Cassazione Penale, Sentenza n. 49732/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Bari del 9/12/2022 che aveva confermato la condanna di primo grado per rapina impropria pluriaggravata, lesioni volontarie e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Deducevano: (1) violazione di legge per mancata applicazione delle norme più favorevoli introdotte dal D.lgs. n.150/2022 ("Riforma Cartabia") in tema di pene sostitutive (artt. 53, 55, 56-bis L. 689/1981 e art. 20-bis c.p.), chiedendo la conversione della semidetenzione in lavoro di pubblica utilità o in semilibertà; (2) eccessività della pena e vizio di motivazione, sostenendo che la collaborazione avrebbe dovuto contenere la pena nei minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria dell'art. 95 del D.lgs. 150/2022: poiché ai ricorrenti era già stata applicata la sanzione sostitutiva della semidetenzione (anche se la sentenza non era ancora passata in giudicato) trova applicazione il comma 2 dell'art. 95 che mantiene per quelle situazioni la disciplina previgente; resta comunque la possibilità di chiedere la conversione in semilibertà al magistrato di sorveglianza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena e la motivazione della Corte di merito (uso corretto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e indicazione dei motivi per gli aumenti per continuazione). I ricorrenti sono inoltre condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia"), art. 95
Disciplina transitoria sulle pene sostitutive: comma 1 consente l'applicazione delle nuove e piu' favorevoli disposizioni ai procedimenti pendenti in primo o secondo grado alla data del 30/12/2022; comma 2 stabilisce che le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata gia' applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore continuano ad essere regolate dalle norme previgenti, consentendo comunque la richiesta di conversione in semiliberta' al magistrato di sorveglianza.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 55 e 56-bis
Prevedono le pene sostitutive alla detenzione (semidetenzione, semiliberta', lavoro di pubblica utilita' etc.). Le modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022 modificano la disciplina delle sostitutive; la Corte ha valutato l'applicabilita' delle nuove disposizioni in base alle norme transitorie (art. 95).
Codice penale, art. 20-bis
Norma introdotta per recepire negli effetti del codice penale le modifiche alle pene sostitutive; la sua applicazione retroattiva ai procedimenti pendenti e' regolata dall'art. 95 del D.lgs. 150/2022.
Codice di procedura penale, art. 666
Indicata come procedura per chiedere al giudice dell'esecuzione (magistrato di sorveglianza) l'applicazione o la conversione della pena sostitutiva una volta divenuta irrevocabile la sentenza; la Cassazione ha richiamato questo rimedio per i casi pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri indicati dal primo giudice e dalla Corte d'appello nel fissare la pena base e gli aumenti per continuazione.
Codice penale, art. 628, comma 3, n. 3-bis
Aggravante ostativa richiamata in tema di rapina: la Corte ha ritenuto che l'attenuante della riparazione non fosse prevalente rispetto all'aggravante ostativa, influenzando la determinazione della pena.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti dopo il rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Se alla data di entrata in vigore del D.lgs. n.150/2022 (30/12/2022) la sanzione sostitutiva della semidetenzione era gia' stata applicata o in corso di esecuzione, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 95, comma 2); la conversione secondo le nuove norme non e' rimessa alla Corte di Cassazione ma al magistrato di sorveglianza mediante istanza di esecuzione.
- Per i procedimenti pendenti in primo o secondo grado alla data di entrata in vigore, le nuove disposizioni piu' favorevoli possono trovare applicazione direttamente nel giudizio d'appello; per i procedimenti pendenti in Cassazione la riforma prevede rimedi tramite il giudice dell'esecuzione una volta formatosi il giudicato (art. 95, comma 1).
- La Corte di legittimita' limita il proprio sindacato al rispetto della legge e della motivazione: la valutazione del merito sulla conversione o applicazione di una pena sostitutiva e' riservata al giudice dell'esecuzione o al giudice del rinvio, non alla Cassazione.
- La contestazione di eccessivita' della pena richiede di dimostrare l'insufficienza o illogicita' della motivazione del giudice di merito; la mera invocazione di collaborazione o comportamento riparatorio non garantisce automaticamente la riduzione al minimo edittale se ricorrono aggravanti ostative o adeguata motivazione per una pena superiore.
- In presenza di aggravanti ostative (es. art. 628, comma 3, n. 3-bis per la rapina) l'operativita' di attenuanti puo' essere limitata; occorre verificare la prevalenza nella motivazione del giudice.
- Per chi cerca l'applicazione retroattiva di norme piu' favorevoli relative a pene sostitutive, il percorso corretto dipende dalla fase processuale alla data di entrata in vigore della norma: istanza al giudice dell'esecuzione o deduzione in sede di merito se il procedimento e' ancora in grado d'appello.
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