Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2012, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA per il disconoscimento di costi e per l'indebita detrazione dell'IVA, ritenendo oggettivamente inesistenti le prestazioni di sponsorizzazione fatturate da una società sportiva dilettantistica. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello limitandosi a recepire integralmente la motivazione di una diversa sentenza della CTP. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per adesione acritica e per relationem a una pronuncia resa in altro giudizio senza autonoma valutazione; 2) violazione delle norme in tema di poteri istruttori, accertamento induttivo e onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'effettività delle prestazioni sulla base di documentazione non esaminabile nel giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se autosufficiente, cioè se riproduce i contenuti richiamati e li sottopone a una autonoma valutazione critica nel contesto della causa decisa. La sentenza impugnata, invece, si era limitata a un mero richiamo ad altra decisione tra parti diverse e non definitiva, senza adattamento né vaglio critico, sicché era affetta da motivazione solo apparente e quindi nulla. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. 546/1992
impone una motivazione della sentenza tributaria idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
art. 132 c.p.c.
la sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva, anche quando la motivazione sia solo apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare l'apparenza motivazionale
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza è obbligo costituzionalmente imposto
art. 32 d.P.R. 600/1973
richiamato nel secondo motivo in tema di utilizzazione della documentazione e prova dei fatti fiscali
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato nel secondo motivo quale base dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine all'effettività delle prestazioni fatturate
art. 360 c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice fa propri i contenuti richiamati in modo autonomo, critico e specifico, rendendo comprensibile il percorso decisionale nella causa decisa.
- È nulla per motivazione apparente la sentenza che si limiti a un rinvio apodittico a un'altra decisione senza indicare le ragioni della condivisione e senza adattare quelle argomentazioni al caso concreto.
- La motivazione apparente integra un error in procedendo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di individuare le prove valutate e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario la mera adesione a una pronuncia resa in altro giudizio, specie se tra parti diverse e non passata in giudicato, non basta a sorreggere la decisione se manca un autonomo vaglio critico dei fatti e delle risultanze istruttorie.
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