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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per reati tributari e disposto una confisca per equivalente. I principali motivi di ricorso riguardavano: 1) incompetenza territoriale (contestando la decisione che aveva attribuito competenza al circondario di Mantova anziché a Livorno in forza della sede legale di Lavorazioni Plastiche); 2) inutilizzabilità di singoli processi verbali di constatazione e atti acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini o acquisiti senza autorizzazione (in particolare atti prelevati dallo studio del dott. Marchesini); 3) assenza di prova che le fatture inesistenti fossero state effettivamente inserite nelle dichiarazioni fiscali; 4) mancata prova della emissione/ricezione delle fatture inesistenti e del dolo necessario; 5) mancanza di prova del ruolo causale/di gestione imputabile ad Andrita e a Garritani (quali amministratore di fatto); 6) vizi nella quantificazione e nella ripartizione della confisca per equivalente; 7) eccezione di prescrizione per taluni capi di imputazione; oltre a molteplici contestazioni sulla valutazione della prova, sulla determinazione della pena e sull'applicabilità delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In motivazione ha ritenuto manifestamente infondati i principali rilievi: la competenza territoriale è stata correttamente valutata applicando i criteri del d.lgs. 74/2000 (con riferimento all'art. 16 c.p.p. per la connessione) e tenendo conto degli accertamenti che indicavano la sede operativa a Mantova; i processi verbali di constatazione e gli atti amministrativi acquisiti dalla Guardia di Finanza sono utilizzabili in quanto atti amministrativi extraprocessuali e le parti del PVC redatte prima dell'emersione degli indizi sono pienamente utilizzabili mentre la sola violazione dell'art. 220 disp. att. non determina automaticamente inutilizzabilità di tutte le risultanze; l'acquisizione della documentazione presso lo studio del dott. Marchesini è stata ritenuta legittima; non è necessario che la dichiarazione fiscale sia prodotta in dibattimento se non è stata specificamente contestata, posto che il PVC e la deposizione dell'operante possono dimostrare l'inserimento dei costi fittizi nelle dichiarazioni; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto a Garritani e il contributo operativo di Andrita; la confisca per equivalente è ammissibile e la ripartizione in parti uguali è legittima in mancanza di prova concreta della quota di profitto individuale; le doglianze sulla prescrizione sono inammissibili alla stregua dell'inammissibilità del ricorso; infine i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende per la colpa nella proposizione dei ricorsi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (ora d.lgs. 2024/173) art. 2

    La norma sulla frode fiscale richiede per l'integrazione del reato l'indicazione nelle dichiarazioni di elementi passivi fittizi; la Corte ha ricordato che la dichiarazione è centrale per la consumazione del reato ma può essere dimostrata anche tramite PVC e deposizioni se non contestata

  • d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art. 8

    Riferimento alle fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che tali reati, se qualificati gravemente, attraggono la competenza territoriale secondo i criteri applicati

  • d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art. 18

    "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale"

    Va valutato il domicilio fiscale effettivo (di regola la sede legale, salvo che sia meramente fittizia), per la determinazione della competenza territoriale nei reati dichiarativi

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Regole sulla competenza per territorio derivante dalla connessione: applicate anche nei reati tributari per decidere fra sedi diverse quando i fatti sono connessi

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Criteri generali per la determinazione della competenza per territorio richiamati dal d.lgs. 74/2000 e applicati dalla Corte

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Se, nel corso delle attività ispettive amministrative, emergono indizi di reato, le parti del PVC redatte dopo tale emersione devono essere conformi alle norme di rito; tuttavia la violazione non rende automaticamente inutilizzabili tutte le risultanze ed è necessario indicare quale norma codicistica specifica sia stata violata

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione ai fini probatori degli atti amministrativi extraprocessuali (come i PVC); la Corte ha confermato la loro utilizzabilità limitatamente ai dati oggettivi in essi contenuti

  • art. 52 DPR 633/1972

    "È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva ..."

    La mancanza o irregolarità dell'autorizzazione può rilevare sul piano dell'accertamento fiscale amministrativo, ma non invalida automaticamente l'uso delle risultanze come prova del fatto di reato quando si tratti di attività amministrativa

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata a fondamento della confisca di valore; la Corte ha ricordato che la confisca per equivalente è possibile quando non è possibile eseguire la confisca diretta del profitto

  • Sez. U. n. 13783/2024 (Massini)

    Principio secondo il quale in caso di concorso di persone la confisca deve essere rapportata al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; in mancanza di prova della quota individuale è legittima la ripartizione in parti uguali

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e)

    Limiti del sindacato di motivazione in Cassazione: le doglianze devono evidenziare vizi di motivazione evidenti; la Corte ha escluso sindacati meramente riformulativi della valutazione di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento al divieto di dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione) quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si forma valido rapporto di impugnazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello adeguata nella dosimetria della pena e nel diniego delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • Competenza territoriale nei reati tributari: applicare l'art. 16 c.p.p. per connessione e l'art. 18 d.lgs. 74/2000 valutando il domicilio fiscale effettivo; la sede legale è presunzione ma può essere superata da elementi che dimostrino una sede effettiva diversa
  • Processi verbali di constatazione e atti amministrativi (p.v.c.) sono acquisibili come prove oggettive ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; le parti redatte prima dell'emersione di indizi di reato sono pienamente utilizzabili, mentre le parti successive richiedono l'osservanza delle formalità codicistiche ma non risultano automaticamente inutilizzabili
  • L'assenza in giudizio della produzione formale delle dichiarazioni fiscali non impedisce di provare l'inserimento di voci fittizie nelle dichiarazioni quando vi siano elementi probatori (PVC, verifiche, deposizioni operative) non specificamente contestati
  • Confisca per equivalente: è legittima quando la confisca diretta non è materialmente eseguibile; il pubblico ministero deve provare il quantum del profitto attribuibile a ciascun concorrente, ma in mancanza di tale prova è ammessa la ripartizione in parti uguali
  • Sul punto della qualificazione di amministratore di fatto e sulla valutazione della prova, il sindacato in Cassazione è limitato: non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove di merito, salvo vizi di motivazione evidenti
  • Questioni di prescrizione possono essere inutilizzabili o non rilevabili in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile, perché non si forma valido rapporto di impugnazione
  • Le censure generiche senza indicazione puntuale di quali atti siano affetti da inutilizzabilità o di quale norma codicistica sia stata violata sono destinate a fallire: in Cassazione occorre specificità e collegamento logico tra censure e punti della decisione impugnata

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