Sentenza del 17/09/2018 n. 2137 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - TIA - tariffa di igiene ambientale - natura tributaria - non sussiste - giurisdizione della Commissione tributaria - non sussiste. Tributo provinciale ambientale - natura tributaria - è tale - giurisdizione della Commissione tributaria - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’esatto ammontare della TIA dovuta dall’impresa, che sosteneva di dover beneficiare di una riduzione o esclusione per i rifiuti smaltiti in proprio. Era inoltre connessa la questione del tributo provinciale ambientale applicato sulla tariffa.
La decisione
La Commissione tributaria è stata ritenuta priva di giurisdizione sulla controversia relativa alla TIA, poiché, alla luce dell’art. 14, comma 33, del d.l. 78/2010 e della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009, la tariffa ha natura non tributaria. La giurisdizione tributaria permane invece con riferimento al tributo provinciale ambientale, che ha natura tributaria. Tale tributo non è dovuto quando il contribuente provvede autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 78/2010, art. 14, comma 33
La disposizione è richiamata per qualificare la TIA come entrata di natura non tributaria, con conseguente esclusione della giurisdizione delle Commissioni tributarie sulle controversie riguardanti il suo ammontare.
Sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009
La pronuncia è utilizzata per distinguere la TIA dal tributo provinciale ambientale e per confermare la natura non tributaria della tariffa di igiene ambientale.
Tributo provinciale ambientale
Il tributo provinciale ambientale ha natura tributaria; pertanto, le controversie relative alla sua debenza rientrano nella giurisdizione tributaria. Non è dovuto quando il contribuente gestisce autonomamente lo smaltimento dei rifiuti.
Massime di principio
- Le controversie sull’ammontare o sull’applicazione della TIA, quando la tariffa è qualificata come entrata non tributaria, devono essere trattate davanti al giudice ordinario e non davanti alla Commissione tributaria.
- La qualificazione formale dell’entrata è decisiva: una tariffa corrispettiva per un servizio non rientra automaticamente nella giurisdizione tributaria.
- Il tributo provinciale ambientale, essendo un prelievo tributario autonomo, resta soggetto alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
- Se il contribuente dimostra di provvedere autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti, il tributo provinciale ambientale collegato alla tariffa può risultare non dovuto.
- Quando una controversia comprende sia una componente tariffaria non tributaria sia una componente tributaria, le relative pretese possono essere soggette a giudici diversi.
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