Cassazione Penale, Sentenza n. 09049/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo dell'autovettura targata GN334DF disposto ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Il primo motivo deduce violazione di legge (artt. 109 e 143 cod. proc. pen.) per non avere il giudice considerato e tradotto la documentazione bancaria albanese prodotta dall'imputato, che secondo il ricorrente provava la lecita provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto del veicolo. Il secondo motivo denuncia carenza e vizio di motivazione in ordine al periculum in mora, lamentando che il Tribunale del riesame si sia limitato a richiamare lo "spessore criminale" del ricorrente senza spiegare le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo (sequestro) rispetto alla definizione del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che nel procedimento di riesame grava sulla parte l'onere di produrre documenti in lingua italiana o la loro traduzione formale, e che il ricorrente non ha eseguito la "prova di resistenza" mostrando quale sarebbe l'incidenza sull'esito della decisione qualora quei documenti fossero accolti; quindi il motivo è inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca allargata deve contenere una concisa motivazione del periculum in mora; nel caso concreto l'ordinanza aveva fornito una motivazione sintetica (gravità del reato e probabilità di occultamento del veicolo) che, pur potendo essere considerata insufficiente in astratto, non è impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.; quindi anche questo motivo è inammissibile. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali; altresì, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., è disposto il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 85-bis
Norma richiamata quale base normativa del sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata relativo al procedimento in materia di stupefacenti; la Corte conferma legittimità del sequestro ove sussistano i presupposti.
cod. proc. pen., art. 109
Richiamato in relazione agli obblighi di forma e partecipazione; utilizzato nella censura sulla lingua dei documenti, ma la Corte ricorda che l'onere della traduzione nel riesame grava sulla parte che produce i documenti.
cod. proc. pen., art. 143, comma 2
Prevede la traduzione di documenti e atti formati in lingua straniera acquisiti al processo; la Corte distingue tra atti da compiere nel processo (in lingua italiana) e documenti già formati la cui traduzione è obbligatoria solo se l'uso possa pregiudicare i diritti di difesa e previa eccezione del concreto pregiudizio.
cod. proc. pen., art. 242, comma 1
Richiamato insieme all'art. 143 per la disciplina dell'acquisizione e traduzione dei documenti stranieri; la Corte sottolinea l'applicazione congiunta per determinare l'obbligo di traduzione.
cod. pen., art. 240-bis
Norma sulla confisca allargata richiamata come finalità del sequestro preventivo; la Corte richiede che i provvedimenti di sequestro finalizzati a detta confisca contengano la concisa motivazione del periculum in mora.
cod. pen., art. 416-bis, comma settimo
Richiamato come riferimento alla disciplina della confisca obbligatoria collegata a reati associativi, a cui si applicano analoghe esigenze motivazionali per il sequestro preventivo.
cod. proc. pen., art. 321, comma 2
Norma che disciplina il sequestro preventivo; la Corte ricorda l'onere motivazionale anche in termini di periculum in mora per i provvedimenti anticipatori.
cod. proc. pen., art. 325
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che censure sulla insufficienza meramente quantitativa o di dettaglio della motivazione del riesame non sono sempre rimediabili in cassazione.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere delle spese a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte, applicando l'articolo, ha altresì disposto il versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame la parte che produce documenti in lingua straniera deve presentare la loro traduzione o redigerli in italiano: il giudice non è tenuto a procedere d'ufficio alla traduzione quando la mancata traduzione è imputabile alla parte e i tempi sono ristretti.
- Se si impugna davanti alla Cassazione l'utilizzabilità di documenti stranieri acquisiti al processo, il ricorrente deve indicare la "prova di resistenza": cioè spiegare come l'eliminazione o l'ammissione del documento inciderebbe sull'esito della decisione; senza tale dimostrazione il motivo è inammissibile.
- Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata deve contenere una motivazione concisa e specifica sul periculum in mora: occorre indicare perché non è possibile attendere la decisione di merito e quali rischi concreti (occultamento, alienazione, deterioramento, uso) giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo.
- Una motivazione sintetica ma non assente può risultare comunque non impugnabile in Cassazione per i limiti dell'art. 325: i vizi di dettaglio o l'insufficienza argomentativa non sempre costituiscono profili censurabili in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e può determinare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616; la Corte può quantificare equitativamente tale somma anche in assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
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