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Sentenza

Sentenza n. 903/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1933 del 2025: - del provvedimento prot. n. 10105 in data 30 giugno 2025 con il quale la Comandante della Polizia Locale di Marciana (LI) ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione NCC n. 1/2019 rilasciata alla signora Ylenia Catanese, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, seppure attualmente ignoto tra i quali la comunicazione di avvio di procedimento (di revoca) prot. 2914 del 24 febbraio 2025 ed il parere favorevole della Commissione Comunale NCC espresso nella riunione in data 11 giugno 2025 (prot. 9587 del 20 giugno 2025); quanto al ricorso n. 1934 del 2025: - del provvedimento prot. n. 10104 in data 30 giugno 2025 con il quale la Comandante della Polizia Locale di Marciana (LI) ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione NCC n. 2/2019 rilasciata al signor Marco Rossi, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, seppure attualmente ignoto tra i quali la comunicazione di avvio di procedimento (di revoca) prot. 2914 del 24 febbraio 2025 ed il parere favorevole della Commissione Comunale NCC espresso nella riunione in data 11 giugno 2025 (prot. 9587 del 20 giugno 2025).

Giustizia amministrativa202501933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti del 30 giugno 2025 di decadenza dalle autorizzazioni NCC n. 1/2019 e n. 2/2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Marciana ha dichiarato la decadenza delle autorizzazioni per il noleggio con conducente, deducendo: l’insussistenza della contestata mancanza di sede operativa, ritenuta coincidente con la rimessa ubicata nel Comune; l’erronea applicazione della disciplina comunale sulla revoca e sulla decadenza, nonché la diversa qualificazione dell’istituto rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento; l’inesistenza di un obbligo di rientro del veicolo nella rimessa dopo ogni servizio, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020; il travisamento dei fatti quanto alla totale assenza di collegamento dell’attività con il territorio di Marciana; la violazione del contraddittorio procedimentale, perché nel provvedimento finale sarebbero state introdotte contestazioni nuove, relative alla sostituzione della targa di un veicolo e all’erronea indicazione del numero civico della rimessa. L’Amministrazione ha fondato la decadenza, tra l’altro, sull’assenza di effettivo utilizzo della rimessa principale e di quella secondaria, sulla mancata presenza dei veicoli nel territorio comunale, sull’assenza di transiti e di bigliettazione marittima e, più in generale, sulla mancanza di un collegamento stabile e funzionale dell’attività con la comunità di Marciana.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione e li ha respinti. Ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse esercitato il potere sanzionatorio disciplinato dagli artt. 45 e seguenti del regolamento comunale, bensì il potere di revoca-decad enza connesso alla verifica della permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento di un titolo abilitativo di durata. È quindi irrilevante la diversa qualificazione usata nella comunicazione di avvio e nel provvedimento finale, così come non sono applicabili le procedure previste per le verifiche ordinarie periodiche, trattandosi di controllo straordinario avviato a seguito di un esposto. Nel merito, il Collegio ha affermato che la sede operativa deve avere stabilità e continuità funzionale e non può coincidere con un semplice posto auto all’aperto, inidoneo allo svolgimento dell’attività amministrativa e alla conservazione della documentazione aziendale. Ha inoltre ribadito che la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 ha eliminato l’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio, ma non ha cancellato il necessario vincolo territoriale tra l’attività NCC, il Comune autorizzante e la relativa comunità. Tale vincolo richiede che il servizio sia prevalentemente svolto all’interno e a beneficio del territorio di riferimento, con uso effettivo e strutturale della rimessa locale. Il Comune aveva documentato l’assenza di transiti e di presenza dei veicoli nel territorio di Marciana per un periodo superiore a due anni; i ricorrenti non avevano fornito prova adeguata del contrario, producendo documenti successivi ai provvedimenti o privi di efficacia probatoria, ovvero riferiti a periodi brevi e successivi all’avvio del procedimento. La legittimità della mancanza di sede operativa e del vincolo territoriale era ciascuna autonomamente sufficiente a sorreggere i provvedimenti plurimotivati; perciò il TAR ha assorbito le censure sull’obbligo di rientro e sulle contestazioni nuove. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 21/1992

    Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici; la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

    La sede operativa e almeno una rimessa nel Comune autorizzante sono requisiti necessari non solo per il rilascio, ma anche per il mantenimento dell’autorizzazione. Il servizio conserva una dimensione locale e deve mantenere un collegamento stabile e funzionale con la comunità di riferimento.

  • art. 5 l. 21/1992

    I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono le modalità per lo svolgimento del servizio e i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

    La norma riconosce ai Comuni il potere regolamentare di disciplinare modalità di esercizio e requisiti delle autorizzazioni NCC, nel rispetto della legge quadro.

  • art. 11, commi 4 e 4-bis, l. 21/1992

    Prevedeva che ogni singolo servizio dovesse iniziare e concludersi presso la rimessa, con ritorno alla stessa.

    Il vincolo di rientro in rimessa dopo ogni servizio è stato dichiarato incostituzionale, ma la sua eliminazione non comporta il venir meno del più generale vincolo territoriale e del collegamento funzionale con il Comune autorizzante.

  • art. 7 l. 241/1990

    La diversa denominazione dell’istituto indicata nella comunicazione di avvio rispetto al provvedimento finale non determina illegittimità quando l’Amministrazione abbia sostanzialmente contestato il venir meno dei requisiti del titolo abilitativo.

  • artt. 45-50 Regolamento NCC del Comune di Marciana

    Le fattispecie regolamentari di decadenza e revoca sanzionatoria non si applicano alla verifica straordinaria della permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’autorizzazione; tale verifica integra un potere di revoca-decad enza distinto dalle sanzioni in senso stretto.

  • art. 2697 c.c.

    A fronte della documentata assenza del veicolo e dell’attività nel territorio comunale, grava sui titolari dell’autorizzazione l’onere di provare il fatto positivo contrario, cioè l’effettivo esercizio dell’attività e la presenza territoriale.

  • art. 2082 c.c.

    Il riferimento all’attività economica organizzata evidenzia che la sede operativa deve essere concretamente idonea allo svolgimento stabile delle funzioni amministrative e organizzative dell’impresa.

Massime di principio

  • La decadenza-revoca di un’autorizzazione amministrativa per il venir meno dei requisiti necessari al rilascio costituisce esercizio del potere di verifica della permanenza dei presupposti del titolo, distinto dalle sanzioni amministrative tipiche previste dal regolamento dell’ente; pertanto, non trovano applicazione le specifiche procedure e i termini previsti per le sanzioni regolamentari.
  • Nel servizio di noleggio con conducente, la sede operativa e almeno una rimessa devono essere stabilmente situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Una mera disponibilità formale o un semplice posto auto all’aperto, privo di idoneità allo svolgimento continuativo delle funzioni amministrative e organizzative dell’impresa, non integra una sede operativa effettiva.
  • La dichiarata incostituzionalità dell’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio non elimina il vincolo territoriale proprio dell’attività NCC: il servizio deve conservare un collegamento stabile e funzionale con il Comune autorizzante e deve essere prevalentemente prestato all’interno e a beneficio della relativa comunità.
  • Quando l’Amministrazione documenta l’assenza prolungata dei veicoli e dell’attività nel territorio comunale, il titolare dell’autorizzazione deve provare il fatto positivo contrario mediante elementi pertinenti, anteriori o contestuali al provvedimento; documenti successivi, elenchi non sottoscritti o attività episodiche e concentrate in periodi brevi non sono sufficienti.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sorreggere il dispositivo è sufficiente a determinarne la conservazione e consente al giudice di assorbire le censure rivolte contro gli ulteriori motivi.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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