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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36292/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Milano del 12 maggio 2026, che, applicando la pena concordata, gli aveva irrogato sei mesi di reclusione e la sospensione della patente per un anno per il reato previsto dall'art. 192, comma 7-bis, d.lgs. n. 285/1992, commesso a Rho il 16 aprile 2026. Le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute equivalenti alla recidiva reiterata contestata ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p. Il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che il motivo esula dai motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva non rientra tra i motivi tassativi che possono essere dedotti contro una sentenza di patteggiamento. Ha inoltre osservato che, in ragione della natura pattizia del rito, l'imputato che richiede la pena concordata non può contestare con il ricorso censure che investono il patto accettato. L'inammissibilità è stata pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo non è riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione 'della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; non vi rientra la censura motivazionale sulla mancata esclusione della recidiva.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.

    Il ricorso inammissibile per una censura non consentita contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarato de plano, senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

    Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che sia ravvisabile un'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Soufiane Khdach ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale gli è stata applicata - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., la pena di mesi sei di reclusione e la sospensione della patente di guida per la durata di un anno in relazione al reato di cui all'art. 192, comma 7-bis d.lgs. n. 285/1992 commesso in Rho il 16 aprile 2026.

    La disposizione è richiamata per identificare la recidiva reiterata contestata e posta in equivalenza con le attenuanti generiche nella sentenza impugnata; la Corte non ne svolge una distinta interpretazione.

  • art. 192, comma 7-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Soufiane Khdach ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale gli è stata applicata - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., la pena di mesi sei di reclusione e la sospensione della patente di guida per la durata di un anno in relazione al reato di cui all'art. 192, comma 7-bis d.lgs. n. 285/1992 commesso in Rho il 16 aprile 2026.

    La norma è indicata come disposizione incriminatrice del reato per cui è stata applicata la pena concordata; il testo non espone una sua ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è consentito esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure motivazionali o le violazioni di legge estranee a tale elenco sono inammissibili.
  • In ragione della natura pattizia del patteggiamento, l'imputato che ha richiesto la pena concordata non può utilizzare il ricorso per cassazione per contestare profili che investono il patto accettato.
  • L'inammissibilità del ricorso per patteggiamento può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; ne conseguono, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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