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Circolare

Circolare numero 141 del 27-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, dal luglio 1998, il nuovo assetto del pagamento unificato delle pensioni: il riferimento non è più la singola categoria di pensione ma il soggetto, con mandati e flussi mensili che comprendono tutti i trattamenti spettanti. Vengono aggiornate anche le regole per riscossione presso banche e Poste, accredito su conto o libretto, sospensioni, ripristini, riaccrediti/storni, gestione degli arretrati e dei mod. P.1/R, oltre alle modifiche informative e informatiche su GP8, AGENDA1 e archivi collegati.

Pagamento mensile unificato delle pensioni e nuove modalità di gestione dei pagamenti

Pagamento mensile unificato delle pensioni e nuove modalità di gestione

La circolare definisce il nuovo modello operativo del pagamento delle pensioni a decorrere dal luglio 1998, in attuazione del pagamento mensile unificato già illustrato con la circolare n. 125 dell’11 giugno 1998. L’impostazione generale cambia in modo rilevante: il pagamento non è più gestito per categoria di pensione, ma con riferimento al singolo soggetto, con effetti su flussi, sospensioni, localizzazioni, rendicontazione e aggiornamento degli archivi.

Pagamento unificato e criterio del soggetto

Dal luglio 1998 i pagamenti di importo superiore a lire 100.000 mensili sono effettuati con periodicità mensile e comprendono tutti i trattamenti pensionistici spettanti a uno stesso soggetto. I pagamenti di importo compreso tra lire 10.000 e lire 100.000 sono invece effettuati semestralmente e includono ugualmente tutti i trattamenti del soggetto.

La circolare chiarisce che non è più possibile una gestione dei pagamenti basata sulla categoria della pensione: l’unico riferimento operativo è il soggetto. Di conseguenza, eventuali frazionamenti dei pagamenti devono essere effettuati con riferimento al cognome del soggetto.

Riscossione presso istituti di credito e Poste Italiane

Per i pagamenti presso gli istituti di credito, la disciplina sostanziale non viene modificata, salvo il fatto che anche i pagamenti in contanti sono effettuati il primo giorno del mese. Le banche possono inoltre essere autorizzate dalla Direzione generale a frazionare i pagamenti in contanti presso le agenzie con maggiore carico allo sportello, con comunicazione alle sedi interessate.

Per le Poste Italiane S.p.A. è in corso di formalizzazione una nuova convenzione che sarà oggetto di apposita circolare. In attesa della nuova disciplina, la circolare indica le modalità di riscossione previste:

  • in contanti allo sportello;
  • con accredito su conto corrente postale;
  • con accredito su libretto di risparmio postale nominativo.

La gestione delle informazioni relative alle modalità di pagamento è attribuita alle Poste Italiane S.p.A.

Pagamento in contanti allo sportello presso le Poste

Per le pensioni pagate in contanti allo sportello, le Poste sono autorizzate a frazionare i pagamenti in più giornate, fino a un massimo di dieci giorni bancabili e comunque non oltre il 14 di ciascun mese, informando gli interessati con i mezzi ritenuti più opportuni.

Per le agenzie UPE, il flusso dei pagamenti è disponibile per tutte le pensioni il giorno 1 e l’eventuale frazionamento è disposto dalle singole agenzie per lettera alfabetica. Per le agenzie tradizionali, invece, la circolare indica una suddivisione per cognome:

  • dalla lettera A alla lettera F: dal giorno 1;
  • dalla lettera G alla lettera P: dal giorno 6;
  • dalla lettera Q alla lettera Z: dal giorno 11.

Accredito su conto corrente postale

I pensionati che intendono riscuotere le spettanze con accredito sul proprio conto corrente postale devono presentare richiesta direttamente all’agenzia che ha in carico la pensione. La richiesta deve riguardare tutti i trattamenti pensionistici spettanti al soggetto.

