Sentenza n. 14025/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di concessione della cittadinanza italiana adottati ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, fondati su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti ministeriali di rigetto delle rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 2, lett. f), della l. 91/1992, dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto assoluto dei presupposti. I dinieghi erano fondati su elementi informativi riservati relativi al capofamiglia, marito e padre degli altri ricorrenti, ritenuto collegato a un’organizzazione criminale operante tra l’Italia e il Paese d’origine e dedita al traffico di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina. I ricorrenti hanno contestato l’attendibilità di tali elementi, rilevando l’assenza di riscontri nella banca dati S.D.I., l’assenza di precedenti penali significativi e, quanto al capofamiglia, l’intervenuta riabilitazione per una risalente vicenda penale. A seguito di un’ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha depositato la documentazione informativa e gli atti riservati sottostanti ai dinieghi, con le cautele necessarie alla protezione delle fonti e delle attività di intelligence; i ricorrenti hanno replicato mediante documenti e memoria.
La decisione
Il TAR ha riunito e respinto tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto che la residenza legale decennale costituisca soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre la concessione della cittadinanza comporta un’ampia valutazione discrezionale circa l’inserimento dell’istante nella comunità nazionale e la sua capacità di rispettare i doveri derivanti dallo status civitatis. Tale valutazione può riguardare anche rischi meramente potenziali per la sicurezza della Repubblica e può estendersi ai rapporti familiari dell’istante. Il Collegio ha attribuito rilievo alle informative provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato, ritenendole fonti istituzionali attendibili, e ha escluso che l’assenza di condanne o di elementi presenti nella banca dati ordinaria di pubblica sicurezza potesse prevalere sulle risultanze dell’attività informativa riservata. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo, anche per relationem, agli elementi sfavorevoli contenuti nelle informative, senza necessità di esporre analiticamente notizie la cui divulgazione avrebbe potuto compromettere la sicurezza nazionale o le fonti informative. La tutela del diritto di difesa è stata ritenuta assicurata dall’ostensione giudiziale degli atti riservati, disposta con le opportune cautele. Il TAR ha inoltre affermato che i rapporti di coniugio e filiazione con il soggetto direttamente controindicato possono giustificare il diniego anche nei confronti dei familiari, sulla base di una prognosi probabilistica e di una soglia di prevenzione anticipata, non essendo necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale è soltanto il presupposto per proporre la domanda; la concessione resta subordinata a un’ampia valutazione discrezionale sull’inserimento dell’istante nella comunità nazionale e sull’assenza di rischi per la sicurezza della Repubblica.
art. 97 Cost.
Il richiamo alla norma non conduce all’annullamento dei dinieghi, ritenuti coerenti con la funzione amministrativa di tutela della sicurezza nazionale e con una valutazione istruttoria adeguata.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica, la motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico dell’Amministrazione; non è necessario indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti contenuti nelle informative riservate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, il requisito della residenza legale decennale abilita alla presentazione della domanda ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia discrezionalità amministrativa in ordine all’inserimento dell’istante nella comunità nazionale e alla sua idoneità a rispettare i doveri derivanti dallo status civitatis.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’Amministrazione può basarsi su informative degli organismi di sicurezza dello Stato e su una valutazione prognostica di pericolo anche potenziale, senza necessità di accertare una responsabilità penale o una concreta lesione già verificatasi.
- La motivazione di un diniego di cittadinanza fondato su informazioni riservate è adeguata quando espone le ragioni essenziali della valutazione negativa e richiama per relationem gli elementi contenuti nelle informative, senza dover divulgare analiticamente fonti, metodi o notizie la cui conoscenza possa compromettere la sicurezza nazionale o l’attività di intelligence.
- L’ostensione in sede giudiziale degli atti riservati, disposta dall’autorità giudiziaria con le cautele necessarie alla protezione della classificazione e delle fonti, può assicurare l’esercizio del diritto di difesa anche quando il provvedimento amministrativo non esponga integralmente il contenuto dell’informativa.
- Nei procedimenti di naturalizzazione fondati sulla sicurezza della Repubblica, le controindicazioni riguardanti un familiare convivente possono assumere rilievo anche nei confronti degli altri richiedenti, soprattutto in presenza di rapporti stretti di coniugio o filiazione, quando una prognosi probabilistica renda più probabile che non il rischio di agevolazione indiretta delle attività pericolose.
- In materia di sicurezza nazionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell’Amministrazione non sostituisce il giudizio prognostico dell’autorità competente: è sufficiente che la decisione sia sorretta da un’istruttoria attendibile, da una motivazione comprensibile e da elementi istituzionalmente qualificati idonei a giustificare l’anticipazione della soglia di prevenzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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