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Circolare

Circolare numero 137 del 25-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le modalità per determinare l’importo dei contributi volontari dovuti dagli operai agricoli ammessi alla prosecuzione volontaria, in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997. Spiega come individuare le ultime 52 settimane di contribuzione effettiva, distinguendo tra contribuzione agricola pura e mista, e come calcolare la retribuzione media settimanale imponibile. Fornisce inoltre le aliquote da applicare per le domande presentate nel periodo 12.7.1997-31.12.1997 e per quelle presentate nel 1998, con i relativi importi minimi di riferimento e le regole speciali per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Criteri operativi per il calcolo dei contributi volontari degli operai agricoli autorizzati dal 12 luglio 1997 in poi

Criteri operativi per il calcolo dei contributi volontari degli operai agricoli autorizzati dal 12 luglio 1997 in poi

La circolare dell’INPS definisce i criteri operativi per determinare l’importo dei contributi volontari dovuti dagli operai agricoli ammessi alla prosecuzione volontaria, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Il documento chiarisce sia le modalità di individuazione delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva, sia il successivo calcolo della retribuzione media settimanale imponibile e l’applicazione delle aliquote di finanziamento per le domande presentate dal 12 luglio 1997 in poi.

Quadro normativo e finalità

L’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, entrato in vigore il 12 luglio 1997, stabilisce che il contributo volontario debba essere determinato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla retribuzione media imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la domanda. La circolare interviene per fornire una conferma e un chiarimento operativo dei criteri già seguiti per gli operai agricoli, alla luce dei dubbi emersi nell’applicazione concreta della nuova disciplina.

Requisiti per l’autorizzazione ai versamenti volontari

Prima di procedere al calcolo, deve essere accertato che il richiedente possegga i requisiti richiesti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria con qualifica di operaio agricolo. In particolare, il requisito contributivo deve risultare pari a:

  • 279 contributi giornalieri agricoli effettivi per gli uomini;
  • 186 contributi giornalieri agricoli effettivi per donne e giovani.

La circolare ribadisce che il quinquennio utile per la verifica del requisito va sempre individuato a ritroso dalla data di presentazione della domanda. Non è quindi ammesso individuare il periodo utile partendo da una data diversa. Le domande di soggetti che perfezionano il requisito mediante cumulo di contribuzione versata in diverse gestioni devono restare sospese fino alla verifica del requisito stesso.

Individuazione delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva

Per determinare la retribuzione media settimanale imponibile occorre anzitutto individuare le ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria effettiva precedenti la domanda. La circolare distingue due ipotesi:

Contribuzione agricola esclusiva

Quando il periodo utile è costituito soltanto da contribuzione agricola, i contributi giornalieri accreditati per ciascun anno devono essere ripartiti in 52 quote uguali, attribuendo a ciascuna settimana la cinquantaduesima parte del totale annuale.

Se il periodo di iscrizione è inferiore all’anno, l’adeguamento ai minimi settimanali di 3 giornate per gli uomini e di 2 giornate per donne e giovani opera soltanto quando, rapportando proporzionalmente all’intero anno le giornate accreditate, risulta un accredito complessivo inferiore a:

  • 156 giornate per gli uomini;
  • 104 giornate per donne e giovani.

Nel computo a ritroso dalla data della domanda devono essere utilizzati tanti quozienti di contribuzione giornaliera quante sono le settimane comprese nei singoli periodi di iscrizione, fino a totalizzare le ultime 52 settimane precedenti la domanda. Le eventuali frazioni di settimana vanno arrotondate all’unità e considerate settimane intere.

Contribuzione mista

Se nel periodo utile vi è anche contribuzione obbligatoria non agricola, per le settimane nelle quali risulta accreditata tale contribuzione non si applica il criterio del minimo agricolo di 3 o 2 giornate a settimana. In questo caso, l’individuazione delle 52 settimane deve combinare:

  • i quozienti derivanti dalla ripartizione dei contributi agricoli annuali;
  • le settimane coperte da contribuzione non agricola;
  • l’eventuale adeguamento ai minimi solo per le settimane esclusivamente agricole che risultino sotto soglia.

