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Sentenza

Sentenza n. 1826/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’accredito di complessivi 1.000,00 euro sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione lavoro n. 979/2025. La sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500,00 euro per l’anno scolastico 2019/2020 e 500,00 euro per l’anno scolastico 2024/2025, per complessivi 1.000,00 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata secondo i criteri dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo accredito. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Dagli atti è risultato che il titolo era stato notificato al Ministero, era passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non era stato eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento e di predisporre misure sostitutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per assicurare l’attuazione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito era già assistito dagli interessi previsti dal titolo esecutivo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di legge per l’adempimento delle amministrazioni è stato verificato quale presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato quale criterio per calcolare, dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale notificato all’amministrazione è passato in giudicato e il termine di legge per l’adempimento è inutilmente decorso, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, fissando un termine per l’esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché dotato delle competenze necessarie e investito di poteri sostitutivi; se è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta un compenso ulteriore.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando il credito riconosciuto dal giudicato produce già interessi fino all’effettivo adempimento.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche nel giudizio di ottemperanza, con liquidazione parametrata alla complessità effettiva delle questioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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