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Circolare

Circolare numero 140 del 27-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come calcolare contribuzione e pensioni per gli operai agricoli a tempo determinato dopo il d.lgs. n. 146/1997, distinguendo tra qualifiche con retribuzioni contrattuali superiori al salario convenzionale provinciale e qualifiche per le quali continua ad applicarsi il salario convenzionale del 1996. Precisa inoltre che, per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1998, la base pensionabile cambia a seconda del rapporto tra retribuzioni contrattuali e convenzionali, mentre restano invariati i requisiti contributivi per il diritto alla pensione. Vengono infine richiamate le regole particolari per le imprese che hanno aderito agli accordi provinciali di riallineamento retributivo e l’esclusione dei piccoli coloni e mezzadri dalla disciplina dell’articolo 4 del decreto legislativo.

Liquidazione dei trattamenti pensionistici per gli operai agricoli a tempo determinato ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146

Liquidazione dei trattamenti pensionistici per gli operai agricoli a tempo determinato

La circolare interviene per fornire istruzioni applicative in materia di contribuzione e liquidazione delle pensioni degli operai agricoli a tempo determinato alla luce del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Il documento chiarisce il coordinamento tra salario medio convenzionale, retribuzioni contrattuali provinciali, accordi di riallineamento retributivo e criteri di determinazione della base pensionabile.

Ambito di applicazione e quadro normativo

L’INPS richiama anzitutto l’articolo 4 del d.lgs. n. 146/1997, secondo il quale, dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale determinato con decreto ministeriale e rilevato nel 1995 resta fermo ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee fino a quando, per le singole qualifiche degli operai agricoli, non sia superato dalla retribuzione prevista nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Dal momento in cui si verifica tale superamento, trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge n. 389/1989 e successivamente modificato.

Contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato

La circolare distingue tra due situazioni:

  • per le qualifiche in cui le retribuzioni contrattuali sono superiori alla retribuzione convenzionale provinciale determinata con i decreti ministeriali del 1996, la contribuzione, con effetto dal 1° gennaio 1998, deve essere calcolata ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’articolo 6 del d.lgs. n. 314/1997;
  • per le restanti qualifiche, nelle quali non si verifica il superamento della retribuzione convenzionale da parte di quella contrattuale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con calcolo sulla base dei salari convenzionali determinati dai decreti ministeriali emanati nel 1996.

Criteri di liquidazione delle pensioni e dei supplementi

Per le pensioni e i supplementi da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 1998, la circolare precisa i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile.

Per gli operai agricoli a tempo determinato con qualifiche per le quali le retribuzioni contrattuali risultano più elevate rispetto alla retribuzione convenzionale provinciale del 1996:

  • per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1997 si devono assumere i salari medi provinciali stabiliti annualmente in relazione alla qualifica rivestita;
  • per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 1998 in poi si devono considerare le retribuzioni effettive.

Per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti a qualifiche per le quali la retribuzione convenzionale provinciale del 1996 è superiore alle retribuzioni contrattuali:

  • per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1997 si applicano i salari medi provinciali stabiliti per ciascun anno;
  • per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 1998 in poi resta ferma la retribuzione convenzionale "congelata" del 1996.

Requisiti contributivi e anzianità utile

La circolare precisa che non vi sono innovazioni rispetto ai requisiti contributivi per il diritto alla pensione né rispetto all’anzianità contributiva utile per il calcolo della prestazione pensionistica.

Restano quindi applicabili le disposizioni:

  • dell’articolo 7, commi 9-12-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
  • dell’articolo 9-ter della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510.

Vengono inoltre richiamate le precedenti circolari INPS in materia.

Riallineamento retributivo nelle aree interessate

La circolare richiama poi l’articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, che prevede, per le imprese operanti nei territori di cui all’articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, la sospensione della condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo di cui all’articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del d.l. n. 338/1989, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e favorire la regolarizzazione retributiva e contributiva.

Tale sospensione opera soltanto per le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione minima da assumere è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non può essere inferiore al 50% del minimale previsto dall’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 338/1989. Per la differenza tra tale retribuzione di riferimento e l’intero minimale possono essere accreditati contributi figurativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministero del lavoro.

