Cassazione Civile, Ordinanza n. 09162/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un ente locale aveva opposto un'ingiunzione fiscale emessa da un'agenzia regionale per il pagamento di somme pretese a fronte di attività di "caratterizzazione ambientale" e relative validazioni effettuate su una discarica insistente nel territorio comunale, area sottoposta a sequestro penale nell'ambito di un procedimento per ipotesi di reati ambientali. L'ente opponente sosteneva di non essere debitore, assumendo che si trattasse di attività istituzionali obbligatorie dell'ente creditore, con conseguente imputazione delle spese al bilancio regionale e non a quello comunale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che tali prestazioni non rientrassero tra le attività istituzionali obbligatorie a carico della Regione, ma tra quelle istituzionali non obbligatorie, da porre a carico del soggetto richiedente, anche pubblico. Con il ricorso per cassazione l'ente locale denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 9, d.lgs. n. 22 del 1997, come sostituito dagli artt. 242 e 250 d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 4, 8 e 14 d.m. n. 471 del 1999 e dell'art. 3, parte I, punti 4 e 5, del decreto assessoriale regionale n. 39/GAB del 28 febbraio 2008, sostenendo che l'attività dell'agenzia non fosse successiva e separata rispetto al piano di caratterizzazione ambientale, ma parte integrante di esso e quindi attività istituzionale obbligatoria a carico del bilancio regionale. La Corte di cassazione ha qualificato la censura come, in parte, inammissibile e, in parte, infondata, poiché la doglianza si risolveva in una diversa lettura delle disposizioni pattizie/regolamentari e non nella deduzione specifica di violazioni dei canoni ermeneutici; inoltre ha rilevato che, secondo l'accertamento di merito, le prestazioni dell'agenzia erano state richieste dal Comune nell'ambito della caratterizzazione ambientale demandatagli in sede di conferenza di servizi, sicché il relativo costo gravava sul richiedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il Comune ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'agenzia controricorrente e dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. Il rigetto è stato fondato sulla considerazione che il ricorso non indicava specifiche violazioni dei criteri di ermeneutica dell'atto amministrativo/pattizio richiamato e, comunque, mirava sostanzialmente a ottenere una diversa qualificazione di fatto delle prestazioni, già ritenute dai giudici di merito come attività istituzionali non obbligatorie richieste dal Comune.
Norme richiamate
art. 17, comma 9, d.lgs. n. 22 del 1997
Nel testo è richiamato come base normativa ratione temporis per la ripartizione degli oneri connessi alla caratterizzazione ambientale affidata al Comune.
artt. 242 e 250 d.lgs. n. 152 del 2006
Sono indicati come norme sostitutive della disciplina previgente in tema di bonifica e caratterizzazione ambientale, richiamate dal ricorrente a sostegno della propria tesi.
artt. 4, 8 e 14 d.m. n. 471 del 1999
Richiamati dal ricorrente come disposizioni regolatrici dell'attività ambientale oggetto di controversia.
art. 3, parte I, punti 4 e 5, decreto assessoriale n. 39/GAB del 28 febbraio 2008
Interpretato dalla Corte d'appello e richiamato in cassazione come fonte del criterio di riparto tra attività istituzionali obbligatorie, a carico del bilancio regionale, e attività istituzionali non obbligatorie, a carico dell'amministrazione richiedente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la censura investe l'interpretazione di un atto amministrativo o di un regolamento richiamato in giudizio, il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e le modalità con cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non basta prospettare una lettura alternativa del testo.
- L'interpretazione degli atti amministrativi aventi valenza regolamentare costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una mera ricostruzione interpretativa diversa.
- Se l'attività tecnica o amministrativa è stata richiesta dal soggetto tenuto alla gestione del procedimento, il relativo costo può essere posto a carico del richiedente anche quando l'attività sia inserita in un più ampio complesso di interventi istituzionali.
- Ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto alla spesa, rileva la qualificazione delle prestazioni nella categoria prevista dalla disciplina applicabile, non la sola riconducibilità funzionale delle singole attività al procedimento complessivo.
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