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Circolare

Circolare numero 138 del 25-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per l’anno 1998, le misure dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dagli imprenditori agricoli a titolo principale, con riferimento a contribuzione IVS, maternità, TBC, ex E.N.A.O.L.I. e INAIL. Vengono indicati reddito medio convenzionale, aliquote applicabili, maggiorazioni e riduzioni, importi annui e giornalieri, nonché le modalità e le scadenze di riscossione del contributo INAIL. Sono inoltre riportate le tabelle con gli importi annui per fascia di reddito, età e tipologia di territorio.

Contributi obbligatori 1998 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale

Contributi obbligatori 1998 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale

La circolare definisce le misure contributive dovute per l’anno 1998 dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dagli imprenditori agricoli a titolo principale. Il documento aggiorna le aliquote e gli importi per le diverse gestioni e riepiloga le modalità di riscossione, con particolare attenzione alla contribuzione IVS e al contributo INAIL.

Contribuzione IVS

Il calcolo dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti si fonda sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito previste dalla tabella D della legge 2 agosto 1990, n. 233, come rimodulata dal d.lgs. n. 146/1997 a decorrere dal 1° luglio 1997. L’importo è determinato applicando l’aliquota al reddito convenzionale individuale.

Per il 1998 il reddito medio convenzionale è fissato in L. 73.777, in base al decreto ministeriale in corso di pubblicazione. Le aliquote ordinarie sono:

  • 15,80% per la generalità delle imprese;
  • 12,80% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate.

Per i soggetti di età inferiore a 21 anni le aliquote sono ridotte a:

  • 13,30% per la generalità delle imprese;
  • 8,30% per le imprese in territori montani o zone svantaggiate.

Tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS risultano pari, per il 1998, al 17,80%, 15,30%, 14,80% e 10,30%.

Riduzione per pensionati autonomi ultra 65enni

La circolare ricorda che l’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 prevede per i lavoratori autonomi già pensionati nelle gestioni INPS e di età superiore a 65 anni la facoltà di ottenere, su richiesta, la riduzione del 50% del contributo previdenziale limitatamente alla quota di pertinenza della gestione pensionistica. La riduzione riguarda la quota relativa all’assicurazione IVS e i contributi addizionali di cui alle leggi n. 233/1990 e n. 160/1975.

Contribuzione di maternità

Per il 1998 resta invariato il contributo annuo di L. 18.000 dovuto, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il contributo è destinato alla copertura degli oneri per l’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio.

Contribuzione TBC

Anche la contribuzione TBC rimane invariata. Per i mezzadri e coloni l’importo è fissato in:

  • L. 0,65 a giornata per il contributo base;
  • L. 30 a giornata per il contributo integrativo.

La circolare richiama il meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 22 della legge n. 160/1975.

Contributo ex E.N.A.O.L.I.

Il contributo destinato al finanziamento del soppresso Ente Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani resta fissato nella misura annua di L. 78, pari a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale dei CD-CM.

Contribuzione INAIL

Il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, riscosso dall’Istituto con procedura unificata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 26 aprile 1996, n. 219, è aumentato di L. 200.000 per effetto della legge n. 449/1997. Per il 1998 è quindi dovuto nella misura annua di L. 800.000.

Per le aziende situate:

  • nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

l’importo è ridotto a L. 554.000.

Modalità di riscossione e scadenze

La riscossione del contributo INAIL avviene con strumenti diversi in funzione della titolarità di partita IVA:

  • ai non titolari di partita IVA sono inviati quattro bollettini di conto corrente personalizzati;
  • ai titolari di partita IVA sono inviati quattro modelli di pagamento unificato Fisco/INPS/Regioni.

Le scadenze sono le seguenti:

  • per i titolari di partita IVA: 15 luglio, 15 settembre, 15 novembre 1998 e 15 gennaio 1999;
  • per i non titolari di partita IVA: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1998 e 10 gennaio 1999.

Tabelle riepilogative degli importi

La circolare allega tabelle con le aliquote e gli importi annui vigenti per il 1998 nel settore CD-CM-IATP, distinguendo tra:

  • aliquota intera e aliquota ridotta;
  • soggetti con più o meno di 21 anni;
  • territori non agevolati e territori montani o zone svantaggiate;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché imprenditori agricoli a titolo principale.