La gestione degli accrediti è effettuata direttamente dal centro elaborazione dati delle Poste, senza che le sedi debbano modificare il codice di ufficio pagatore. Per le pensioni già in pagamento con accredito su conto corrente postale, la circolare richiama i messaggi n. 18742 del 6 maggio 1998 e n. 21096 del 26 maggio 1998, con i quali le sedi erano state invitate a comunicare alla Direzione centrale per le pensioni i numeri dei certificati di pensioni precedentemente gestite manualmente con accredito tramite CH16. Tali situazioni sono state segnalate alle Poste, che dalla rata di luglio provvederanno direttamente all’accredito.

Per le anomalie relative a conti correnti non intestati al pensionato, già segnalate alle sedi, è necessario che il pensionato si rivolga direttamente all’agenzia che ha in pagamento la pensione e richieda l’accredito sul proprio conto corrente postale.

L’accredito avviene con valuta al primo giorno del mese oppure, se tale giorno è festivo, al primo giorno lavorativo successivo.

Accredito su libretto di risparmio postale nominativo

Anche per l’accredito su libretto di risparmio postale nominativo il pensionato deve presentare richiesta direttamente all’agenzia che ha in carico la pensione. In questo caso, la pensione o le pensioni del soggetto devono essere localizzate presso l’agenzia delle Poste dove è gestito il libretto.

L’accredito è effettuato con valuta al primo giorno del mese, o al primo giorno lavorativo successivo se il primo giorno del mese è festivo, indipendentemente dal giorno in cui il pensionato si presenta allo sportello per la registrazione dell’operazione.

Decesso del pensionato e sospensione degli accrediti postali

Quando la sede viene a conoscenza del decesso del pensionato, o di un evento che non consente più la riscossione della pensione, deve informare l’agenzia postale che ha in carico la pensione. L’agenzia deve sospendere i pagamenti e stornare eventuali accrediti effettuati dopo il decesso.

La circolare rinvia a successivi chiarimenti per la nuova convenzione con le Poste.

Incarichi di pagamento delle rate correnti

A partire da luglio 1998 gli enti pagatori ricevono gli incarichi di pagamento delle rate correnti esclusivamente tramite flussi mensili predisposti dalla Direzione centrale per la tecnologia informatica e inviati entro il giorno 20 di ogni mese. L’estrazione dei dati per la preparazione di tali flussi avviene di norma a partire dal giorno 10 di ogni mese.

I flussi includono, per ciascun pensionato, non solo la rata mensile della o delle pensioni, ma anche tutte le somme aggiuntive fino a quel momento validate o comunque memorizzate nell’archivio conguagli come pagabili, al netto di eventuali importi soggetti a piani di recupero memorizzati con la procedura "Recupero crediti da prestazioni" o con la procedura "Ex 999".

Per i pagamenti di luglio e agosto 1998, in base al messaggio n. 21680 del 1 giugno 1998, non si procede al recupero degli indebiti per i quali sia memorizzato un piano di ammortamento; il recupero riprende regolarmente dal pagamento relativo al mese di settembre. Le sedi devono comunque continuare a memorizzare i piani di recupero.

Al momento dell’estrazione dei dati, il database delle pensioni viene aggiornato con il numero della rata nel campo GP1AZ50, l’anno nel campo GP1AZ51 e il numero dell’ultima mensilità compresa nel pagamento nel nuovo campo GP1ALZ5.

La circolare segnala inoltre che, per situazioni particolari come dati anagrafici non perfettamente coincidenti, lo stesso flusso può contenere più di un pagamento relativo allo stesso soggetto, quando non è stato possibile unificare le pensioni. Le sedi devono regolarizzare tali situazioni nel più breve tempo possibile.

Pensioni di nuova liquidazione e arretrati

La rata contenente gli arretrati delle pensioni di nuova liquidazione viene trasmessa con flusso separato. L’invio di tali flussi è previsto entro il giorno 13, il 20 e il 30 di ogni mese, rispettivamente per il pagamento degli arretrati esigibili a partire dal giorno 20 dello stesso mese, dal giorno 1 e dal giorno 7 del mese successivo. Tali nuove date sostituiscono quelle previste dalla circolare n. 301 del 30 dicembre 1993.

Se il giorno di scadenza è festivo o non bancabile, la data di pagamento slitta al giorno successivo. La data di pagamento degli arretrati è stabilita dall’INPS e riportata sia nei flussi per gli enti pagatori sia nelle comunicazioni di liquidazione inviate ai pensionati.