Regole di calcolo della retribuzione media settimanale imponibile

Una volta individuate le 52 settimane, la retribuzione complessiva viene determinata secondo la natura della contribuzione presente nel periodo:

Solo contribuzione agricola

Se le 52 settimane sono costituite esclusivamente da contribuzione agricola, la retribuzione complessiva si ottiene moltiplicando la retribuzione media giornaliera per il numero di giornate totalizzate secondo i criteri di ripartizione a ritroso. La retribuzione da assumere dipende dalla qualifica del lavoratore:

  • per gli operai agricoli a tempo determinato, si fa riferimento alla retribuzione media giornaliera fissata dai decreti ministeriali annuali e provinciali;
  • per gli operai agricoli a tempo indeterminato, si utilizza la retribuzione effettiva giornaliera desumibile dai modelli ACC.1 OTI.

Se le settimane utilizzate appartengono ad anni diversi, devono essere prese in considerazione le retribuzioni giornaliere relative ai singoli anni, per poi sommare i risultati parziali.

Contribuzione mista

Se le 52 settimane comprendono anche contribuzione non agricola, il calcolo si articola in due parti:

  • la parte agricola segue le regole già indicate, esclusa l’applicazione dell’adeguamento minimo per le settimane in cui sia presente anche contribuzione non agricola;
  • la parte non agricola si determina individuando il contributo medio settimanale e ricercando nella tabella allegata al D.M. 9 dicembre 1993, in sostituzione di quella allegata al D.P.R. n. 488/1968, la retribuzione corrispondente, da moltiplicare per il numero delle settimane non agricole.

L’importo complessivo risultante va poi diviso per 52, ottenendo la retribuzione media settimanale imponibile.

Aliquote di finanziamento e importi minimi

Sulla retribuzione media settimanale imponibile va applicata l’aliquota di finanziamento vigente per l’anno di riferimento.

Domande presentate dal 12 luglio 1997 al 31 dicembre 1997

Per le domande presentate nel periodo dal 12.7.1997 al 31.12.1997 si applica l’aliquota del 18,87%. Se la retribuzione media settimanale imponibile risultante dalle operazioni è inferiore al minimo, il contributo volontario va comunque calcolato sulla retribuzione minima pari a L. 265.850 per il 1997.

La circolare precisa inoltre che, poiché l’autorizzazione può riguardare anche le settimane comprese nei sei mesi precedenti la domanda, possono rientrare nel calcolo settimane collocate nella frazione dell’anno 1997 anteriore al 12 luglio; per tali settimane continua ad applicarsi l’aliquota del 18,87%.

Domande presentate nel 1998

Per le domande presentate nell’anno 1998 l’aliquota di finanziamento da applicare è quella del 19,37%, come già indicato nella circolare n. 93 del 30 aprile 1998. Anche in questo caso, se la retribuzione media settimanale imponibile è inferiore al minimo, si deve applicare l’aliquota sulla retribuzione minima pari a L. 279.080 per il 1998.

Tuttavia, se l’autorizzazione comprende settimane ricadenti nel 1997 e collocate nei sei mesi precedenti la domanda, per tali settimane resta applicabile l’aliquota del 18,87% con il minimo di L. 265.850.

Indicazioni conclusive per gli uffici

La circolare fornisce quindi un criterio uniforme per la gestione delle domande di prosecuzione volontaria degli operai agricoli presentate dal 12 luglio 1997 in avanti. Gli uffici devono:

  • verificare preliminarmente il possesso del requisito contributivo;
  • individuare le ultime 52 settimane a ritroso dalla domanda;
  • distinguere tra contribuzione agricola pura e contribuzione mista;
  • determinare la retribuzione media settimanale imponibile secondo la qualifica e l’anno di riferimento;
  • applicare l’aliquota corretta e, se necessario, il minimo retributivo previsto per l’anno interessato.

Punti principali

Ambito e finalità

La circolare chiarisce i criteri operativi per determinare l’importo dei contributi volontari dovuti dagli operai agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria a seguito di domande presentate dal 12 luglio 1997 in poi. L’intervento si rende necessario per uniformare i calcoli dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Base normativa del calcolo

L’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997 prevede che il contributo volontario sia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica alla retribuzione media imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la domanda. La circolare richiama anche l’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, che richiede il possesso dei requisiti contributivi per l’autorizzazione.

