Sentenza del 29/11/2018 n. 2120 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Soggetti passivi - Residenza fiscale - Esterovestizione - Criteri interpretativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Agenzia aveva recuperato maggiori imposte IRES e IRAP per euro 10.741,00. Sosteneva di avere sede legale ed effettiva in Polonia, dove si trovava l'unico stabilimento produttivo, e negava che indicazioni o direttive provenienti dall'Italia fossero sufficienti a individuare in Italia la direzione effettiva. Contestava inoltre l'accertamento induttivo, la motivazione della ricostruzione dei ricavi, l'utilizzo di dati statistici non trasparenti e la violazione del principio del mutuo riconoscimento, affermando di avere assolto gli obblighi fiscali in Polonia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Pur riconoscendo l'esistenza di un reale stabilimento industriale in Polonia, ha ritenuto provato che le decisioni essenziali e le funzioni di amministrazione centrale fossero svolte in Italia. La società era integralmente riconducibile a soggetti residenti in Italia, il consiglio di amministrazione era composto prevalentemente da residenti italiani, la controllante e il cliente esclusivo erano italiani e la struttura societaria risultava strumentale od operativa rispetto alle società italiane. L'Ufficio era quindi legittimato a considerare la società fiscalmente residente in Italia e ad accertarne d'ufficio il reddito, data l'omessa dichiarazione. Il pagamento di imposte in Polonia non è stato ritenuto decisivo per escludere la residenza fiscale italiana, potendo l'eventuale doppia imposizione essere risolta tramite gli strumenti convenzionali. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Art. 73, comma 3, TUIR
La società è stata considerata soggetto passivo residente in Italia in base alla localizzazione effettiva della sede di amministrazione.
La residenza fiscale societaria non dipende esclusivamente dalla sede legale formalmente indicata, ma può essere individuata nel luogo in cui si concentrano concretamente l'amministrazione e la direzione dell'ente.
Art. 39, comma 2, DPR 600/1973
L'Ufficio ha determinato induttivamente il reddito in presenza di omessa dichiarazione e omessa tenuta o esibizione delle scritture contabili.
L'omessa presentazione della dichiarazione e l'assenza delle scritture contabili legittimano l'accertamento d'ufficio e la ricostruzione induttiva del reddito sulla base dei dati comunque acquisiti.
Art. 41, DPR 600/1973
L'Ufficio era ritenuto legittimato a procedere all'accertamento d'ufficio dei redditi.
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito imponibile anche mediante elementi presuntivi e analitico-induttivi.
Art. 62-sexies, D.L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993
La norma è richiamata quale base per la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi e del reddito d'impresa.
Art. 2359, comma 1, codice civile
La società risultava controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo societario e la composizione degli organi gestori sono stati valorizzati come elementi indiziari della riconducibilità della direzione effettiva al territorio italiano.
Cassazione, sentenza n. 2869/2013
La sede effettiva è il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e sono svolte le funzioni di amministrazione centrale.
La sede effettiva deve essere individuata attraverso una valutazione sostanziale delle attività decisionali e amministrative, non sulla base della sola sede statutaria.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 28 giugno 2007
Rilevano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, quello di riunione dei dirigenti, il luogo in cui si adotta la politica generale, il domicilio dei principali dirigenti, la sede delle assemblee, la tenuta dei documenti e lo svolgimento delle attività finanziarie.
La sede dell'amministrazione centrale si determina mediante una valutazione complessiva di una pluralità di fattori concreti e convergenti.
Massime di principio
- Per stabilire la residenza fiscale di una società estera occorre verificare dove vengono assunte le decisioni strategiche e dove sono esercitate stabilmente le funzioni di amministrazione centrale, senza fermarsi alla sede legale o allo stabilimento produttivo estero.
- L'esistenza di un'attività economica reale e di uno stabilimento all'estero non esclude automaticamente l'esterovestizione: la società può essere considerata residente in Italia se la direzione effettiva e il centro decisionale si trovano nel territorio italiano.
- Sono particolarmente rilevanti la residenza degli amministratori e dei soci di controllo, il luogo delle riunioni e delle decisioni, i rapporti con la controllante e i clienti, la tenuta della documentazione e la gestione dei rapporti bancari e finanziari.
- La contestazione dell'esterovestizione richiede una valutazione complessiva di elementi fattuali convergenti; la società deve documentare in modo concreto l'autonomia gestionale e decisionale della struttura estera.
- Il pagamento di imposte nello Stato estero non impedisce, di per sé, l'accertamento della residenza fiscale italiana. L'eventuale doppia imposizione deve essere affrontata attraverso le procedure previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
- In caso di omessa dichiarazione e mancata disponibilità delle scritture contabili, l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento d'ufficio e alla ricostruzione induttiva del reddito sulla base degli elementi raccolti.
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