Cassazione Penale, Sentenza n. 28772/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva condannato Namio Rosario per il delitto di rissa con esiti letali (art. 588 c.2 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 52, 588 c.p., 192 c.p.p., art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni raccolte al primo grado dimostravano che egli era intervenuto per allontanare e separare i contendenti e, nell'eventualità, aveva reagito per legittima difesa/istinto di autoprotezione; lamentava inoltre l'ignoranza di deposizioni favorevoli (tra cui un file audio di Roberto Bozzo) e la valutazione favorevole alla versione sfavorevole solamente della testimonianza successiva di Luca Caponetto. (2) vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis, 133 c.p.), sostenendo che il suo successivo allontanamento era compatibile con la volontà di evitare ulteriori fatti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse valutato correttamente la nuova deposizione del teste Caponetto e le immagini di videosorveglianza (esaminate anche a velocità ridotta), le quali mostravano il ricorrente colpire la vittima almeno tre volte dall'alto verso il basso. La Suprema Corte ha ritenuto non censurabile il giudizio di attendibilità del teste, nonché la motivazione sulla partecipazione di Namio alla rissa e sul diniego delle attenuanti generiche; quest'ultimo rifiuto è stato motivato anche con il comportamento post-fatto dell'imputato (accompagnamento/aiuto ai cugini Mulé per nascondersi). Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili (importi liquidati nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 52 c.p. (legittima difesa)
La difesa invocava la legittima difesa e l'assenza di volontà di ledere, ma la Corte ha ritenuto che dalle immagini emergesse comunque una partecipazione offensiva alla rissa non riconducibile esclusivamente a difesa.
art. 588 c.p., comma secondo (rissa)
Norma sostanziale contestata: la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la fattispecie di rissa con esiti mortali e responsabilità penale del ricorrente.
art. 192 c.p.p. (mezzi di prova audiovisivi)
Richiamata implicitamente per la valutazione delle immagini di videosorveglianza: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione tecnica e logica dei fotogrammi, anche a velocità ridotta, come elemento probatorio significativo.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso in Cassazione)
La difesa lamentava vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, ritenendo adeguata e non censurabile la motivazione della Corte territoriale.
art. 62-bis c.p.; art. 133 c.p. (circostanze attenuanti e determinazione della pena)
La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la condotta complessiva (partecipazione alla rissa e comportamenti successivi quali aiuto ai cugini) escludevano la concessione delle attenuanti generiche in misura tale da ridurre la responsabilità.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese per rigetto del ricorso)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili.
Massime di principio
- In fatti di rissa con più soggetti, la valutazione combinata di immagini video e testimonianze può ribaltare una ricostruzione assolutoria se emergono colpi successivi che configurano partecipazione offensiva; le immagini devono essere esaminate attentamente (anche a velocità ridotta) e possono costituire riscontro decisivo.
- La credibilità di un teste anche tardivamente acquisito non è automaticamente esclusa: il giudice di merito può valutare le ragioni dell'iniziale reticenza e ritenere attendibile la successiva deposizione se supportata da riscontri oggettivi.
- Per invocare la legittima difesa in un contesto di rissa occorre dimostrare in modo chiaro che gli atti compiuti erano proporzionati e necessari per la tutela della propria incolumità; azioni successive volte a partecipare alla rissa o comportamenti post-fatto (es. aiuto a coimputati per sottrarsi all’accertamento) possono precludere il riconoscimento della difesa o delle attenuanti.
- Il rigetto o la mancata considerazione di dichiarazioni favorevoli raccolte al primo grado non invalida automaticamente il giudizio di appello se la motivazione della Corte d'appello espone ragioni logiche e riscontri probatori che giustificano la diversa valutazione.
- La doglianza per 'motivazione insufficiente' (c.d. motivazione rafforzata) può avere successo in Cassazione solo se è evidente che il giudice non ha affrontato punti decisivi o che la motivazione è contraddittoria; una valutazione argomentata e supportata da elementi probatori rimane normalmente insindacabile in sede di legittimità.
- Le condotte post-reato (comportamenti per nascondere persone o favorirne la sottrazione alle indagini) possono influire negativamente sulla concessione di circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28685/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28721/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28735/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28736/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28737/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28738/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →