Sentenza n. 13047/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Torino
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, docente abilitata all’estero, aveva ottenuto l’annullamento dell’esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS con una precedente sentenza del TAR Lazio. Nel successivo giudizio ha chiesto il risarcimento di euro 20.295,68, sostenendo che l’esclusione illegittima le avrebbe impedito di ottenere una supplenza annuale sulla classe di concorso ADSS per l’anno scolastico 2021/2022, con conseguente perdita delle retribuzioni e di quattro punti di punteggio, avendo conseguito soltanto otto punti mediante supplenze brevi anziché i dodici spettanti. Ha dedotto l’ingiustizia del danno, il nesso causale tra l’esclusione e la mancata supplenza, desunto dal conferimento di incarichi annuali a docenti della stessa fascia con punteggio inferiore e persino a docenti di fascia inferiore, nonché la colpa dell’Amministrazione, ritenendo che l’illegittimità dell’atto costituisse indice presuntivo non superato da errore scusabile. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha ribadito che l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessari un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta amministrativa e l’elemento soggettivo della colpa. L’illegittimità dell’atto costituisce una presunzione semplice della colpa dell’Amministrazione, superabile mediante la prova dell’errore scusabile. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto sussistente tale errore, poiché al momento dell’esclusione la disciplina applicabile risultava dalla combinazione di più fonti succedutesi nel tempo e di diverso rango: l’O.M. n. 60/2020, il D.M. n. 51/2021 e l’art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021. Il quadro normativo e giurisprudenziale, anche in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, era non univoco e di non lineare interpretazione. La precedente sentenza di annullamento aveva riconosciuto la novità e peculiarità delle questioni mediante la compensazione delle spese. Tali elementi hanno escluso la colpa dell’Amministrazione e sono risultati assorbenti, senza necessità di ulteriore esame degli altri presupposti della responsabilità. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La responsabilità risarcitoria per lesione di interessi legittimi richiede, oltre all’illegittimità dell’azione amministrativa, la prova del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo della colpa.
art. 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
La disposizione, sopravvenuta poco prima dell’esclusione, concorreva a formare il quadro normativo complesso e non univoco valutato dal giudice ai fini dell’errore scusabile.
O.M. 10 luglio 2020, n. 60
La disciplina generale delle graduatorie provinciali e di istituto costituiva una delle fonti da coordinare ai fini dell’interpretazione applicabile agli elenchi aggiuntivi.
D.M. 3 marzo 2021, n. 51
Il decreto disciplinava gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e contribuiva alla complessità del quadro regolatorio rilevante.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non comporta automaticamente l’obbligo risarcitorio della pubblica amministrazione: il danneggiato deve dimostrare anche il danno ingiusto, il nesso causale secondo il criterio della regolarità causale e l’elemento soggettivo della colpa.
- L’illegittimità del provvedimento costituisce una presunzione semplice della colpa dell’amministrazione, che può essere superata dimostrando l’errore scusabile derivante da un quadro normativo incerto, da contrasti giurisprudenziali, da disposizioni ambigue o dalla complessità della situazione di fatto.
- La colpa dell’amministrazione va valutata in relazione al carattere della regola di azione violata: quando la regola è chiara, univoca e cogente, la sua violazione depone per la colpa; quando la regola è ambigua o lascia un elevato margine di discrezionalità, la colpa richiede un esercizio del potere in palese violazione dei canoni di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza.
- La successione e l’interrelazione di fonti normative di diverso rango, unite all’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci su una materia complessa, possono integrare errore scusabile e impedire l’imputazione soggettiva della responsabilità risarcitoria alla pubblica amministrazione.
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