Sentenza n. 640/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di € 753,24 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, Sezione lavoro, pubblicata il 27 giugno 2024 e notificata il 10 gennaio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute relativa all’anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 753,24 oltre interessi legali. Il ricorso è stato notificato il 9 settembre 2025. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato il pagamento delle spese legali e l’adozione del decreto di pagamento della sorte capitale, con accredito previsto nel cedolino stipendiale del novembre 2025. Il ricorrente, con nota d’udienza del 28 aprile 2026, ha confermato l’avvenuta esecuzione della sentenza, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite e per la restituzione del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che non residuasse alcuna questione sulla quale pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento tardivo è stato considerato confermativo della fondatezza dell’azione di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere al ricorrente € 250,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese sono state compensate per la parte restante, in ragione dell’intervallo temporale tra la sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso e l’effettivo pagamento, nonché dell’esiguità della somma oggetto di ottemperanza. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite o non integralmente eseguite.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella pronuncia da ottemperare, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, non residuando una decisione utile sull’oggetto principale della controversia.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude automaticamente la condanna alle spese: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso.
- L’adempimento tardivo di un obbligo pecuniario riconosciuto da una sentenza costituisce elemento idoneo a confermare la fondatezza dell’azione di ottemperanza, ai fini della regolazione delle spese processuali.
- La quantificazione delle spese di lite può essere parzialmente compensata quando il ritardo nell’adempimento, l’esiguità della somma oggetto di ottemperanza e la durata complessiva della vicenda giustifichino una compensazione parziale.
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