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Circolare

Circolare numero 139 del 26-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina gli interventi urgenti previsti dalle ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio e del 15 giugno 1998 per fronteggiare i danni causati dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi che hanno colpito le province di Salerno, Avellino e Caserta. Vengono chiariti l'ambito dei beneficiari, le modalità e i termini di domanda, la misura e la durata dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la neutralizzazione di alcuni periodi ai fini dei limiti di durata della CIG ordinaria e straordinaria. La prestazione è rivolta a lavoratori sospesi o ad orario ridotto nelle aree colpite, oppure a lavoratori impediti a recarsi al lavoro per specifiche ragioni connesse all'evento, con domanda da presentare entro il 15 luglio 1998 per i periodi già scaduti alla data di pubblicazione del provvedimento.

Provvidenze per gli eventi calamitosi del 5-6 maggio 1998 in Campania e istruzioni operative INPS

Ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio e del 15 giugno 1998: interventi per gli eventi calamitosi in Campania

La circolare INPS n. 139 del 26 giugno 1998 detta le istruzioni operative per l'applicazione delle ordinanze ministeriali emanate a seguito delle avversità atmosferiche e degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 che hanno colpito alcune aree delle province di Salerno, Avellino e Caserta. Il documento disciplina sia la neutralizzazione di determinati periodi ai fini dei limiti di durata della cassa integrazione, sia la corresponsione di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Neutralizzazione dei periodi di intervento ordinario di integrazione salariale

Per le imprese operanti nei comuni di Quindici (AV), San Felice a Cancello (CE), Bracigliano, Sarno e Siano (SA), i periodi di intervento ordinario compresi tra la data dell'evento calamitoso e il 30 settembre 1998 non devono essere computati ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalle norme vigenti. La neutralizzazione opera sia rispetto ai limiti dell'intervento ordinario di integrazione salariale previsti dall'art. 6 della legge n. 164/1975 e dall'art. 1 della legge n. 427/1975, sia rispetto al limite della durata del trattamento straordinario di integrazione salariale fissato dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

Ambito di applicazione dell'indennità

L'ordinanza del 21 maggio 1998, come integrata dall'ordinanza del 19 giugno 1998, prevede una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva, se spettanti, degli assegni per il nucleo familiare. La prestazione è destinata a:

  • lavoratori sospesi dal lavoro o ad orario ridotto per effetto dell'evento, dipendenti da datori di lavoro privati o soci lavoratori di cooperative di lavoro operanti nei territori indicati, quando non sia applicabile la disciplina della CIG ordinaria;
  • lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori colpiti che, nel periodo dal 5 al 31 maggio 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro oppure abbiano dovuto sospendere temporaneamente la prestazione per gravi danni all'abitazione, necessità di assistenza urgente alla famiglia o impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto.

La circolare precisa che possono accedere al beneficio soltanto i datori di lavoro di natura privatistica e solo se non possono avvalersi degli interventi ordinari di integrazione salariale. Restano pertanto esclusi i dipendenti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, nonché quelli di imprese soggette alla disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e tenute al relativo versamento contributivo, come le imprese artigiane dell'edilizia e le imprese agricole. Sono esclusi anche i datori di lavoro che, pur non soggetti a tale disciplina, abbiano natura pubblica.

Presentazione della domanda e documentazione richiesta

L'indennità è riconosciuta dall'Istituto su richiesta del datore di lavoro o, se questi non è in grado di provvedervi, dei lavoratori interessati. Poiché il beneficio riguarda periodi di paga già scaduti alla data di pubblicazione del provvedimento del 19 giugno 1998, le domande devono essere presentate entro il 15 luglio 1998.

La domanda deve essere compilata utilizzando i modelli allegati 1 e 2, il cui testo è inviato per posta elettronica alle caselle dei direttori delle SAP interessate. Nei casi di cui alla lettera A del punto 2.1, il richiedente deve attestare con firma non autenticata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127/1997:

  • che l'attività produttiva si svolge nell'ambito territoriale di uno dei comuni indicati;
  • che la sospensione del lavoro o la riduzione di orario è conseguente all'evento calamitoso.

Per i lavoratori di cui alla lettera B, le SAP devono richiedere, nei casi dubbi, alle aziende di appartenenza l'attestazione dell'effettiva assenza dal lavoro e del relativo periodo.

Misura della prestazione e compatibilità

L'indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale solo ai fini della determinazione dell'importo. Conseguentemente si applicano le regole relative alla misura della CIG straordinaria, inclusi il limite massimo mensile e le disposizioni in materia di incompatibilità o incumulabilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Non si applicano invece alla prestazione le norme sul contributo addizionale. L'importo va determinato considerando il trattamento retributivo ordinariamente spettante in base al contratto di lavoro per il periodo di sospensione o di riduzione di orario, cioè secondo i criteri utilizzati per la determinazione della integrazione salariale.

