Cassazione Penale, Sentenza n. 23330/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 60.000,00 giacenti su conto corrente cointestato a Mauro Vincenzo (indagato) e alla moglie Fedele Gerarda (terza estranea al reato). La ricorrente contestava che le somme sul conto derivavano esclusivamente dai suoi accrediti stipendiali e quindi non costituivano profitto del reato né erano riconducibili all'indagato; chiedeva che fosse riconosciuta l'esclusiva titolarità delle somme e l'irragionevolezza del sequestro esteso all'intero saldo cointestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta dalla difesa fosse in realtà un vizio di motivazione (contestazione dell'interpretazione e della valutazione dei fatti) e non una violazione di legge idonea a fondare il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera la confisca del denaro profitto del reato come confisca diretta, in ragione della fungibilità del denaro, e quindi suscettibile di eseguirsi sul patrimonio del reo per l'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali alle sole questioni di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il motivo prospettato fosse di merito/motivazione e quindi non censurabile ai sensi di questo articolo.
art. 605 cod. proc. pen.
Prevede il motivo speciale per dedurre l'illogicità manifesta della motivazione; la Corte ha ricordato che l'illogicità deve essere dedotta con il motivo specifico di cui a questa norma, non con il ricorso previsto dall'art. 325.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la parte al pagamento delle spese e, ravvisati profili di colpa, all'ammenda per la Cassa delle ammende.
art. 177 lett. c) cod. civ.
Riferimento difensivo alla disciplina della comunione dei beni tra coniugi (comunione sui frutti e proventi), usato dall'avvocato per sostenere che gli accrediti stipendiali sono esclusi dalla comunione immediata e rimangono di titolarità esclusiva fino allo scioglimento.
art. 179 cod. civ.
Riferimento difensivo alla disciplina sui beni personali del coniuge, per sostenere l'esclusiva titolarità di determinate somme percepite dal singolo coniuge.
Sez. U. 42415 del 27/05/2021 (Rv. 282037 - 01)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte secondo la quale la confisca del denaro profitto del reato si qualifica come diretta e può essere eseguita sul patrimonio dell'autore del fatto in considerazione della natura fungibile del denaro, senza che l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma impedisca la confisca.
Massime di principio
- In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca su conto cointestato, la giurisprudenza prevalente considera la natura fungibile del denaro: il profitto del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore può essere confiscato anche se non è identificabile fisicamente nella specifica somma sul conto.
- La cointestazione del conto presume la contitolarità del saldo, ma il terzo cointestatario può in ogni caso tentare di dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme con mezzi di prova (bonifici, accrediti stipendiali, documentazione contabile); tuttavia, tale questione di fatto non sempre è sufficiente a impedire un sequestro cautelare quando sia prospettato un accrescimento patrimoniale riconducibile al reato.
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); le doglianze che si riducano a contestazioni della motivazione o della valutazione probatoria devono essere inquadrate nel motivo speciale di cui all'art. 605 c.p.p. o sollevate nei gradi di merito.
- Chi impugna deve formulare il motivo adeguato: se l'affermazione è di illogicità o contraddittorietà della motivazione, occorre il relativo motivo di cui all'art. 605 cod. proc. pen.; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
- La proposizione di ricorsi infondati o non adeguatamente inquadrati può comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa, ammende a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
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