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Sentenza

Sentenza n. 1842/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 1° giugno 2026 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione speciale emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 17 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202601528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego della Questura del permesso di soggiorno per protezione speciale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia nell’agosto 2020, aveva chiesto il 16 febbraio 2023 un permesso di soggiorno per protezione speciale. La Questura aveva respinto l’istanza il 17 febbraio 2026, sulla base del parere negativo della Commissione territoriale, rilevando un insufficiente radicamento in Italia, l’assenza di legami familiari, culturali e sociali significativi e la permanenza di legami con il Paese d’origine. Il Prefetto aveva respinto il ricorso gerarchico il 1° giugno 2026. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti deducendo: A) difetto di istruttoria, per l’omessa considerazione dell’attività lavorativa stabile svolta dal 2022, della presenza in Italia della moglie regolarmente soggiornante, della formazione professionale e linguistica e di altri elementi di integrazione; B) difetto di motivazione, perché il Prefetto avrebbe recepito le controdeduzioni della Questura senza autonoma e aggiornata valutazione; C) violazione dell’art. 19 d.lgs. 286/1998 e dei principi costituzionali e sovranazionali di tutela della vita privata e familiare, per mancata valutazione complessiva del percorso d’integrazione e dei legami familiari. In subordine, ha chiesto la rimessione in termini per adire la sezione specializzata del Tribunale ordinario, ove fosse stata esclusa la giurisdizione amministrativa. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha chiesto il rigetto nel merito, richiamando l’ingresso irregolare, l’insufficienza del radicamento, i legami con il Paese d’origine e il carattere vincolante del parere negativo della Commissione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la pretesa alla protezione speciale abbia natura di diritto soggettivo, in quanto riconducibile ai diritti umani fondamentali, e che la relativa tutela spetti al giudice ordinario; la discrezionalità amministrativa può riguardare soltanto l’accertamento dei presupposti della protezione. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito le censure di difetto d’istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell’art. 19 d.lgs. 286/1998, né la domanda subordinata di rimessione in termini. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, precisando che il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Considerato preliminarmente che il giudizio può essere definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti ivi previsti;

    La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.

  • art. 2 Cost.

    Considerato, sempre in via preliminare che la situazione giuridica soggettiva dello straniero che richiede il permesso di soggiorno per protezione speciale ha natura di diritto soggettivo, essendo ricompresa tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Costituzione e dall’art. 3 CEDU, ragion per cui la sua tutela è devoluta al Giudice Ordinario come stabilito dalla giurisprudenza, secondo cui «Le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione speciale rientrano infatti nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il diritto alla protezione umanitaria, il diritto allo status di rifugiato e il diritto costituzionale di asilo hanno consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti che legittimano la protezione» (in questi termini, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 7 maggio 2024, n. 2997);

    Il diritto alla protezione speciale, in quanto ricompreso tra i diritti umani fondamentali protetti dall’art. 2 Cost., ha consistenza di diritto soggettivo e non degrada a interesse legittimo per effetto delle valutazioni amministrative; la tutela spetta al giudice ordinario.

  • art. 3 CEDU

    Considerato, sempre in via preliminare che la situazione giuridica soggettiva dello straniero che richiede il permesso di soggiorno per protezione speciale ha natura di diritto soggettivo, essendo ricompresa tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Costituzione e dall’art. 3 CEDU, ragion per cui la sua tutela è devoluta al Giudice Ordinario come stabilito dalla giurisprudenza, secondo cui «Le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione speciale rientrano infatti nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il diritto alla protezione umanitaria, il diritto allo status di rifugiato e il diritto costituzionale di asilo hanno consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti che legittimano la protezione» (in questi termini, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 7 maggio 2024, n. 2997);

    La protezione speciale è ricondotta ai diritti umani fondamentali tutelati anche dall’art. 3 CEDU; la controversia sulla relativa pretesa appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 c.p.a..

    Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le forme e i termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Le controversie relative al riconoscimento della protezione speciale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione dello straniero ha natura di diritto soggettivo fondamentale e non degrada a interesse legittimo per effetto delle valutazioni affidate all’amministrazione.
  • Nelle controversie sulla protezione speciale, all’amministrazione può essere rimesso l’accertamento dei presupposti che legittimano la protezione, ma la tutela giurisdizionale della posizione soggettiva spetta al giudice ordinario.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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