Sono inoltre riportati gli importi per fascia di reddito nelle quattro classi previste, con valori differenziati per CC.DD., CC.MM. e I.A.T.P. La circolare precisa che:

  • i contributi di cui ai punti 1), 2) e 3) riguardano l’assicurazione IVS;
  • i punti 1) e 2) sono aliquote percentuali da applicare al reddito imponibile di cui all’art. 7 della legge n. 233/1990, pari nel 1998 a L. 73.777;
  • i punti 3) e 4) sono contributi giornalieri da applicare per 156 giornate;
  • il contributo di cui al punto 5) è annuo;
  • i contributi TBC di cui al punto 6) sono giornalieri e dovuti per i soli coloni e mezzadri, da applicare per 240 giornate;
  • il contributo di cui al punto 7) è annuo e previsto dall’art. 9, commi 3 e 4, della legge n. 67/1988.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama numerose disposizioni normative rilevanti per il settore, tra cui:

  • legge n. 233/1990 per la struttura della contribuzione IVS e il contributo aggiuntivo del 2%;
  • d.lgs. n. 146/1997 per la rimodulazione delle fasce di reddito;
  • legge n. 449/1997 per le modifiche alle aliquote e per la riduzione ai pensionati autonomi ultra 65enni;
  • legge n. 160/1975 per il contributo addizionale TBC;
  • legge n. 546/1987 per il contributo di maternità;
  • legge n. 852/1973 e D.L. n. 219/1996 per la contribuzione INAIL;
  • legge n. 67/1988 per il contributo ex E.N.A.O.L.I.

Punti principali

Contribuzione IVS per il 1998

Il calcolo dei contributi IVS si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito previste dalla tabella D della legge n. 233/1990, rimodulate dal d.lgs. n. 146/1997, e sull’applicazione dell’aliquota al reddito convenzionale individuale. Per il 1998 il reddito medio convenzionale è fissato in L. 73.777. Le aliquote sono pari al 15,80% per la generalità delle imprese e al 12,80% per le imprese in territori montani o zone svantaggiate; per i soggetti con meno di 21 anni sono ridotte rispettivamente al 13,30% e all’8,30%. Considerando il contributo aggiuntivo del 2% previsto dalla legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS risultano pari al 17,80%, 15,30%, 14,80% e 10,30% a seconda della fascia e della tipologia di impresa. È richiamata inoltre la facoltà, per i lavoratori autonomi già pensionati INPS di età superiore a 65 anni, di ottenere su richiesta la riduzione del 50% del contributo previdenziale limitatamente alla quota di pertinenza della gestione pensionistica, comprensiva della quota IVS e dei relativi contributi addizionali.

Altre contribuzioni dovute nel 1998

Il contributo di maternità resta invariato a L. 18.000 annue per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 546/1987. Anche la contribuzione TBC rimane invariata: per i mezzadri e coloni il contributo base è pari a L. 0,65 a giornata e il contributo integrativo a L. 30 a giornata. Il contributo ex E.N.A.O.L.I. per il finanziamento del soppresso ente è confermato nella misura annua di L. 78, pari a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale dei CD-CM.

Contribuzione INAIL: importo, riduzioni e riscossione

Il contributo INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è aumentato di L. 200.000 per effetto della legge n. 449/1997 ed è quindi dovuto per il 1998 nella misura annua di L. 800.000. Per le aziende situate nei territori montani di cui al D.P.R. n. 601/1973 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977, l’importo è ridotto a L. 554.000. La riscossione avviene tramite quattro bollettini di conto corrente personalizzati per i non titolari di partita IVA e tramite quattro modelli di pagamento unificato Fisco/INPS/Regioni per i titolari di partita IVA. Le scadenze sono fissate al 15 luglio, 15 settembre, 15 novembre 1998 e 15 gennaio 1999 per i possessori di partita IVA, e al 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1998 e 10 gennaio 1999 per i non titolari di partita IVA.

Tabelle degli importi annui per fasce, età e territorio

La circolare allega tabelle riepilogative degli importi annui dei contributi per il 1998 distinguendo tra aliquota intera e aliquota ridotta, soggetti con più o meno di 21 anni, territori non agevolati e territori montani o zone svantaggiate. Le tabelle riportano, per ciascuna delle quattro fasce di reddito, gli importi dovuti da coltivatori diretti, coloni e mezzadri e da imprenditori agricoli a titolo principale. È precisato che gli imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti al pagamento dei contributi per l’assicurazione IVS di cui ai punti 1), 2) e 3), e che gli importi indicati per i punti 1) e 2) derivano dall’applicazione delle aliquote percentuali al reddito imponibile pari, per il 1998, a L. 73.777. I contributi di cui ai punti 3) e 4) sono contributi giornalieri da applicare per 156 giornate; il contributo ex E.N.A.O.L.I. è annuo; i contributi TBC sono dovuti solo per i coloni e mezzadri per 240 giornate; il contributo INAIL è annuo.

Riferimenti normativi richiamati

Nel testo sono richiamati, tra gli altri, l’art. 12 della legge n. 233/1990 per il contributo aggiuntivo del 2%; l’art. 17 della legge n. 160/1975 per il contributo addizionale TBC e il meccanismo di adeguamento periodico; l’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 per la riduzione del 50% ai pensionati autonomi ultra 65enni; l’art. 6 della legge n. 546/1987 per il contributo di maternità; l’art. 4 della legge n. 852/1973 e l’art. 1 del D.L. n. 219/1996 per la contribuzione INAIL riscossa con procedura unificata; l’art. 9, commi 3 e 4, della legge n. 67/1988 per il contributo ex E.N.A.O.L.I.

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