Cassazione Penale, Sentenza n. 23227/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso straordinario contestava la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Cassazione: la Corte aveva ritenuto che, essendo assente l'imputato nel giudizio di appello, per proporre il ricorso per cessazione dovesse essere stato rilasciato un apposito mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., e che tale mandato non fosse stato prodotto. Il ricorrente ha invece prodotto copia conforme, rilasciata dalla Corte di appello di Napoli, attestante il deposito del mandato ad impugnare in data 30/06/2023 unitamente al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: dall'esame della documentazione emergeva inequivocabilmente che il mandato difensivo era stato rilasciato e depositato contestualmente al ricorso per cessazione, adempiendo quindi le prescrizioni dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La sentenza della Seconda Sezione è stata revocata per errore di percezione di un fatto (la presunta assenza del mandato). La Corte ha annullato la decisione impugnata e ha disposto il rinvio ad udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso (udienza fissata per luglio 2024), poiché la correzione dell'errore materiale era stata effettuata in camera e la difesa non aveva avuto l'opportunità di discutere oralmente.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Prescrive l'obbligo di rilascio e deposito di apposito mandato ad impugnare quando l'imputato è assente nel giudizio di appello; la produzione del mandato conforme prova l'adempimento dell'onere e rende ammissibile il ricorso.
art. 625-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori (anche materiali) e adottare i provvedimenti necessari per rimuoverli; la Corte può annullare e disporre il rinvio o procedere alla correzione, valutando le garanzie difensive e la forma di trattazione.
art. 127, cod. proc. pen.
Regola il procedimento in camera di consiglio; qui la Corte ha rilevato che la correzione dell'errore materiale era avvenuta in sede camerale, impedendo alla difesa di richiedere la discussione orale, circostanza che giustifica il rinvio ad udienza pubblica per assicurare la piena possibilità difensiva.
Massime di principio
- Se l'imputato è assente nel giudizio d'appello, per proporre ricorso è necessario che sia rilasciato e depositato un mandato ad impugnare: la mancata produzione di tale mandato può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La produzione in sede di impugnazione di copia conforme del mandato, munita di attestazione della Corte che ne certifica il deposito, costituisce prova valida dell'adempimento dell'onere prescritto dall'art. 581, comma 1-quater.
- Se la Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso sulla base di un fatto (es. assenza del mandato) e poi emerge la prova contraria, la decisione va annullata per errore di percezione fattuale e si deve procedere al riesame; la Corte può correggere l'errore o rinviare a udienza pubblica a seconda delle garanzie difensive interessate.
- La correzione di un errore materiale in camera di consiglio non deve ledere il diritto di difesa: se la difesa non ha avuto la possibilità di chiedere o svolgere discussione orale, è opportuno il rinvio ad udienza pubblica.
- Prassi difensiva consigliata: depositare sempre il mandato ad impugnare unitamente al ricorso e conservare documentazione certificata (copia conforme, attestati di deposito) per poter comprovare tempestivamente l'adempimento degli oneri formali in caso di contestazione.
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