La comunicazione di liquidazione continua a essere inviata tramite Postel. Per i pagamenti localizzati presso banche, il pensionato può esibire tale comunicazione per riscuotere gli arretrati se non ha ancora ricevuto il certificato di pensione. Per i pagamenti presso le agenzie postali resta invece necessario esibire il libretto di pensione.

Pensioni trasferite e regolazione finanziaria

Per le pensioni trasferite da una struttura periferica a un’altra con variazione della chiave di pensione, la rata corrente viene normalmente trasmessa con il flusso mensile relativo alle rate correnti. In alcuni casi, se la pensione trasferita viene assunta in carico dalla nuova sede durante la fase di estrazione, la rata può essere contenuta nel flusso delle nuove liquidazioni.

Quanto alla regolazione finanziaria, nulla cambia per i pagamenti effettuati dagli istituti di credito. Le Poste Italiane rendicontano all’INPS i pagamenti delle rate di pensione eseguiti allo sportello, nonché i pagamenti effettuati con accredito su conto corrente postale o su libretto di risparmio, trasmettendo file distinti per le agenzie UPE, per le agenzie tradizionali e per i pagamenti in accredito. La procedura per la predisposizione dei mod. P116 sarà aggiornata con effetto dai pagamenti eseguiti dal luglio 1998.

Gestione dei pagamenti disposti con mod. P.1/R

Dal 15 giugno 1998 non possono più essere trasmessi agli uffici pagatori mandati di pagamento cartacei. Le sedi devono quindi gestire direttamente il pagamento dei mod. P.1/R non inviati entro tale data, utilizzando la procedura "Pagamenti vari".

Tali pagamenti continuano a essere imputati in dare del conto GPA 51/01, mentre i mod. P.1/R devono essere utilizzati esclusivamente per la lettura ottica. La circolare rinvia a una successiva disciplina separata per la gestione degli arretrati registrati sull’archivio conguagli.

Pensioni localizzate presso uffici pagatori di sede e pagamenti sdoppiati

Con la circolare n. 110 del 21 maggio 1998 erano già state fornite le istruzioni per il trasferimento agli archivi centrali dei piani di recupero relativi alle pensioni in precedenza gestite presso uffici pagatori di sede. Le tipologie di recupero non ancora migrabili devono, fino al completamento della procedura, essere gestite con "Pagamenti vari". I flussi contenenti gli ordinativi delle pensioni ancora localizzate presso gli uffici pagatori di sede continuano a essere trasmessi mensilmente con le consuete modalità.

Dalle verifiche sul database pensioni è emerso che non tutte le sedi hanno provveduto alla localizzazione delle pensioni presso gli uffici pagatori di sede prevista dalla circolare n. 120 del 27 maggio 1997; viene quindi raccomandata la sistemazione tempestiva di tali situazioni.

Per il pagamento sdoppiato delle pensioni, cioè delle quote dovute a beneficiari diversi dal pensionato, la circolare conferma che tali pagamenti sono per il momento disposti solo con assegno circolare non trasferibile, localizzando il pagamento presso alcune banche convenzionate indicate nell’elenco. Dal 1 gennaio 1999 questi pagamenti potranno essere localizzati presso qualsiasi banca.

Se la sede deve sospendere il pagamento della quota sdoppiata, deve utilizzare le consuete modalità di comunicazione con l’ente pagatore ma riportare come categoria la categoria numerica della pensione aumentata di 900. Se viene sospesa la pensione principale, deve essere sospesa anche la quota sdoppiata. Se la sospensione interviene a cura dell’ente pagatore, quest’ultimo deve sospendere entrambe le quote quando gestisce sia la pensione principale sia quella sdoppiata.

Sospensioni dei pagamenti

Dal luglio 1998 devono essere utilizzati i nuovi moduli SOSP, validi sia per gli istituti di credito sia per le agenzie UPE o tradizionali delle Poste Italiane. I vecchi moduli non devono più essere utilizzati e i nuovi devono essere riprodotti a cura delle sedi.

