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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50409/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che, non sussistendo elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p.p. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato ex art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Castrovillari che lo aveva condannato, anche agli effetti civili, per il reato previsto dall'art. 582 c.p. (lesioni personali). Con il ricorso il difensore ha allegato il verbale di remissione di querela e il verbale di accettazione, redatti il 12/05/2023 dai Carabinieri di Mirto-Crosia, deducendo che il reato risultava estinto per remissione di querela.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Indica il reato contestato (lesioni personali); la Corte si limita a richiamarlo come oggetto della condanna impugnata

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte segnala l'assenza di elementi per adottare una pronuncia prevista da questa norma e perciò non procede sulla base di tale disposizione; il riferimento serve a motivare il passaggio alla declaratoria di estinzione ex art. 152 c.p.p.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    La Corte applica questa norma per dichiarare estinto il reato in conseguenza della remissione di querela validamente documentata

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Corte addebita le spese del procedimento al querelato; la pronuncia indica che, in ipotesi di estinzione per remissione di querela, le spese possono gravare sul querelato

Massime di principio

  • La remissione di querela, adeguatamente documentata e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della condanna anche in sede di impugnazione superiore.
  • È determinante allegare atti ufficiali (verbali di remissione e di accettazione redatti dalle forze dell'ordine) per consentire alla Corte di rilevare l'estinzione del reato ex art. 152 c.p.p.
  • Se non sussistono elementi che impongano o consentano decisioni diverse ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte può dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza senza rinvio.
  • Le spese del procedimento possono essere addebitate al querelato in caso di estinzione per remissione di querela; va verificata la normativa e la giurisprudenza applicabile per prevedere l'onere delle spese in casi analoghi.
  • La remissione di querela si applica soltanto ai reati perseguibili a querela di parte; in casi di reati procedibili d'ufficio o quando la querela sia inesistente/irrevocabile, la remissione non produce gli stessi effetti.
  • Tempistica e accettazione: è importante verificare quando la remissione è stata prodotta e se è stata accettata secondo le formalità richieste, perché ciò può influire sulla declaratoria di estinzione e sui suoi effetti processuali.
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe tempestivamente depositare prova documentale della remissione e chiedere la declaratoria di estinzione del reato per ottenere l'annullamento della condanna senza rinvio.

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