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Sentenza

Sentenza n. 5886/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0043932.04-11-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202413239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, ai fini dell'insegnamento di sostegno in Italia, di un attestato relativo a un corso di formazione conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della propria istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, del titolo di formazione conseguito in Spagna mediante un corso denominato "Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo". L'Amministrazione ha ritenuto che l'attestato fosse un titolo proprio, non ufficiale e non abilitante, privo di efficacia in Spagna ai fini dell'accesso all'insegnamento, e ha inoltre rilevato differenze quantitative e qualitative rispetto al percorso italiano disciplinato dal d.m. 30 settembre 2011. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina europea e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dei principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022, degli artt. 2 e 7 della l. 517/1977, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato che la natura non abilitante del titolo e la non perfetta corrispondenza dei percorsi formativi potessero giustificare un rigetto automatico, senza una concreta valutazione delle competenze acquisite e senza considerare misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, imponendo all'Amministrazione il riesame dell'istanza anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato, in via preclusiva, sulla distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri e sulla mancata attestazione dell'abilitazione all'insegnamento in Spagna. Richiamando la direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE, il d.lgs. 206/2007, la giurisprudenza della Corte di giustizia e le sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 2022, il giudice ha affermato che l'Amministrazione deve esaminare concretamente l'insieme dei diplomi, delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza dell'interessata, confrontandoli con i requisiti italiani. Anche l'assenza di un titolo abilitante esercitabile nello Stato d'origine non consente di omettere tale valutazione quando siano state acquisite competenze pertinenti. Il diniego è stato ritenuto carente perché basato su rilievi formali e generali, quali il riferimento alla diversa denominazione del sostegno, alle modalità blended del corso e alle differenze rispetto al d.m. 30 settembre 2011, senza un'analisi effettiva delle competenze documentate. Il TAR ha rilevato inoltre che il percorso spagnolo comprendeva 1.500 ore e 60 CFU e presentava una significativa sovrapposizione di materie con il percorso italiano. L'Amministrazione non aveva adeguatamente motivato neppure l'impossibilità di colmare le eventuali differenze mediante misure compensative, come ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Disciplina l'istanza di riconoscimento della qualifica o formazione professionale acquisita all'estero; il riconoscimento non può essere negato senza la concreta valutazione del percorso e delle competenze pertinenti.

  • artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE

    La direttiva disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro e mira a consentire l'accesso nello Stato ospitante alla stessa professione, alle condizioni applicabili ai cittadini di quest'ultimo.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La mancanza dei documenti tipici richiesti dalla direttiva non è automaticamente ostativa al riconoscimento, dovendo essere verificato in concreto il livello di competenza professionale acquisito.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando dal confronto tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante emergano differenze.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono alle autorità dello Stato ospitante di valutare le competenze professionali pertinenti anche nelle situazioni non integralmente disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE.

  • artt. 2 e 7 l. 517/1977

    Rilevano per la funzione dell'insegnante di sostegno, destinata a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati e competenze didattiche e psico-pedagogiche.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale disposizione applicata al preavviso di rigetto, impugnato insieme agli atti principali.

  • d.m. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione nelle attività di sostegno; le differenze rispetto alla formazione estera devono essere valutate concretamente e, se possibile, compensate.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può negare automaticamente il riconoscimento solo perché il titolo è qualificato nello Stato d'origine come titolo proprio, non ufficiale o non abilitante; deve verificare concretamente l'insieme delle conoscenze, competenze, abilità, titoli ed esperienze pertinenti posseduti dall'interessato.
  • La mancanza dell'attestazione dell'autorità dello Stato d'origine che abiliti all'esercizio della professione non è di per sé sufficiente a precludere ogni valutazione quando l'interessato abbia comunque acquisito competenze professionali pertinenti; l'autorità dello Stato ospitante deve confrontarle con quelle richieste dalla propria legislazione.
  • Il confronto tra la formazione estera e quella nazionale non può fondarsi esclusivamente sulla denominazione formale dei corsi, sulla loro modalità organizzativa o sulla loro mancata perfetta corrispondenza; occorre un'analisi sostanziale, analitica e motivata delle competenze effettivamente acquisite.
  • Anche in presenza di differenze sostanziali tra i percorsi formativi, l'Amministrazione deve valutare se tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, motivando specificamente l'eventuale impossibilità di adottarle.
  • Il provvedimento di diniego del riconoscimento di una formazione professionale estera è illegittimo quando si fonda su rilievi generici e formali e non dà conto delle competenze documentate dal richiedente, del confronto complessivo con i requisiti nazionali e della concreta praticabilità di misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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