Sentenza n. 16430/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del 29 novembre 2023, notificato il 28 dicembre 2023, della Commissione Centrale per la Definizione e l'Applicazione delle Speciali Misure di Protezione, di cessazione degli effetti del piano provvisorio di protezione al sig. -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, fra cui, qualora occorra, la nota della Direzione Distrettuale Antimafia di -OMISSIS- del 13 ottobre 2023 e la nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 16 novembre 2023 (non conosciute).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Commissione Centrale del 29 novembre 2023 di cessazione degli effetti del piano provvisorio di protezione, con previsione della segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza per l’adozione di misure ordinarie di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cessazione del piano provvisorio di protezione, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che la Commissione Centrale, la Direzione Distrettuale Antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia non avessero adeguatamente considerato la persistente attualità degli impegni processuali e del contributo collaborativo, né il conseguente rischio per la sua incolumità. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, riferendo che il ricorrente aveva dichiarato di abbandonare il programma e si era allontanato dalla località protetta. Il ricorrente ha contestato di aver inteso rinunciare definitivamente alle misure, spiegando che aveva chiesto di lasciare la comunità per ragioni connesse alla tossicodipendenza e di essere trasferito altrove. Nel merito, il Ministero ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’eccezione di improcedibilità, rilevando che il ricorrente contestava di avere rinunciato definitivamente alle misure e decidendo comunque il ricorso nel merito. Lo ha respinto perché mancava la proposta della DDA necessaria per l’attivazione del programma speciale di protezione; la DDA aveva ritenuto esaurito il nucleo fondamentale del percorso collaborativo e la valutazione, confermata dai pareri aggiornati del 4 e 7 settembre 2026, non è stata scalfita dalle contrarie allegazioni del ricorrente. Il Collegio ha inoltre escluso che la sola persistenza di un rischio personale bastasse a giustificare le speciali misure, in assenza degli ulteriori presupposti normativi. La Commissione aveva disposto misure ordinarie ritenute adeguate al livello di rischio e il ricorrente non aveva allegato elementi concreti per contestarne l’idoneità; il suo allontanamento volontario dal domicilio protetto e il rifiuto di comunicare il recapito sono stati considerati indici di non attualità o non gravità del rischio prospettato. Il ricorrente è stato condannato a pagare 1.500 euro di spese, oltre accessori se dovuti, ed è stato revocato il gratuito patrocinio provvisoriamente concesso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, l. 82/1991
Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni
Ai fini delle speciali misure rilevano l’attendibilità intrinseca e la novità o completezza delle dichiarazioni, oppure la loro notevole importanza per indagini, giudizio o attività investigative.
art. 13, comma 1, l. 82/1991
Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l’autorità legittimata a formulare la proposta di cui all’articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull’applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento
Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, trascorsi 180 giorni, non è stata trasmessa la proposta dell’autorità legittimata e la Commissione non ha deliberato sull’applicazione delle misure speciali secondo il procedimento ordinario. La proposta della Procura distrettuale o di altra autorità legittimata è condizione necessaria per l’attivazione del programma definitivo.
artt. 11 e 13 l. 82/1991
la mera persistenza di un rischio per l'incolumità personale non è, di per sé, sufficiente a giustificare l'applicazione o il mantenimento delle speciali misure di protezione, richiedendo la normativa la contestuale sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dagli artt. 11 e 13 della l. n. 82/1991
La persistenza di un rischio personale, da sola, non giustifica l’applicazione o il mantenimento delle misure speciali: devono ricorrere anche gli ulteriori presupposti previsti dagli artt. 11 e 13.
art. 136 d.P.R. 115/2002
In ragione della manifesta infondatezza del ricorso ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 136 del d.P.R. n. 115/2002 per non confermare l’ammissione al gratuito patrocinio, concessa in via anticipata e provvisoria con decreto n. -OMISSIS- della competente Commissione.
La manifesta infondatezza del ricorso ha giustificato la revoca della provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L’ammissione del collaboratore di giustizia al programma speciale di protezione presuppone una proposta della Procura distrettuale competente o di altra autorità legittimata; in mancanza di tale proposta, non sussiste il presupposto per l’attivazione del programma definitivo.
- La valutazione sull’accesso alle speciali misure di protezione considera l’attendibilità, la novità o completezza e la rilevanza delle dichiarazioni collaborative, oltre all’affidabilità soggettiva dell’interessato, anche in relazione alla condotta successiva alla collaborazione.
- La mera persistenza di un rischio per l’incolumità personale non basta a giustificare l’applicazione o il mantenimento delle speciali misure di protezione, se non ricorrono anche gli ulteriori presupposti stabiliti dalla legge.
- Quando l’amministrazione dispone misure ordinarie di protezione ritenute adeguate al livello di rischio, la contestazione della loro idoneità deve essere sostenuta da elementi concreti; la condotta dell’interessato, inclusi l’abbandono volontario del domicilio protetto e il rifiuto di comunicare il proprio recapito, può essere valutata per apprezzare l’attualità e la gravità del rischio.
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