Cassazione Civile, Ordinanza n. 36962/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto già dipendente di una società poi fallita chiese l’ammissione al passivo per € 100.873,50 a titolo di crediti da lavoro subordinato, invocando il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. Il giudice delegato respinse la domanda per prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. In sede di opposizione il creditore sostenne che la prescrizione fosse stata interrotta da una lettera di intimazione di pagamento datata 21.12.2009, asseritamente consegnata alla legale rappresentante della società. Il Tribunale respinse l’opposizione ritenendo non provata la consegna della lettera e rilevando la mancanza di data certa del documento opponibile al curatore. Con il ricorso per cassazione il creditore denunciò violazione dell’art. 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di aver dimostrato il credito e l’atto interruttivo mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. In memoria, inoltre, richiamò l’annotazione del debito nelle scritture contabili societarie come possibile riconoscimento del debito, ma senza aver specificamente dedotto tale autonoma causa interruttiva nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura per violazione dell’art. 2729 c.c. mirasse in realtà a ottenere un riesame dell’accertamento di fatto riservato al giudice di merito: il Tribunale, preso atto della mancanza di data certa della lettera, aveva semplicemente escluso che gli indizi offerti consentissero di risalire con il ragionamento presuntivo alla prova della consegna dell’atto interruttivo. Quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non indicava un fatto decisivo diverso da quello già negativamente accertato, e che la mancata valutazione di singoli elementi indiziari non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Anche il richiamo all’iscrizione a bilancio del debito è stato ritenuto inammissibile perché prospettava una questione nuova, non dedotta e trattata nel merito, e comunque non denunciata come violazione dell’art. 2944 c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2751-bis, n. 1, c.c.
spettanze derivanti da rapporto di lavoro subordinato
richiamato quale titolo di privilegio del credito di lavoro insinuato al passivo.
art. 2948, n. 5, c.c.
applicato dal giudice di merito come termine di prescrizione quinquennale del credito azionato.
art. 2729 c.c.
presunzioni gravi, precise e concordanti
la norma limita l’uso delle presunzioni semplici; non è violata quando il giudice di merito ritenga insufficiente il materiale indiziario per inferire il fatto ignoto.
art. 2704 c.c.
la mancanza di data certa impedisce l’opponibilità del documento al curatore fallimentare, terzo rispetto al debitore.
art. 1219, comma 1, c.c.
la lettera di pagamento è stata considerata, in astratto, come atto idoneo alla costituzione in mora del debitore.
art. 2943, comma 4, c.c.
l’atto di costituzione in mora è richiamato come mezzo di interruzione della prescrizione su iniziativa del creditore.
art. 2944 c.c.
richiamato solo in memoria come possibile interruzione per riconoscimento del debito, ma la questione è stata ritenuta nuova e non dedotta in merito.
art. 360 c.p.c., n. 3
la doglianza è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma ritenuta sostanzialmente diretta a un riesame del fatto.
art. 360 c.p.c., n. 5
il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione della valutazione degli indizi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito delle memorie.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando, invece, ritenga insufficiente il complesso indiziario a dimostrare il fatto ignoto.
- La censura che mira a ottenere una diversa lettura degli indizi e una rivalutazione del fatto storico non integra violazione di legge, ma tende inammissibilmente a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la mancata valutazione di singoli elementi indiziari: occorre l’omissione di un vero fatto storico decisivo, non la contestazione del peso probatorio attribuito alle prove.
- Nei giudizi di verifica del passivo fallimentare, un documento privo di data certa non è opponibile al curatore e non può, da solo, fondare la prova dell’interruzione della prescrizione nei confronti della massa.
- Una diversa causa interruttiva della prescrizione, come il riconoscimento del debito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta dedotta e trattata nei gradi di merito.
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