Chi impugna deve specificare l'utilità pratica richiesta (ad es. richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione, evitamento di provvedimenti disciplinari o altre conseguenze) per dimostrare l'interesse soggettivo all'impugnazione
- L'inammissibilità di un ricorso può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda quando l'impugnazione è evidentemente priva di fondamento
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