Sentenza n. 1679/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento in parte qua, previa adozione di misure cautelari, - del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45181 del 9 agosto 2024 con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”), “con riferimento alla classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Puglia (posti n. 147 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)” è stata “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze”, e della “graduatoria definitiva di merito” ad esso allegata che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; - dell’avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla “Graduatoria definitiva di merito - CLC A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”, nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra: - dell’avviso ai candidati della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024 (doc. 5), con cui l’Ufficio ha precisato “che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei””, nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, in parte qua: - decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”; - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale; nonché, comunque, sempre in parte qua, - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per la classe A022 in Puglia, nella parte in cui non includeva i ricorrenti, nonché gli atti connessi relativi alla mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei e alla formazione della graduatoria con applicazione delle riserve
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti al concorso nazionale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A022, regione Puglia, hanno impugnato la graduatoria definitiva dei vincitori e gli atti connessi deducendo, in primo luogo, la violazione della disciplina concorsuale, delle norme sul reclutamento docente, dei principi di trasparenza e buon andamento e diversi profili di eccesso di potere, per la mancata pubblicazione di una graduatoria comprendente anche gli idonei non vincitori. Tale omissione avrebbe impedito loro di conoscere la posizione in graduatoria, verificare i punteggi e beneficiare di eventuali scorrimenti. In secondo luogo, hanno contestato la formazione della graduatoria dei vincitori, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe superato il limite massimo del 50 per cento dei posti riservabili previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 487/1994, includendo un numero eccessivo di candidati titolari di riserva. Hanno inoltre dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., nella parte in cui non impone la pubblicazione di una graduatoria comprensiva degli idonei. L'Amministrazione ha sostenuto che la disciplina applicabile prevedeva la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, con possibile integrazione in caso di rinunce, e che i candidati titolari di riserva collocati utilmente per merito non dovessero essere computati nella quota di riserva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei, ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, poiché l'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 e l'art. 9 del D.D. n. 2575/2023 prevedono la formazione e pubblicazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con integrazione in caso di rinunce mediante candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo, ma non impongono una graduatoria generale degli idonei non vincitori. La posizione di idoneità è comunque desumibile dal superamento del punteggio minimo e le informazioni sul punteggio e sulla posizione individuale erano disponibili nell'area personale della piattaforma; inoltre, gli interessati potevano esercitare il diritto di accesso per verificare punteggi e scorrimenti. La disciplina è stata ritenuta ragionevole in relazione alle esigenze di celerità del reclutamento connesso al PNRR e alla cadenza annuale delle procedure. Il TAR ha quindi escluso la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ritenendo giustificate le modalità semplificate di reclutamento e non irragionevole la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei. Quanto alla censura sulle riserve, il Collegio ha ritenuto conforme all'art. 5 d.P.R. n. 487/1994 il criterio seguito dall'USR: i candidati titolari di riserva che siano risultati vincitori esclusivamente per merito non devono essere computati nella quota dei posti riservati, poiché la riserva opera a tutela dell'aspirazione dei beneficiari a conseguire l'assunzione attraverso la quota loro destinata. Il TAR ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano provato che, eliminando i candidati asseritamente eccedenti la quota di riserva, essi avrebbero conseguito un punteggio utile per l'inserimento tra i vincitori, evidenziando anche profili di disomogeneità delle posizioni individuali nel ricorso collettivo. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni [...] nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva [...] l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disposizione impone la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori e consente l'integrazione in caso di rinunce, ma non impone la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei non vincitori.
art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
Prevede la riserva di posti in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio, nell'ambito dei posti specificamente destinati a tale categoria.
art. 9 D.D. n. 2575/2023
In conformità alla disciplina legislativa, prevede la redazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, tenendo conto delle riserve, senza imporre una graduatoria pubblica degli idonei non vincitori.
art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023
Recepisce nella disciplina concorsuale le riserve previste per il personale docente precario.
art. 5 d.P.R. n. 487/1994
Il limite massimo delle riserve deve essere rispettato con riferimento ai posti effettivamente attribuiti mediante riserva; non vi si computano i candidati titolari di riserva che siano risultati vincitori per merito.
art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994
le graduatorie sono redatte "tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini"
Conferma che la graduatoria deve tener conto delle quote di riserva previste dalla legge, secondo la disciplina applicabile alla specifica procedura.
art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 25/2025
Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali
Assicura ai partecipanti l'accesso riservato alle informazioni sulle riserve, precedenze e preferenze applicate, senza imporre la pubblicazione generalizzata della graduatoria degli idonei.
art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025
La successiva integrazione delle graduatorie dei vincitori nella misura del 30% conferma la possibilità di procedere allo scorrimento o all'integrazione senza necessità di una previa graduatoria pubblica degli idonei.
art. 59, comma 11, d.l. n. 73/2021
Costituisce il quadro legislativo di riferimento richiamato per la disciplina del concorso docenti.
artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.
I dubbi di costituzionalità prospettati sono stati ritenuti infondati, poiché la disciplina derogatoria del reclutamento è giustificata dalle esigenze di buon andamento, efficienza e celerità connesse al PNRR.
Massime di principio
- Quando una norma primaria e la lex specialis prevedono la pubblicazione della graduatoria dei vincitori, con possibilità di integrazione in caso di rinunce, ma non impongono una graduatoria generale degli idonei, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare l'elenco degli idonei non vincitori.
- La mancata pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei non viola di per sé i principi di trasparenza e buon andamento se il candidato può conoscere il proprio punteggio e la propria posizione tramite un'area riservata o mediante accesso agli atti, e se la disciplina consente comunque gli scorrimenti o le integrazioni della graduatoria in caso di rinunce o sopravvenienze.
- È ragionevole, anche alla luce delle esigenze di celerità e periodicità dei reclutamenti connessi al PNRR, una disciplina legislativa che limiti la pubblicazione alla graduatoria dei vincitori e circoscriva temporalmente l'efficacia della procedura, senza obbligo di pubblicare una graduatoria comprensiva degli idonei non vincitori.
- Ai fini del rispetto del limite massimo delle quote di riserva, non devono essere computati i candidati titolari di un titolo di riserva che siano stati inseriti tra i vincitori esclusivamente in ragione del punteggio di merito; la quota di riserva riguarda i posti attribuiti in applicazione effettiva del trattamento preferenziale.
- Chi contesta il superamento della quota di riserva deve dimostrare, oltre all'asserita eccedenza, che l'eliminazione dei candidati illegittimamente computati avrebbe determinato la propria collocazione in posizione utile per l'assunzione; in mancanza, la censura non può condurre all'annullamento della graduatoria.
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