Cassazione Civile, Ordinanza n. 25028/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di somme IRPEF, corrispondenti al 90% di ritenute alla fonte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richieste in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto, e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso e riconoscendo il beneficio a entrambi i coniugi. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla richiesta di estromissione di Giordana Trappoli, che non avrebbe presentato alcuna istanza di rimborso; 2) violazione degli artt. 81 c.p.c. e 19 d.lgs. 546/1992 per carenza di legittimazione attiva della stessa Trappoli e conseguente inammissibilità del suo ricorso originario; 3) violazione dell'art. 9, comma 17, l. 289/2002, sostenendo che il beneficio spetterebbe solo ai sostituti d'imposta e non ai lavoratori dipendenti. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia limitatamente alla posizione di Giordana Trappoli: ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario della stessa per difetto di legittimazione attiva, poiché non risultava presentata da lei alcuna istanza di rimborso. Quanto a Salvatore Baio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, ritenendo infondata la censura sulla spettanza del rimborso ai lavoratori dipendenti, alla luce della giurisprudenza consolidata che riconosce il diritto al rimborso anche ai soggetti passivi d'imposta in senso sostanziale colpiti dal sisma del 1990. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro della censura di omessa pronuncia sulla richiesta di estromissione della parte priva di istanza di rimborso.
art. 81 c.p.c.
La legittimazione ad agire richiede la titolarità della posizione sostanziale e, nel caso di giudizio di rimborso, la previa presentazione dell'istanza da parte del soggetto che agisce.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudizio tributario di rimborso è impugnatorio del diniego o del silenzio-rifiuto e presuppone che il ricorrente abbia presentato l'istanza di rimborso.
art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall'Ufficio come termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di rimborso.
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
Viene interpretato, secondo la giurisprudenza richiamata, come disposizione eccezionale volta a consentire il recupero del 90% delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 17 l. n. 114 del 1977
Richiamato dalle difese dei contribuenti per sostenere la rilevanza della dichiarazione congiunta e del vincolo di solidarietà.
art. 16-octies, comma 1, lett. b), l. n. 123 del 2017
Richiamato come conferma legislativa dell'orientamento giurisprudenziale che include anche i titolari di redditi di lavoro dipendente tra i beneficiari del rimborso.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
La modifica normativa è letta come estensione espressa del diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma che abbiano versato più del 10% dovuto, includendo i lavoratori dipendenti.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, la legittimazione attiva spetta soltanto a chi abbia effettivamente presentato l'istanza di rimborso o sia comunque titolare della posizione sostanziale azionata; in difetto, il ricorso originario è inammissibile.
- L'istanza di rimborso è fatto costitutivo della legittimazione ad agire contro il silenzio-rifiuto o il diniego dell'Amministrazione finanziaria, poiché il processo ha natura impugnatoria e non meramente di accertamento negativo.
- La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio deve essere allegata e provata dall'attore, salvo specifico riconoscimento o difese incompatibili della controparte.
- La disciplina agevolativa per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 consente il rimborso del 90% delle imposte versate anche ai soggetti passivi d'imposta in senso sostanziale, inclusi i lavoratori dipendenti, e non è limitata ai soli sostituti d'imposta.
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