Per i pagamenti contenenti una sola pensione non cambia nulla rispetto alla disciplina precedente. Per quelli contenenti più pensioni, invece, la nuova regola è che il pagamento delle pensioni dovute a uno stesso soggetto è disposto con un unico mandato di pagamento. Se la sede deve sospendere anche una sola delle pensioni, deve trasmettere la richiesta usando il mod. SOSP e indicando obbligatoriamente il numero della pensione di riferimento, così da consentire all’ufficio pagatore di identificare il pagamento da sospendere.

La sospensione opera sempre per l’intero pagamento. La sede deve aggiornare con urgenza il database delle pensioni se i pagamenti successivi non devono essere disposti. Se uno solo dei trattamenti pensionistici non deve più essere pagato, la sede aggiorna i dati di archivio relativi a quel trattamento; le procedure provvedono a disporre il pagamento delle altre pensioni.

La sospensione può riguardare solo rate future, con effetto immediato, poiché i flussi contenenti i pagamenti della prima rata mensile unificata sono già stati inviati agli enti pagatori.

Sospensione di rate comprensive di conguagli e rendicontazione

Quando la rata comprende anche conguagli, la sospensione deve riguardare l’intero importo della rata così come contenuto nel flusso trasmesso dall’INPS.

Gli enti pagatori rendicontano anche le rate non pagate a seguito di sospensione disposta dall’INPS o dall’ente pagatore. Le rate non pagate, se dovute, possono essere corrisposte solo direttamente dall’INPS, con predisposizione del mod. IP.6bis e invio alla lettura ottica del duplicato dell’ordinativo di pagamento.

Efficacia della sospensione e ripristino dei pagamenti

La sospensione richiesta dall’INPS ha effetto per il solo pagamento sul quale è disposta. La sospensione disposta di iniziativa dell’ente pagatore ha invece effetto per tutti i pagamenti successivamente pervenuti.

La sospensione di iniziativa dell’ente pagatore deve essere disposta:

  • dopo la mancata riscossione di due rate mensili, nel caso di pagamento allo sportello;
  • dopo la restituzione dell’assegno circolare emesso per il pagamento;
  • quando l’ente pagatore è a conoscenza di notizie significative, come la morte del pensionato, prima della sede INPS.

Per i titolari di più pensioni con pagamento abbinato, la sospensione di iniziativa dell’ente erogatore continua a operare su tutti i pagamenti eventualmente disposti sulla pensione di riferimento, ma non sui futuri pagamenti disposti per pensioni diverse da quella che in precedenza era la pensione di riferimento.

Il ripristino segue due regole distinte:

  • se la sospensione è stata disposta dalla sede INPS, l’invio di un nuovo pagamento costituisce automaticamente ripristino;
  • se la sospensione è stata disposta dall’ente pagatore ma non è ancora stata rendicontata come non pagata, l’ente può ripristinare i pagamenti su richiesta del pensionato o della sede INPS, anche per le rate non ancora rendicontate.

Se invece la sospensione è già stata rendicontata come non pagata, il ripristino non può essere disposto dall’ente, ma solo dalla sede INPS:

  • per le rate future, mediante invio all’ufficio pagatore del modello RIPR01;
  • per le rate già rendicontate come non pagate, con pagamento diretto tramite IP6bis e stampa del duplicato della rata.

Riaccrediti e storni

Le rate non riscosse relative alle pensioni pagate presso banche vengono riaccreditate alla sede "polo finanziario". Dal luglio 1998 anche le Poste Italiane effettuano storni per i pagamenti disposti con accredito su conto corrente o su libretto di risparmio; su questi aspetti la circolare rinvia a successive istruzioni.

Le istruzioni contabili per la gestione delle rate eventualmente da pagare su richiesta dei pensionati restano quelle della circolare n. 55 del 9 marzo 1996.

Eliminazione dei tabulati cartacei e consultazione informatica

Poiché tutte le informazioni di ritorno vengono ormai trasmesse dagli enti pagatori con flussi telematici consultabili tramite AGENDA1, dal mese di luglio 1998 gli istituti di credito non invieranno più alle sedi i tabulati delle pensioni pagate, sospese o riaccreditate.

