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Sentenza

Sentenza n. 5863/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento (i) della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, e dei relativi allegati sull'elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015–2018, nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015–2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; (ii) ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione Piemonte sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati; (iii) della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 in data 12 dicembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati sull'elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015–2018, nonché delle deliberazioni delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015–2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; (iv) della Determinazione del Direttore – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 in data 12 dicembre 2022, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e dei relativi allegati sull'elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015–2018, nonché delle deliberazioni delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015–2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; (v) ove occorra, della comunicazione inviata a mezzo p.e.c. in data 13 dicembre 2022, con la quale è stata trasmessa la suddetta Determinazione; (vi) del Decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; (vii) del Decreto adottato dal Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; (viii) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopraindicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda ricorrente di ripianare pro quota il superamento dei tetti di spesa, ivi incluse – ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. (di seguito, congiuntamente richiamati “Atti Impugnati”) e per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202302590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che l'adesione della ricorrente al meccanismo di definizione agevolata previsto dal d.l. n. 75/2025 aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle domande proposte. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della natura della controversia e degli sviluppi processuali.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e statali di applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, comprese le determinazioni regionali, i decreti ministeriali e gli atti di certificazione e quantificazione delle quote dovute

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, diretti ad applicare il meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, con memoria del 16 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa del meccanismo di definizione agevolata previsto dal d.l. n. 75/2025, affermando conseguentemente la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riferimento alla trattazione della causa in udienza straordinaria.

  • d.l. n. 75/2025

    Il meccanismo di definizione agevolata previsto dal decreto-legge, al quale la ricorrente ha dichiarato di aver aderito, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione agevolata della pretesa oggetto del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiari conseguentemente di non avere più interesse alla trattazione della controversia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche in prossimità dell'udienza di merito, sulla base della dichiarazione resa dalla parte ricorrente negli atti processuali.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della natura della controversia e degli sviluppi processuali.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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