Sentenza n. 11095/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Della determinazione dirigenziale adottata da Roma Capitale di aggiudicazione dell’affidamento in concessione per 3 anni (rinnovabile per altri 2) del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde da installarsi presso la sede di ITS Galilei, pubblicata il 16 2 2026 corredata solo della documentazione, non tecnica, relativa al vincitore Royal (doc 1); - Del verbale della seduta di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, che non risulta ancora caricato sul portale nonostante la richiesta accesso atti di Progresso, con cui si è deciso di assegnare alle due contronteressate il punteggio di 15 per la voce criterio 5; -del disciplinare di gara per contrasto con il relativo capitolato e bando di gara, là dove non si ritenesse ammissibile l’interpretazione del criterio di valutazione 5 proposto nel ricorso e si ritenesse quindi legittimo il punteggio di 15 attribuito ad entrambe le controinteressate. ( DOC 5 e 6) - del diniego espresso in data 17 3 2026 all’istanza di riesame; - dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali che vedono Royal coffee vincitore, e successivamente Vending 2000, nella parte in cui attribuisce ad entrambe il punteggio massimo di 15 anziché di 8 per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati tra le parti nelle more del giudizio, con espressa domanda di subentro del ricorrente; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 10.4.2026 dalla controinteressata: il provvedimento della SUA del 22/1/2026 con il quale la stessa ha disposto illegittimamente l’attribuzione del punteggio di cui ai criteri n. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 11 del Bando in favore della ricorrente principale Progresso Vending s.r.l., chiedendone in subordine l’annullamento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.4.2026: -l’art. 12.2 Bando di gara su cui la controinteressata ha fondato il proprio ricorso incidentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde presso una sede scolastica, nonché gli atti di gara e il diniego di riesame
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'attribuzione alla controinteressata del punteggio massimo previsto dal criterio 5 dell'offerta tecnica, relativo alla classe di consumo energetico dei dodici distributori offerti. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità e difetto totale di istruttoria. Secondo la ricorrente, il capitolato e il disciplinare avrebbero previsto sistemi diversi di valutazione dell'efficienza energetica per distributori caldi e freddi e il criterio di gara avrebbe illegittimamente riconosciuto il punteggio premiale per tutti i dodici distributori, benché un sistema di certificazione fosse previsto soltanto per quelli freddi. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contestando, a sua volta, il punteggio attribuito alla ricorrente per i criteri da 1 a 5, in ragione della mancata sottoscrizione della documentazione dell'offerta tecnica richiesta dall'art. 12.2 del bando. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti per contestare l'art. 12.2 del bando nell'interpretazione prospettata con il ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito il ricorso principale, ritenendo chiara e coerente la lex specialis. L'art. 8 del capitolato stabiliva, per i distributori caldi e freddi, i rispettivi standard tecnici di valutazione dei consumi energetici: il Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b per i distributori caldi e lo standard EN/UNI 50597, secondo la disciplina europea, per quelli freddi. L'art. 11 del disciplinare prevedeva il criterio automatico relativo alla classe energetica dei dodici distributori, mentre l'art. 12.2 richiedeva le schede tecniche indicanti la classe energetica nella scala vigente A-G. Il Collegio ha escluso qualsiasi contraddittorietà tra capitolato e disciplinare, osservando che entrambi gli standard consentono la classificazione energetica nella scala A-G e che il criterio 5 riguardava tutti i dodici distributori, sia caldi sia freddi, ciascuno valutato secondo il proprio standard tecnico. Le schede tecniche prodotte dimostravano la classe energetica dei singoli modelli e la ricorrente non aveva contestato efficacemente la tabella comparativa contenuta nel ricorso incidentale. L'attribuzione del punteggio è stata quindi ritenuta conforme alla disciplina di gara, non irragionevole e coerente con l'istruttoria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per effetto del rigetto del ricorso principale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili e comunque improcedibili, poiché diretti a prevenire l'applicazione di un'interpretazione del bando che l'amministrazione non aveva mai adottato. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alla controinteressata e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori per ciascuna; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
artt. 1, 3, 4 e 5 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla chiarezza, coerenza e corretta applicazione della disciplina di gara; il giudice ha tuttavia ritenuto legittima l'interpretazione del criterio energetico e non irragionevole l'attribuzione del punteggio.
art. 8 del Capitolato
per i distributori “di bevande calde e fredde, l’efficienza energetica deve essere valutata secondo il Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b, fino all’entrata in vigore regolamenti delegati comunitari o altri analoghi standard tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine”.
La disposizione individua lo standard tecnico applicabile alla valutazione energetica dei distributori caldi e freddi.
art. 11 del disciplinare di gara
tutti i 12 distributori appartenenti alle Classi A / B: 15 punti; presenti tra i 12 distributori offerti anche la Classe C: 7 punti; presenti tra i 12 distributori offerti anche le Classi D / E: 1 punto
Il criterio automatico attribuisce il punteggio in relazione alla classe energetica di tutti i dodici distributori, comprendendo sia quelli caldi sia quelli freddi.
art. 12.2 del disciplinare di gara
le schede tecniche dei distributori di bevande calde e fredde proposti, le quali rechino in maniera univoca la classe energetica degli stessi; le indicazioni dovranno tassativamente essere espresse nella vigente etichettatura energetica (scala A/G)
La documentazione tecnica richiesta consente di verificare la classe energetica dei distributori e condiziona il riconoscimento del punteggio alla produzione della relativa scheda tecnica.
Regolamento delegato (UE) 2019/2018
È richiamato quale disciplina europea integrativa del Regolamento (UE) 2017/1369 per la valutazione energetica dei distributori refrigerati o freddi.
Regolamento (UE) 2017/1369
È richiamato come base della disciplina europea sull'etichettatura energetica applicabile ai distributori freddi.
standard UNI EN 50597
È lo standard tecnico indicato per la valutazione energetica dei distributori refrigerati o freddi, con classificazione nella scala A-G.
Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b
È lo standard tecnico indicato per la valutazione energetica dei distributori caldi, in assenza di regolamenti delegati comunitari o di standard analoghi.
artt. 74 e 120 c.p.a.
L'art. 120 c.p.a. è richiamato quale disciplina processuale del rito in materia di affidamenti e gare pubbliche; l'art. 74 c.p.a. quale base per la pronuncia con motivazione sintetica.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede un punteggio premiale riferito a una pluralità di beni o componenti dell'offerta, il criterio deve essere interpretato unitariamente secondo il dato testuale del disciplinare, senza escludere una categoria di beni se il testo riferisce espressamente il punteggio all'intero insieme offerto.
- La diversità degli standard tecnici applicabili a categorie diverse di prodotti non rende di per sé contraddittoria o irragionevole la disciplina di gara, purché ciascuna categoria sia valutata secondo il proprio standard e gli standard consentano un parametro comparabile di verifica.
- L'attribuzione di un punteggio tecnico automatico è legittima quando risulta comprovata dalla documentazione richiesta dalla lex specialis e l'operatore che la contesta non dimostra errori, travisamenti o incoerenze nella verifica compiuta dalla stazione appaltante.
- I motivi aggiunti diretti a contestare un'interpretazione della clausola di gara prospettata da una controinteressata sono inammissibili o improcedibili quando l'amministrazione non abbia mai applicato la clausola secondo quella interpretazione e manchi quindi un concreto atto lesivo.
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