La transazione AGENDA1 consente la visualizzazione del pagamento complessivo disposto e dell’ufficio pagatore al quale esso è stato localizzato. Nel caso di pagamento unificato, l’archivio dei pagamenti contiene il pagamento disposto per la pensione di riferimento, comprensivo dei conguagli di tutte le pensioni che compongono il pagamento; per visualizzare i pagamenti relativi alle rate unificate deve essere digitato il tasto F8.

Scelta dell’ufficio pagatore e struttura degli archivi

L’archivio degli uffici pagatori dell’INPS identifica ogni ufficio pagatore univocamente tramite il codice sede e il codice ufficio pagatore attribuito. Ciò comporta che il pagamento debba essere gestito dalla sede presso la quale l’ufficio è stato definito.

La circolare richiama la regola già ribadita con la circolare n. 84 del 14 aprile 1998: la pensione deve essere gestita dalla sede nel cui ambito territoriale il pensionato ha la residenza. Viene però segnalato che è in studio la fattibilità tecnico-giuridica di svincolare l’ufficio pagatore dalla provincia di residenza, ristrutturando l’archivio in modo da utilizzare ABI e CAB per gli sportelli bancari e il frazionario per gli uffici postali. Fino ad allora restano confermate le modalità attuali.

Titolari di più pensioni in province diverse e pensioni accentrate

Le sedi, sulla base delle segnalazioni ricevute, devono provvedere alla riunificazione delle pensioni presso la sede territorialmente competente con riferimento alla provincia di residenza dell’interessato.

Restano invece gestite in modo accentrato, e non vengono unificati con le altre pensioni dello stesso titolare, i trattamenti degli ex dipendenti di alcuni istituti di credito disciplinati da convenzioni particolari. La circolare riporta l’elenco delle banche convenzionate e dei relativi codici ufficio pagatore, confermando che tali pensioni restano temporaneamente escluse dall’unificazione.

Nuova struttura GP8, AGENDA1 e archivio DS78

La struttura GP8 è stata ristrutturata per evidenziare la composizione della rata posta in pagamento, comprensiva sia delle rate delle pensioni intestate al soggetto sia dei conguagli. Sono state introdotte due tabelle:

  • GP8MD40, per i componenti dell’importo della rata di pensione evidenziati ai fini contabili;
  • GP8MD50, per i conguagli di qualsiasi tipo che compongono l’importo in pagamento.

Ogni conguaglio è contraddistinto da un codice riepilogato nell’allegato 4. I conguagli sono riportati su ogni pensione e su ogni rata; anche nel caso di pensioni con pagamento abbinato, ogni pensione contiene i propri conguagli.

L’archivio locale DS78 contiene l’importo mensile lordo e netto e i componenti positivi e negativi di tali importi. L’importo delle rate poste in pagamento e preparate dalla procedura di estrazione al momento della predisposizione dei dati per i flussi mensili è consultabile con AGENDA1.

Punti principali

Introduzione del pagamento unificato

Dal luglio 1998 i pagamenti superiori a lire 100.000 mensili sono effettuati con cadenza mensile e comprendono tutti i trattamenti pensionistici spettanti al soggetto; quelli tra lire 10.000 e 100.000 sono effettuati semestralmente e includono tutti i trattamenti del soggetto. Non è più ammessa una gestione riferita alla categoria della pensione, ma solo al soggetto, con eventuali frazionamenti basati sul cognome.

Riscossione presso istituti di credito e Poste

Per le banche nulla cambia, salvo che i pagamenti in contanti avvengono il primo giorno del mese; è prevista comunque la possibilità di frazionamento in più giornate per le agenzie con maggiore carico. Per le Poste Italiane S.p.A. si preannuncia una nuova convenzione e si confermano le modalità di incasso in contanti, su conto corrente postale o su libretto postale nominativo, con gestione delle informazioni a cura delle Poste.

