Sentenza del 21/01/2015 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI RETTIFICA - MOTIVAZIONE - Compravendita immobiliare - Rettifica di valore - Richiamo a operazioni similari - Obbligo di precisione - Richiamo a valori medi - Obbligo di specificazione degli elementi di calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta illegittima e l'avviso di rettifica e liquidazione è stato dichiarato nullo per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986. Il semplice richiamo a un valore medio di mercato non è sufficiente se non sono identificati gli immobili comparabili, gli atti di riferimento e gli elementi utilizzati per determinare il valore rettificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato dell'immobile sulla base di compravendite di terreni ritenuti similari, richiamando un valore medio. Tuttavia, l'avviso non indicava in modo preciso quali fossero gli immobili e gli atti comparativi utilizzati, né riportava i relativi dati, i valori minimo e massimo o gli elementi concreti posti alla base del calcolo. Il contribuente ha contestato l'insufficienza della motivazione, poiché tale genericità impediva di verificare la correttezza della stima e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
L'avviso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro deve essere adeguatamente motivato e consentire al contribuente di conoscere gli elementi concreti posti a fondamento della pretesa. Quando l'Ufficio utilizza compravendite comparative, deve indicare gli immobili, gli atti e i dati rilevanti, non essendo sufficiente un generico valore medio.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare deve contenere una motivazione concreta, verificabile e sufficientemente dettagliata.
- Il richiamo a compravendite similari è valido solo se l'amministrazione identifica gli immobili e gli atti comparativi utilizzati e rende conoscibili i relativi dati.
- L'indicazione di un valore medio, priva del valore minimo e massimo e degli elementi di calcolo, non consente al contribuente di controllare la stima e può determinare la nullità dell'avviso.
- In situazioni analoghe occorre verificare se l'atto impositivo esponga il percorso logico e matematico seguito dall'Ufficio; una motivazione meramente generica può essere contestata per violazione dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986.
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