Cassazione Penale, Sentenza n. 09994/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico (reati connessi a stupefacenti, rapina, estorsione, e violazione di norme procedurali/penali, commessi tra il 2013 e il 2018). Nel ricorso si deduce altresì la totale assenza di motivazione dell'ordinanza (frasi di stile), la mancata considerazione della memoria depositata in cui si allegava attestato di tossicodipendenza quale causa dei reati, e il mancato esame di tale documentazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo relativo alla presunta "assenza totale di motivazione" inammissibile per mancata specificità, poiché il Tribunale aveva indicato ragioni precise (eterogeneità delle condotte, distanza temporale fra i reati, modalità differenti e talune condotte con complice) coerenti con gli indici utili a valutare la sussistenza di un disegno criminoso unitario. La memoria depositata dal ricorrente è stata ritenuta tardiva (depositata via PEC il 16/06 alle 17:47 per udienza del 19/06), quindi non valutabile ai sensi dell'art. 666, comma 3, c.p.p. Quanto all'attestazione di tossicodipendenza, la Corte ha rilevato che il documento prodotto era del 2023 e attestava presa in carico nel 2022, quindi non dimostrava lo stato di dipendenza al momento dei reati (2013-2018) e risultava inutilizzabile per scardinare la decisione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; è stata inoltre disposta la cancellazione dei dati identificativi secondo l'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Articolo richiamato perché alcune condanne del ricorrente riguardano reati in materia di stupefacenti; la Corte non ha interpretato la norma nel merito, la cita come titolo di reato oggetto della valutazione sulla continuazione
codice penale, art. 629
Articolo relativo alla rapina richiamato tra i reati oggetto delle sentenze; utilizzato come fatto storico più che oggetto di interpretazione normativa dalla Corte
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75
Norma richiamata in relazione a reati di natura antimafia/organizzazione criminale nelle sentenze impugnate; citata come titolo di reato
codice penale, art. 348
Richiamato in quanto una delle sentenze di condanna riguarda tale fattispecie; la Corte ne registra l'esistenza senza svolgere specifica interpretazione sostanziale
codice di procedura penale, art. 666, comma 3 (ultimo periodo)
Stabilisce il termine massimo per il deposito di memorie prima dell'udienza camerale (5 giorni). La Corte ha ritenuto inammissibile la memoria del ricorrente perché depositata oltre tale termine e quindi priva di obbligo di valutazione per il giudice dell'esecuzione
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), art. 52
Imposto dalla legge l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nella diffusione del provvedimento; la Corte ordina la cancellazione/omissione dei dati identificativi
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra più condanne è necessario dimostrare un disegno criminoso unitario: la Corte valuta indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione; la mera inclinazione personale a delinquere non è sufficiente
- Le censure generiche sulla "mancanza di motivazione" sono inammissibili se non si confrontano puntualmente con il percorso logico-giuridico del provvedimento impugnato; il ricorso deve specificare dove e perché la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o illogica
- Le memorie e i documenti prodotti nel giudizio di esecuzione devono rispettare i termini procedurali (art. 666 c.p.p.): memorie depositate oltre il termine decadenziale possono essere dichiarate inammissibili e non obbligano il giudice a valutarle
- La prova dello stato patologico (es. tossicodipendenza) deve essere temporalmente pertinente: documenti che attestano uno stato successivo ai fatti non sono idonei a provare che la condizione esistesse al momento della commissione dei reati e quindi non possono, da soli, scardinare una decisione sulla continuazione
- Per contestare l'omesso esame di un elemento difensivo è necessario dimostrare la concreta idoneità di quel documento o fatto a modificare la decisione impugnata, cioè il nesso specifico tra l'elemento pretermesso e le carenze o illogicità della pronuncia
- In sede di esecuzione, come in sede di cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede una "verifica approfondita" degli indici probatori; non è sufficiente allegare genericamente affinità tra fatti
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