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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20060/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA di euro 90.037,00 relativo all’anno d’imposta 2016, originariamente maturato in capo a una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e poi ceduto a una società subentrata per scissione. La cessionaria ha impugnato il diniego sostenendo: che il momento rilevante della cessazione dell’attività, ai fini del rimborso IVA ex art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, dovesse coincidere con la chiusura effettiva della procedura concorsuale e non con il deposito del bilancio finale di liquidazione; che la prova del credito non potesse essere rimessa in discussione perché la documentazione era già stata prodotta in sede amministrativa; che il commissario liquidatore fosse legittimato a cedere crediti futuri o comunque a trasferire il credito IVA anche dopo la chiusura della procedura; e che l’autorizzazione della Banca d’Italia alla cessione in blocco non avesse valore costitutivo del diritto al rimborso, essendo al più rilevante solo per i profili di validità della cessione. La CTR ha rigettato l’appello rilevando, in sintesi, sia la mancata prova dell’esistenza, tipologia ed epoca dell’operazione da cui il credito sarebbe sorto, sia la mancata dimostrazione dell’inclusione del credito nella cessione autorizzata, sia la tardività della cessione rispetto alla chiusura della procedura. In cassazione la società ha riproposto quattro motivi di violazione di legge e nullità della sentenza per ultrapetizione/vizio di motivazione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli unitariamente, i quattro motivi: ha confermato che, nelle domande di rimborso IVA presentate a seguito di cessazione dell’attività o in ambito concorsuale, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza del credito; ha ribadito che, per le procedure concorsuali, la dichiarazione prevista dall’art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972 equivale alla dichiarazione di cessazione dell’attività e fa sorgere il diritto al rimborso per l’eccedenza IVA; ha escluso che la sola cessione del credito, l’eventuale autorizzazione bancaria o la successiva formalizzazione della cessione potessero superare la mancata prova del credito nei giudizi di merito. La Corte ha quindi confermato il diniego di rimborso e condannato la ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA sorge alla cessazione effettiva dell’attività; nelle procedure concorsuali la relativa dichiarazione chiude il rapporto tributario antecedente e fa nascere il diritto al rimborso, ma il contribuente deve comunque provarne i presupposti

  • art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972

    la dichiarazione del curatore o del commissario liquidatore per il periodo preconcorsuale è equiparata alla dichiarazione di cessazione dell’attività e vale come chiusura del rapporto tributario relativo alle operazioni anteriori

  • art. 213 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il momento di cessazione della procedura, ma non ritenuto decisivo ai fini del rimborso IVA

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata respinta perché l’Amministrazione, nel giudizio sul diniego di rimborso, può opporre anche ragioni difensive ulteriori rispetto a quelle poste a base del diniego amministrativo

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro del contenuto della sentenza tributaria, ma la Corte non ha ravvisato nullità della decisione

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    nel giudizio di rimborso l’Ufficio può svolgere controdeduzioni nell’ambito oggettivo della controversia

  • art. 90, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    la sua eventuale mancata osservanza non incide sul diritto al rimborso IVA; non ha valenza costitutiva del credito tributario

  • art. 57, comma 3, d.lgs. n. 58/1998

    richiamato in relazione alle cessioni di crediti autorizzate; la Corte esclude che l’autorizzazione abbia efficacia costitutiva sul rimborso

  • art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di cessione dei crediti d’imposta, ma non idoneo a superare l’onere probatorio sul credito

  • artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923

    richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce che le formalità di notifica della cessione non incidono sul diritto al rimborso in sé, se il credito è provato

  • art. 1264 c.c.

    la cessione del credito produce effetti verso il debitore ceduto secondo le regole civilistiche; tuttavia, nel caso concreto, la questione della cessione non ha inciso sull’esito per difetto di prova del credito

  • art. 1 d.P.R. n. 633/1972

    la fonte dell’obbligazione IVA è il compimento di operazioni imponibili; senza prova del collegamento del credito a tali operazioni non può riconoscersi il rimborso

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso IVA, anche quando il credito sia fatto valere dopo la cessazione dell’attività o nell’ambito di una procedura concorsuale, il contribuente resta gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza, l’origine e il quantum del credito.
  • La dichiarazione IVA preconcorsuale del curatore o del commissario liquidatore ex art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972 equivale, ai fini IVA, a dichiarazione di cessazione dell’attività e costituisce il momento in cui si consolida il diritto al rimborso dell’eccedenza, ove ne siano provati i presupposti.
  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, l’Amministrazione può difendersi con argomentazioni anche diverse da quelle formalmente poste a base del diniego amministrativo, purché resti entro il perimetro oggettivo della controversia.
  • La cessione del credito o l’eventuale autorizzazione dell’autorità di vigilanza non sostituiscono la prova del fatto costitutivo del credito tributario, che resta necessaria per ottenere il rimborso.
  • La mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione non è di per sé decisiva; ciò che resta decisivo è la prova della reale esistenza del credito e del suo fondamento nelle operazioni imponibili da cui deriva.

Come è indicizzato

MaterieRimborsoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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