Sentenza del 18/03/2016 n. 5383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società contribuente, per l'anno d'imposta 2003, la partecipazione a un meccanismo fraudolento di frode IVA mediante l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla società interposta M. + s.r.l., ritenuta una società cartiera. L'Agenzia sosteneva inoltre che la CTR avesse erroneamente attribuito valore decisivo alla regolare registrazione delle fatture e ai pagamenti bancari, senza verificare l'effettività delle operazioni. Con il primo motivo invocava anche l'efficacia, nel giudizio contro la contribuente, del giudicato formatosi in una controversia riguardante la società cedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, stabilendo che il giudicato formatosi in un diverso processo non è vincolante nei confronti di soggetti rimasti estranei a quel giudizio, pur potendo eventualmente valere come elemento di prova documentale. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo insufficiente e lacunosa la motivazione della CTR. La regolare emissione e registrazione delle fatture e il pagamento tramite banca non dimostrano, da soli, l'effettività delle operazioni né la buona fede della contribuente. La sentenza della CTR Campania è stata quindi cassata con rinvio alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato vincola esclusivamente le parti del processo, i loro eredi o aventi causa, e non può essere automaticamente esteso a soggetti terzi estranei al giudizio. La decisione resa in un altro processo può tuttavia essere valutata come prova o elemento di prova documentale.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di impugnare la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato richiamato dall'Agenzia in relazione all'asserita violazione dell'art. 2909 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare il vizio di motivazione nei limiti applicabili al giudizio; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sulla valutazione degli elementi indiziari e sull'effettività delle operazioni.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Prevede il rinvio della causa al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza; la controversia è stata rinviata alla CTR Campania in diversa composizione.
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
La detrazione dell'IVA richiede che l'operazione fatturata sia effettiva. La regolarità formale della fattura, della registrazione contabile e del pagamento bancario non è sufficiente quando l'Amministrazione finanziaria presenta elementi convergenti che fanno presumere una frode o l'interposizione di una società cartiera.
Massime di principio
- Il giudicato ottenuto dall'Amministrazione nei confronti di un soggetto diverso non può vincolare automaticamente il contribuente che non era parte di quel processo, anche se riguarda la stessa operazione o la stessa società.
- Nelle contestazioni di frodi IVA, la registrazione delle fatture e il pagamento mediante strumenti bancari costituiscono elementi favorevoli, ma non provano da soli l'effettività dell'operazione né l'assenza di consapevolezza della frode.
- Il giudice deve esaminare puntualmente tutti gli indizi addotti dall'Amministrazione e spiegare in modo logico perché li ritenga non gravi, precisi e concordanti; una valutazione generica o apodittica può comportare la cassazione della sentenza.
- In presenza di una società sospettata di essere una cartiera, il contribuente deve poter dimostrare la reale esecuzione delle operazioni e, secondo il caso, di non sapere né poter ragionevolmente sapere di partecipare a una frode.
- La Cassazione, quando rileva una motivazione insufficiente, normalmente non decide direttamente il merito, ma cassa la sentenza e rinvia al giudice territoriale per una nuova valutazione.
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