Cassazione Penale, Sentenza n. 18532/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del 31/08/2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato non luogo a provvedere rispetto alla trasmissione degli atti per "ulteriore corso di competenza" dopo esecuzione parziale di una confisca per equivalente. Il ricorrente sosteneva che l'ordinanza determinava una stasi processuale non altrimenti rimediabile e che, per diverse norme richiamate, l'esecuzione della confisca e gli adempimenti (vendita, amministrazione, esecuzione pecuniaria) dovessero essere curati dalla cancelleria del giudice o comunque non spettassero al pubblico ministero; chiedeva quindi che la questione fosse rimessa alla Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse meramente interlocutoria e non impugnabile in Cassazione in mancanza di previsione legislativa, non fosse configurabile come atto "abnorme" (categoria interpretata in via restrittiva) e che il pubblico ministero non avesse formulato richieste esecutive specifiche tali da giustificare un provvedimento diverso. Inoltre la Corte ha richiamato l'art. 655 c.p.p. secondo cui il pubblico ministero è titolare dell'ufficio dell'esecuzione salvo diversa disposizione di legge e ha dichiarato irrilevanti o mal interpretate le norme richiamate dal ricorrente (alcune: non applicabili, abrogate o relative al sequestro, altre riguardanti ipotesi particolari). Ha anche escluso efficacia normativa alla circolare interna richiamata dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 655 cod. proc. pen.
Stabilisce la regola generale che il pubblico ministero curi d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti, salvo diversa disposizione di legge; la Corte lo considera applicabile anche in materia di confisca, non essendo provata una deroga normativa.
art. 660 cod. proc. pen.
Riguarda l'esecuzione delle pene pecuniarie; la Corte osserva che la confisca non rientra nelle pene pecuniarie e quindi il richiamo del ricorrente è non pertinente.
art. 658 cod. proc. pen.
Norma sulla trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza; non consente di dedurre che il PM sia escluso dall'esecuzione della confisca.
art. 735-bis cod. proc. pen.
Regola l'esecuzione di provvedimenti stranieri di confisca con riferimento alle pene pecuniarie; irrilevante nel caso concreto perché non si trattava di provvedimento straniero.
art. 181 disp. att. cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente ma dichiarata abrogata (abrogazione per effetto dell'art. 299 del d.P.R. n. 115/2002) e dunque non rilevante.
art. 86 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che riguarda vendita/distruzione di cose confiscate nell'ambito dell'autorità che ha emesso il provvedimento; la Corte osserva che la sua applicazione avrebbe richiesto richieste specifiche dal PM e non può essere invocata genericamente.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Assimilazione tra tipologie di confisca; la Corte ritiene che la norma non attribuisca competenze esecutive al giudice dell'esecuzione invece che al PM.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente ma disciplina l'amministrazione dei beni sequestrati/confiscati nel contesto dell'art. 240-bis; non prova che l'esecuzione debba essere del giudice e non del PM nella fattispecie.
art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione competenza limitata in relazione all'emissione di provvedimenti di confisca in casi particolari (art. 240-bis); non riguarda l'esecuzione ordinaria evidenziata nel caso.
art. 13 reg. esec. cod. proc. pen.
Prevede che la cancelleria del giudice possa eseguire la vendita delle cose confiscate; la Corte ritiene che l'applicazione richieda una specifica indicazione richiesta dal PM e non sia di per sé fonte di incompetenza dell'ufficio del PM.
artt. 150, 151, 152 d.P.R. n. 115/2002
Norme relative al sequestro e all'amministrazione; la Corte ritiene i primi due non pertinenti (sequestro, non confisca) e il terzo richiamabile solo con le stesse limitazioni già evidenziate riguardo ad altre disposizioni.
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte lo invoca per escludere impugnabilità in Cassazione di provvedimenti interlocutori non espressamente menzionati dalla legge.
art. 177 cod. proc. pen.
Riferimento al numero chiuso delle nullità deducibili; la Corte lo usa per rafforzare il principio che non sono ammesse deroghe all'ampiezza degli strumenti impugnatori.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulle opposizioni; la Corte rileva che la natura interlocutoria del provvedimento esclude la possibilità di proporre opposizione ai sensi di tale disposizione.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma che ha consentito il decreto di esecuzione della confisca; è parte del background fattuale ma non modifica la regola generale sull'onere del PM di curare l'esecuzione.
Massime di principio
- Un provvedimento meramente interlocutorio che dichiara "non luogo a provvedere" è, di regola, non impugnabile in Cassazione: i mezzi di impugnazione sono tassativi.
- La categoria giurisprudenziale dell'"abnormità" dell'atto è residuale e va interpretata restrittivamente; va invocata solo se il provvedimento determina una stasi processuale insanabile e non esistono altri rimedi.
- Il pubblico ministero ha, salvo diversa disposizione di legge, l'onere di curare l'esecuzione dei provvedimenti (art. 655 c.p.p.); in assenza di norme chiare che trasferiscano tale competenza, l'esecuzione non può essere automaticamente presumuta di competenza della cancelleria del giudice.
- Per ottenere dal giudice dell'esecuzione specifici adempimenti il PM deve formulare richieste esecutive concrete e puntuali; la mera trasmissione del fascicolo con indicazione generica non è sufficiente.
- Le norme relative al sequestro, all'amministrazione e alla vendita di beni (disp. att. e regolamenti) possono essere pertinenti solo se richiamate e invocate con riferimento ai concreti adempimenti richiesti; non costituiscono di per sé una base per dichiarare incompetente il PM.
- Le circolari interne amministrative (es. circolari sul Registro F.U.G.) non hanno efficacia normativa per ripartire competenze tra autorità giudiziarie e PM e non possono sovvertire la disciplina codicistica.
- Per impugnare efficacemente un atto giudiziale bisogna verificare se vi siano rimedi processuali ordinari (es. reclamo, opposizione, ricorso specifico) e dimostrare l'assenza di altri strumenti; l'esperimento di rimedi alternativi è spesso necessario prima di ricorrere in Cassazione.
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