Sentenza del 15/03/2023 n. 7441 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società contestavano due riprese a tassazione (anni 2009 e 2010) delle quote di ammortamento dell'avviamento: 1) ammortamento relativo all'acquisto di un ramo d'azienda da TPL a TIL (quota annua €250.000) ritenuto indeducibile dall'Amministrazione per violazione dell'art.103, comma 3 del D.P.R. 917/1986; 2) ammortamento relativo all'allocazione del disavanzo di fusione (quota annua €265.406) ritenuto indeducibile per violazione del D.Lgs. 358/1997, art.6 commi 3 e 4 e per presunta elusività ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art.10-bis. Le società inoltre hanno eccepito l'efficacia del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza definitiva (anno d'imposta 2003) che aveva già dichiarato legittima l'iscrizione e l'ammortamento dell'avviamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi principali delle società (relativi soprattutto al mancato esame e alla violazione dell'efficacia del giudicato esterno da parte della Commissione regionale) e ha accolto altresì il ricorso incidentale dell'Agenzia sul profilo della motivazione apparente relativo al secondo rilievo. In conseguenza di entrambe le accoglienze la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame degli appelli (compresi i motivi non esaminati dal giudice regionale). La Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 103, comma 3
Norma fiscale che disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento di avviamento; il collegio rileva che la deducibilità è subordinata alla corretta iscrizione e valutazione dell'avviamento e che una pronuncia passata in giudicato che ne confermi la correttezza vincola i successivi periodi d'imposta quando si tratta di elementi stabili e pluriennali.
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, commi 3 e 4
Norme richiamate dall'Amministrazione in relazione alla deducibilità dell'ammortamento derivante da operazioni di fusione/allocazione di disavanzi; la Corte demanda il riesame al giudice di merito sul punto dopo avere censurato la motivazione regionale.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis
Richiamata dall'ufficio sul profilo di elusività dell'operazione; la Corte richiede un esame motivato in sede di merito ma ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione relativo al secondo rilievo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
Norma processuale rilevante ai fini della corretta pronuncia della Commissione tributaria; richiamata nelle doglianze sul vizio di omessa o apparente pronuncia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
Norma processuale citata con riferimento a motivazione e nullità delle decisioni; utilizzata per valutare la regolarità della motivazione del giudice regionale.
Codice di procedura civile: art. 112, art. 132, art. 156
Disposizioni richiamate in ordine all'obbligo di decidere sulle eccezioni (art.112) e ai profili di motivazione e motivazione apparente (art.132 e art.156), applicate dalla Cassazione per censurare l'omessa o apparente motivazione della CTR.
Codice di procedura civile: art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3 e 4)
Fondamento di diritto del ricorso per cassazione invocato dalle parti per vizio di motivazione (n.4) e per errata applicazione/falsa applicazione di norme (n.3); la Corte ha accolto i motivi sulla base di tali deduzioni.
Codice civile: art. 2909
Citato dalle società in relazione all'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudicato esterno vincola quando riguarda elementi durevoli o qualificazioni di rapporti pluriennali.
Codice civile: art. 2426, comma 1, n.6
Richiamato in relazione ai principi contabili e alla corretta valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (avviamento); la Corte ha ritenuto che la CTR abbia dovuto considerare anche il precedente giudicato che aveva già valutato tali aspetti.
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamata in tema di motivazione minima necessaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione apparente/inadeguata della CTR non soddisfacesse il requisito costituzionale.
Massime di principio
- Il giudicato esterno (sentenza passata in giudicato) può vincolare accertamenti tributari relativi a periodi d'imposta successivi quando concerne qualificazioni o fatti di natura durevole o pluriennale (es. la corretta iscrizione in bilancio di un avviamento e la sua concreta redditivitá futura).
- L'Amministrazione può controllare i criteri di redazione del bilancio, ma se esiste una pronuncia definitiva che ha accertato la correttezza delle valutazioni (civilistiche e contabili) tale accertamento ostacola il riesame delle stesse questioni nei giudizi successivi sui periodi d'imposta collegati.
- Il giudice d'appello deve espressamente pronunciarsi sulle eccezioni di giudicato sollevate dalle parti: il silenzio o la mancata motivazione in proposito costituiscono vizio rilevante e legittimano la cassazione.
- La motivazione della sentenza di merito non può essere meramente formale o per relationem senza consentire il controllo logico-giuridico: l'adesione alla motivazione del primo grado dev'essere tale da rendere agevole il controllo (esplicitazione degli argomenti e della loro identità con quelli esaminati in primo grado).
- Quando si discute la deducibilità di quote di ammortamento di avviamento a seguito di fusioni o operazioni straordinarie, il giudice deve valutare la documentazione e la metodologia adottata per l'allocazione dei valori e per la determinazione del disavanzo/avviamento; l'ufficio può contestare la mancanza di prova o la natura elusiva dell'operazione, ma ciò richiede motivazione chiara.
- In caso di motivazione apparente o omissione di decisione su questioni decisive, la Corte di cassazione può cassare e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, non provvedendo essa stessa alla decisione di merito sui punti fattuali non definiti.
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