Ordinanza n. 198/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di ripristino n. 1/2026 resa dal Responsabile del settore urbanistica ed edilizia del comune di Vibonati in data 16.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino delle opere realizzate in difformità dal progetto relativo all’autorizzazione paesaggistica e al permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 1 del 16 marzo 2026, con la quale il Comune di Vibonati ha ingiunto la demolizione delle opere ritenute realizzate in difformità dal progetto presentato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 15/2025 e del permesso di costruire n. 38/2025. Ha dedotto, anche mediante rinvio a una consulenza tecnica di parte, il difetto di analitica descrizione delle opere abusive e dei vincoli paesaggistici asseritamente violati. Ha inoltre rappresentato che, al momento dell’adozione dell’ordinanza, i lavori sarebbero stati limitati alla mera sistemazione esterna dell’area di cantiere. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, limitatamente agli effetti acquisitivi collegati all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, i verbali di sopralluogo richiamati per relationem nell’ordinanza impugnata, disponendone il deposito da parte dell’amministrazione entro quindici giorni dalla notificazione dell’ordinanza. La sospensione è stata disposta nelle more dell’istruttoria per evitare che l’inottemperanza producesse gli effetti acquisitivi previsti dalla disciplina edilizia. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 giugno 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
art. 46 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per ordinare all’amministrazione il deposito dei verbali di sopralluogo necessari ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un’ordinanza di demolizione dipende dal contenuto di verbali di sopralluogo richiamati per relationem, il giudice può disporne l’acquisizione istruttoria per verificare la concreta individuazione delle opere contestate e dei relativi presupposti.
- In presenza di una controversia non ancora definita sulla legittimità di un’ordinanza di demolizione, la tutela cautelare può limitarsi alla sospensione degli effetti acquisitivi derivanti dall’inottemperanza, senza necessariamente sospendere ogni effetto del provvedimento repressivo.
- La sospensione cautelare degli effetti acquisitivi può essere disposta per evitare che, nelle more dell’istruttoria e della decisione di merito, l’inottemperanza all’ordinanza produca conseguenze potenzialmente irreversibili.
Come è indicizzato
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