Orientamento ministeriale sul salario convenzionale

La circolare dà conto della nota del Ministero del lavoro del 13 maggio 1998, nella quale si afferma che il salario convenzionale, già riconosciuto per le prestazioni temporanee, deve assumere rilievo anche nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. In base a tale orientamento, le pensioni continuano a essere calcolate sulla retribuzione convenzionale provinciale del 1996 fino a quando, nel corso del progressivo riallineamento, il salario effettivo non superi materialmente quello convenzionale.

Esclusione di piccoli coloni e mezzadri

La circolare precisa infine che le disposizioni dell’articolo 4 del d.lgs. n. 146/1997 non si applicano ai piccoli coloni e mezzadri, né ai coloni e mezzadri reinseriti.

Per tali soggetti, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° febbraio 1998, per i periodi contributivi successivi al 1997 devono essere utilizzate le retribuzioni medie convenzionali valide per il 1998 e per gli anni successivi.

Punti principali

Decorrenza dal 1° gennaio 1998 e criterio generale

L’articolo 4 del d.lgs. n. 146/1997 stabilisce che, dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 resta fermo ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee fino a quando, per le singole qualifiche degli operai agricoli, non risulti superato dalle retribuzioni previste nei contratti collettivi provinciali. Da quel momento si applica il criterio dell’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989.

Contribuzione per le diverse qualifiche

Per gli operai agricoli a tempo determinato con retribuzioni contrattuali superiori al salario convenzionale provinciale 1996, la contribuzione dal 1° gennaio 1998 va determinata secondo l’articolo 12 della legge n. 153/1969, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997. Per le restanti qualifiche, in cui non si verifica tale superamento, continuano ad applicarsi l’articolo 28 del d.P.R. n. 488/1968 e i salari convenzionali stabiliti dai decreti ministeriali del 1996.

Determinazione della retribuzione pensionabile

Per le pensioni e i supplementi con decorrenza dal 1° febbraio 1998, la base pensionabile dipende dalla qualifica e dal rapporto tra retribuzione contrattuale e convenzionale. Se la retribuzione contrattuale è più elevata di quella convenzionale provinciale 1996, per i periodi fino al 31 dicembre 1997 si assumono i salari medi provinciali annuali, mentre dal 1° gennaio 1998 si considerano le retribuzioni effettive. Se invece la retribuzione convenzionale 1996 è superiore alla contrattuale, per i periodi successivi al 1997 si continua a utilizzare la retribuzione convenzionale congelata del 1996.

Requisiti contributivi e anzianità utile

La circolare precisa che non cambia nulla in tema di requisiti contributivi per il diritto alla pensione e di anzianità contributiva utile per il calcolo della prestazione. Continuano quindi ad applicarsi l’articolo 7, commi 9-12-bis, della legge n. 638/1983 e l’articolo 9-ter della legge n. 608/1996, con i relativi richiami alle precedenti circolari INPS.

Accordi di riallineamento retributivo e contributi figurativi

Per le imprese operanti nei territori di cui alla legge n. 64/1986 che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo, è sospesa la condizione di corrisponsione dell’ammontare retributivo previsto dall’articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del d.l. n. 338/1989. Ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, la retribuzione minima di riferimento è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non può essere inferiore al 50% del minimale. Per la differenza rispetto al minimale pieno possono essere accreditati contributi figurativi, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto ministeriale.

Indicazione ministeriale sul salario convenzionale

La circolare richiama la nota del Ministero del lavoro del 13 maggio 1998, secondo cui la rilevanza del salario convenzionale, già riconosciuto per le prestazioni temporanee, deve valere anche per la liquidazione delle pensioni. In conseguenza, le pensioni continuano a essere calcolate sulla retribuzione convenzionale provinciale del 1996 fino a quando, per effetto del riallineamento progressivo, il salario effettivo non la superi materialmente.

Esclusione di piccoli coloni e mezzadri

Per i piccoli coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri reinseriti, la disciplina dell’articolo 4 del d.lgs. n. 146/1997 non si applica. Per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1998 e per periodi contributivi successivi al 1997 devono quindi essere utilizzate le retribuzioni medie convenzionali valide per il 1998 e per gli anni successivi.

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