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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39401/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Grimani S.r.l. ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un campionario di gioielli sequestrato presso la Nadir Gold Italia s.r.l. La società contestava che: i giudici non avessero valutato il periculum in mora; fosse omessa o insufficiente la motivazione circa la titolarità dei beni da parte di Grimani; fossero ignorati elementi di prova (documenti di trasporto, fatture, email, dichiarazioni testimoniali) comprovanti che i gioielli erano stati consegnati in conto visione/come campionario nell'ambito di un rapporto commerciale/contratto di agenzia con Nadir Gold; i giudici avessero dato valutazioni meramente congetturali e non avessero esaminato adeguatamente documenti nuovi prodotti in sede di appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, di fatto, censure della motivazione e valutazioni di merito non consentite in sede di ricorso avverso provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.; ha richiamato il principio per cui, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per divergenze nella valutazione delle prove salvo vizi della motivazione talmente gravi da renderla del tutto assente o apparente. Sul merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la documentazione prodotta non dimostrava in modo certo la titolarità dei singoli beni in sequestro da parte della Grimani né l'esistenza di un rapporto/contratto documentato tale da giustificare la restituzione; inoltre il tribunale del riesame non poteva fondarsi su documenti che non erano stati posti a cognizione del giudice a quo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    norma richiamata per il sequestro preventivo operato in via d'urgenza finalizzato alla confisca per equivalente

  • art. 322-bis, cod. proc. pen.

    norma di riferimento per le ordinanze impugnate e per i limiti del ricorso avverso tali provvedimenti

  • art. 325, cod. proc. pen.

    stabilisce che il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è consentito per violazione di legge; la Corte interpreta che non sono ammessi ricorsi che impugnino solo la valutazione del merito/prove

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    richiamato dai motivi del ricorso come formula normativa di censura (vizi di motivazione), ma la Corte ricorda che tali censure attengono al merito non sindacabile in cassazione contro provvedimenti ex art. 322-bis

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    norma invocata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende del somma disposta nei confronti del ricorrente

Massime di principio

  • Contro un sequestro preventivo di beni trovati nella disponibilità di un indagato, il terzo che ne reclama la proprietà deve produrre prove chiare e specifiche (documenti che identifichino gli articoli sequestrati, inventari, fatture descrittive, registrazioni corrispondenti o altro elemento certo) per dimostrare la titolarità materiale dei singoli beni
  • Se il terzo sostiene che i beni erano in conto visione o in base a un rapporto di agenzia/collaborazione, è importante che ciò emerga già davanti al giudice a quo con documentazione coerente e non solo con argomentazioni generiche; documenti nuovi introdotti solo in sede d'appello possono non essere ammissibili per la 'doppia devoluzione' del giudizio cautelare
  • In ricorso per Cassazione avverso ordinanze cautelari ex art. 322-bis c.p.p. la Corte verifica in primo luogo la sussistenza di una violazione di legge: non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o normale apprezzamento delle prove, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente
  • La valutazione del periculum in mora compiuta dal giudice è rilevante: quando il bene è nella disponibilità dell'indagato e un terzo ne reclama la proprietà, il giudice deve motivare la probabilità del collegamento dei beni all'attività delittuosa; tuttavia, se i giudici ritengono insufficienti le prove di titolarità e collegamento, la decisione resiste al sindacato di legittimità
  • Per aumentare le probabilità di ottenere il dissequestro, il terzo dovrebbe depositare documentazione dettagliata e specifica (inventari, fotografie con corrispondenza ai singoli pezzi sequestrati, numerazioni/contrassegni, contratti di agenzia o mandato, documenti di trasporto dettagliati e antecedenti, corrispondenza commerciale certa e testimonianze precise) già nella fase cautelare innanzi al G.i.p.

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