Requisiti contributivi per l’autorizzazione

Per poter procedere al calcolo e al rilascio dell’autorizzazione, il richiedente deve aver maturato i requisiti previsti, in particolare il requisito contributivo quinquennale: 279 contributi giornalieri agricoli effettivi per gli uomini e 186 per donne e giovani. La circolare ribadisce che il quinquennio va individuato a ritroso dalla data di presentazione della domanda e non da una data diversa; le domande che perfezionano il requisito con il cumulo di contribuzione in diverse gestioni vanno mantenute in sospeso.

Individuazione delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva

La determinazione della retribuzione media settimanale imponibile richiede previamente l’individuazione delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria effettiva. Per la sola contribuzione agricola si applica il criterio della ripartizione dei contributi giornalieri annuali in 52 quote uguali, tenendo conto dei minimi di 3 giornate per settimana per gli uomini e 2 per donne e giovani quando l’accredito annuo sia inferiore a 156 o 104 giornate. In presenza di contribuzione mista, per le settimane con contribuzione non agricola non si applica tale minimo agricolo e occorre integrare il conteggio con il diverso trattamento delle settimane non agricole.

Regole per la contribuzione agricola pura

Quando il riferimento è costituito soltanto da contribuzione agricola, i contributi giornalieri accreditati per ciascun anno devono essere ripartiti in quote uguali fra le 52 settimane dell’anno. Se i contributi riguardano un periodo inferiore all’anno, l’adeguamento ai minimi di 3 o 2 giornate settimanali si applica solo se, rapportando proporzionalmente all’intero anno le giornate accreditate, risultano meno di 156 o 104 contributi giornalieri. Le quote vanno computate a ritroso dalla data di domanda, fino a coprire le ultime 52 settimane.

Regole per la contribuzione mista

Se nel periodo utile vi sono anche contributi obbligatori non agricoli, per quelle settimane non si applica il criterio minimo agricolo di 3 o 2 giornate. La circolare precisa che la totalizzazione deve combinare i quozienti derivanti dalla ripartizione annuale dei contributi agricoli con le settimane coperte da contribuzione non agricola, fino a raggiungere complessivamente 52 settimane di contribuzione effettiva.

Calcolo della retribuzione media settimanale imponibile

Una volta individuate le 52 settimane, la retribuzione complessiva si ottiene moltiplicando la retribuzione media giornaliera o effettiva giornaliera per il numero di giornate risultante dalla totalizzazione. Per gli operai agricoli a tempo determinato si fa riferimento ai decreti ministeriali annuali e provinciali; per quelli a tempo indeterminato si usa la retribuzione effettiva desumibile dai modelli ACC.1 OTI. Per la contribuzione non agricola, la retribuzione si determina individuando la corrispondente retribuzione nell’apposita tabella allegata al D.M. 9 dicembre 1993, quindi moltiplicandola per le settimane non agricole.

Aliquote e importi minimi per il periodo 12.7.1997/31.12.1997

Per le domande presentate dal 12 luglio 1997 al 31 dicembre 1997, l’aliquota di finanziamento da applicare è il 18,87%. Se la retribuzione media settimanale imponibile risulta inferiore al minimo, l’aliquota va applicata sulla retribuzione minima pari a L. 265.850 per il 1997. La circolare precisa anche che le autorizzazioni possono comprendere settimane collocate nei sei mesi precedenti la domanda, qualora ricadano nel 1997 ma prima del 12 luglio.

Aliquote e importi minimi per le domande presentate nel 1998

Per le domande presentate nel 1998 si applica l’aliquota del 19,37%, come indicato nella circolare n. 93 del 30 aprile 1998. Se la media imponibile è inferiore al minimo, l’aliquota va applicata sulla retribuzione minima pari a L. 279.080 per il 1998. Tuttavia, per eventuali settimane collocate nel 1997 e comprese nei sei mesi anteriori alla domanda, resta applicabile l’aliquota del 18,87% con il minimo di L. 265.850.

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