Durata della prestazione e pagamento

La prestazione spetta per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario successivi alle date degli eventi del 5 e 6 maggio 1998 e non può essere concessa oltre il 30 settembre 1998. Nei casi relativi ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, il termine finale non può comunque superare il 31 maggio 1998.

Le imprese o i lavoratori le cui domande siano accolte devono essere invitati a compilare le richieste di pagamento a favore dei lavoratori interessati, utilizzando il prospetto di liquidazione dell'indennità allegato 3, anch'esso trasmesso per posta elettronica alle SAP interessate. La circolare precisa che le istruzioni contabili saranno fornite con una successiva comunicazione.

Punti principali

Oggetto delle ordinanze e finalità dell'intervento

Le ordinanze ministeriali richiamate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998 e n. 141 del 19 giugno 1998, prevedono provvidenze a favore dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi il 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. La circolare fornisce le istruzioni applicative per la gestione delle prestazioni da parte dell'INPS.

Neutralizzazione dei periodi di CIG ordinaria

Per le imprese operanti nei comuni di Quindici (Avellino), San Felice a Cancello (Caserta), Bracigliano, Sarno e Siano (Salerno), i periodi di intervento ordinario compresi tra la data dell'evento calamitoso e il 30 settembre 1998 non si computano ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalla normativa vigente. Tali periodi vanno quindi neutralizzati sia rispetto ai limiti dell'art. 6 della legge n. 164/1975 e dell'art. 1 della legge n. 427/1975, sia rispetto al limite della durata del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

Beneficiari dell'indennità pari alla CIG straordinaria

L'ordinanza del 21 maggio 1998, come integrata dall'ordinanza del 19 giugno 1998, prevede una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. La prestazione spetta ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto in conseguenza dell'evento, dipendenti da datori di lavoro privati o soci lavoratori di cooperative di lavoro operanti nei territori colpiti, purché non sia applicabile la disciplina della CIG ordinaria. Spetta inoltre ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori interessati che, tra il 5 e il 31 maggio 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o abbiano dovuto sospendere temporaneamente l'attività per gravi danni all'abitazione, esigenze di assistenza urgente alla famiglia o impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto.

Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi i dipendenti della pubblica amministrazione o di enti pubblici, nonché quelli di imprese soggette alla disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e tenute al relativo versamento contributivo, come ad esempio imprese artigiane dell'edilizia e imprese agricole. Sono escluse anche le imprese che, pur non soggette a tale disciplina, abbiano natura pubblica.

Domanda, modalità di presentazione e termine

L'indennità è corrisposta dall'Istituto su richiesta del datore di lavoro o, in caso di sua impossibilità, dei lavoratori interessati. Poiché la misura riguarda periodi di paga già scaduti alla data di pubblicazione del provvedimento del 19 giugno 1998, le domande devono essere presentate entro il 15 luglio 1998. La domanda va redatta utilizzando i modelli allegati 1 e 2. Se la richiesta riguarda i lavoratori di cui alla lettera A del punto 2.1, il richiedente deve attestare con firma non autenticata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127/1997, che l'attività produttiva si svolge in uno dei comuni indicati e che la sospensione o riduzione di orario è conseguente all'evento calamitoso. Per i lavoratori di cui alla lettera B, le SAP possono richiedere alle aziende, nei casi dubbi, l'attestazione dell'effettiva assenza dal lavoro e del relativo periodo.

Misura della prestazione e regole di incompatibilità

L'indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale solo ai fini della determinazione dell'importo, al quale si aggiungono gli assegni per il nucleo familiare se dovuti. Si applicano quindi le regole sulla misura del trattamento straordinario, compresi il limite massimo mensile e le incompatibilità o incumulabilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si applicano invece le norme sul contributo addizionale.

Durata della prestazione e adempimenti di pagamento

L'indennità spetta per periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro successivi al 5 e 6 maggio 1998 e non può comunque essere concessa oltre il 30 settembre 1998. Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, il termine finale non può superare il 31 maggio 1998. Le imprese o i lavoratori le cui domande siano accolte devono essere invitati a compilare le richieste di pagamento utilizzando il prospetto di liquidazione allegato 3, con il trattamento retributivo ordinariamente spettante secondo contratto per il periodo di sospensione o riduzione di orario.

Rinvio alle istruzioni contabili

La circolare annuncia che le istruzioni contabili saranno inviate con successiva circolare, in considerazione dell'esigenza di diramare immediatamente le disposizioni operative per l'applicazione delle ordinanze.

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