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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4836 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito del contribuente per l’anno 1999 ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi SSN, contestando maggiori ricavi derivanti da corrispettivi non registrati e acquisti non fatturati. L’accertamento si fondava anche sull’analisi dei conti correnti intestati al contribuente e al figlio, collaboratore dell’impresa familiare ma titolare anche di un’attività autonoma. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo deducendo, da un lato, l’insufficiente motivazione sull’estraneità dei movimenti bancari del figlio all’attività paterna e, dall’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare l’inattendibilità dei dati bancari utilizzati per l’accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile e tempestivo il ricorso dell’Agenzia, nonostante il decesso del contribuente e il primo tentativo di notifica negativo. Nel merito, ha però rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della CTR, secondo cui i movimenti del conto del figlio non erano stati dimostrati come pertinenti all’attività del padre e risultavano comunque congruenti con i redditi dichiarati. La Corte ha riconosciuto che i movimenti bancari di soggetti legati al contribuente da stretti rapporti familiari possono costituire presunzioni utilizzabili dall’Amministrazione, ma ha precisato che deve essere previamente dimostrata la loro riferibilità all’attività del contribuente. Poiché in concreto il contribuente aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’autonomia economica e professionale del figlio e l’estraneità dei movimenti contestati, il ricorso è stato respinto. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro, oltre spese generali, accessori di legge e contributi dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Consente all’Amministrazione finanziaria di utilizzare dati e informazioni acquisiti mediante indagini bancarie ai fini della rettifica IVA. I movimenti bancari possono fondare l’accertamento, ma devono essere riferibili all’attività economica del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Permette di utilizzare i dati dei conti correnti per la determinazione del reddito imponibile. Anche i conti intestati a terzi possono essere considerati, purché l’Ufficio dimostri la loro pertinenza rispetto all’attività del soggetto accertato; successivamente il contribuente può fornire la prova contraria.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina il riparto dell’onere della prova. L’Amministrazione deve dimostrare gli elementi posti a fondamento della pretesa, inclusa la riferibilità dei movimenti bancari a un soggetto diverso dall’intestatario del conto; il contribuente deve poi dimostrare l’estraneità delle somme o fornire spiegazioni analitiche e documentate.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto la censura dell’Agenzia è stata ritenuta infondata.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Riguarda il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo. La Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva motivato in modo congruo sull’autonomia del figlio e sulla non riferibilità dei suoi conti all’impresa del padre.

  • Art. 327 c.p.c.

    Prevede il termine lungo per proporre impugnazione. La Corte ha ritenuto il ricorso tempestivo considerando il primo tentativo di notifica, la diligente riattivazione della procedura notificatoria, le sospensioni feriali e la sospensione straordinaria connessa al sisma in Abruzzo.

  • Art. 330 c.p.c.

    Consente la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito nel precedente grado. La notifica al difensore del contribuente deceduto è stata ritenuta ammissibile in applicazione del principio di ultrattività del mandato.

Massime di principio

  • I dati bancari intestati a un familiare stretto del contribuente possono essere utilizzati dall’Amministrazione come base presuntiva, ma non diventano automaticamente ricavi del contribuente: occorre dimostrare la loro concreta riferibilità all’attività accertata.
  • La presunzione derivante dai rapporti familiari è più forte quando il titolare formale del conto non dimostra l’esistenza di redditi autonomi o non fornisce spiegazioni documentate sui singoli versamenti e prelievi.
  • Il contribuente può superare la presunzione dimostrando l’autonomia economica e professionale del familiare, la provenienza lecita delle somme e la coerenza complessiva dei movimenti bancari con i redditi dichiarati.
  • In materia di indagini finanziarie, non è sufficiente contestare genericamente l’accertamento: è opportuno fornire giustificazioni analitiche, documenti bancari, contratti, fatture e ogni elemento idoneo a collegare le singole operazioni a fonti estranee all’attività d’impresa.
  • La Cassazione non riesamina normalmente le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito quando siano logiche, coerenti e adeguatamente motivate; pertanto, una decisione favorevole fondata su un accertamento fattuale congruo è difficilmente sovvertibile in sede di legittimità.
  • In caso di decesso della parte, la notifica dell’impugnazione presso il difensore costituito può restare valida in virtù dell’ultrattività del mandato, purché siano rispettati i termini e, in caso di esito negativo della prima notifica, la procedura venga riattivata con diligenza entro un termine ragionevole.

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