Cassazione Penale, Sentenza n. 5029/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva rigettato l'istanza di permesso premio. Il motivo di ricorso in Cassazione dedotto dal difensore era unico: violazione di legge e carenza di motivazione, con censura specifica dell'erronea estensione alla parte detentiva dell'onere di allegazione circa l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019.
La decisione
La Procura generale aveva chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento e rinvio. Tuttavia il ricorso di Cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché, durante il giudizio, il difensore ha rinunciato validamente all'impugnazione e il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa ha poi accolto l'istanza di permesso premio (provvedimento del 18/10/2022), rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità non è seguita condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019
La sentenza è richiamata nella censura del ricorrente riguardo all'onere di allegazione del detenuto circa l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata; il ricorso sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente ampliato le conseguenze di quella pronuncia. Tuttavia la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Cassazione, Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302 (Rezmuves)
Precedente citato a sostegno del principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e che tale evento non configura una ipotesi di soccombenza tale da giustificare condanna alle spese o sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se, durante il procedimento di impugnazione, il provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente viene comunque concesso dall'autorità competente, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non equivale a una soccombenza e quindi, di regola, non comporta condanna alle spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Il difensore può validamente rinunciare all'impugnazione con procura speciale; tale rinuncia contribuisce a determinare l'inammissibilità se il requisito dell'interesse viene meno.
- Quando la questione riguarda l'onere di allegazione del detenuto sull'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (anche alla luce della Corte Costituzionale n. 253/2019), il detenuto dovrebbe comunque formulare e documentare specifiche allegazioni e mezzi di prova in grado di consentire al giudice una valutazione sul punto, perché i giudici di merito richiedono una concreta dimostrazione delle circostanze favorevoli.
- Se si vuole evitare che il ricorso diventi inutile, le parti devono tempestivamente informare la Corte dell'eventuale sopravvenuto accoglimento dell'istanza e valutare la revoca o il prosieguo dell'impugnazione tenendo conto dell'interesse concreto alla decisione.
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