Accrediti postali e gestione dei decessi

Per accredito su conto corrente postale o su libretto nominativo il pensionato deve presentare richiesta all’agenzia che ha in carico la pensione; l’accredito riguarda tutti i trattamenti del soggetto ed è gestito dal centro elaborazione dati delle Poste, senza variazioni del codice di ufficio pagatore da parte delle sedi. In caso di decesso o evento che impedisca la riscossione, la sede deve informare l’agenzia postale per sospendere i pagamenti e stornare eventuali accrediti successivi al decesso.

Incarichi di pagamento e flussi mensili

Da luglio 1998 gli enti pagatori ricevono gli incarichi di pagamento solo tramite flussi mensili inviati dalla Direzione centrale per la tecnologia informatica entro il giorno 20 di ogni mese, con estrazione dati normalmente dal giorno 10. I flussi comprendono la rata mensile e tutte le somme aggiuntive validate o memorizzate come pagabili, al netto degli importi soggetti a piani di recupero. Le sedi devono aggiornare tempestivamente le variazioni anagrafiche e di stato, ed eliminare senza ritardo le pensioni da cessare.

Nuove pensioni, trasferimenti e conguagli

Per le pensioni di nuova liquidazione la rata con gli arretrati è trasmessa con flussi separati nei giorni 13, 20 e 30 del mese, con decorrenze di pagamento diverse a seconda della data di invio e rinvio al primo giorno utile se festivo. Le pensioni trasferite da una sede all’altra possono essere incluse nei flussi ordinari o in quelli delle nuove liquidazioni, se assunte in carico in fase di estrazione. La struttura GP8 è stata ristrutturata per evidenziare la composizione delle rate e dei conguagli, con nuove tabelle GP8MD40 e GP8MD50 e relativi codici indicati in allegato.

Sospensioni, ripristini e validità dei mandati

Dal luglio 1998 devono essere usati i nuovi mod. SOSP per comunicare le sospensioni a banche e Poste, sostituendo i vecchi moduli. Se una pensione unificata contiene più trattamenti, la sospensione di uno solo richiede comunque la comunicazione del numero di riferimento della pensione e opera sull’intero pagamento; le sedi devono aggiornare gli archivi per evitare pagamenti futuri. La validità dei mandati contenuti nei flussi da luglio 1998 è di due mesi successivi a quello di riferimento; i mod. P.1/R già inviati mantengono invece validità di tre mesi dalla spedizione, con cessazione di efficacia dal 1 ottobre 1998 per quelli ancora giacenti presso gli uffici pagatori.

Gestione dei mod. P.1/R e degli arretrati

Dal 15 giugno 1998 non possono più essere trasmessi mandati cartacei agli uffici pagatori; i mod. P.1/R non inviati entro tale data devono essere pagati direttamente dalle sedi con la procedura "Pagamenti vari" e utilizzati solo per la lettura ottica. Per gli arretrati registrati sull’archivio conguagli è annunciata una nuova procedura in circolare separata.

Pensioni localizzate in sede e pagamenti sdoppiati

Le pensioni ancora localizzate presso uffici pagatori di sede devono essere gestite secondo le istruzioni già fornite e, per le tipologie di recupero non ancora migrabili, tramite "Pagamenti vari". Per il pagamento sdoppiato delle quote dovute a beneficiari diversi dal pensionato, al momento si usa l’assegno circolare non trasferibile presso un elenco ristretto di banche convenzionate; dal 1 gennaio 1999 il pagamento potrà essere localizzato presso qualsiasi banca. In caso di sospensione, occorre riferirsi alla categoria numerica della pensione aumentata di 900.

Rendicontazione, riaccrediti e informativa

Le Poste e gli istituti di credito rendicontano le rate pagate o non pagate tramite flussi telematici; dal luglio 1998 gli istituti di credito non invieranno più i tabulati cartacei delle pensioni disposte, sospese o riaccreditate. Le rate non riscosse presso le banche vengono riaccreditate alla sede "polo finanziario"; per le Poste si annunciano anche storni degli accrediti su conto o libretto, con successivi chiarimenti. La transazione AGENDA1 consente la visualizzazione del pagamento complessivo disposto e dell’ufficio pagatore, mentre per i pagamenti unificati la consultazione richiede il tasto F8.

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