Cassazione Civile, Ordinanza n. 11544/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di concessione per studio, progettazione, attività tecnico-amministrative e costruzione di opere connesse alla realizzazione di reti di distribuzione delle dighe previste da legge regionale. L'impresa concessionaria, quale capogruppo di ATI, aveva introdotto tre distinti giudizi poi riuniti: in uno chiedeva il pagamento di numerose riserve, il riconoscimento della proroga dei termini e l'esclusione di penali; in un secondo domandava la risoluzione per inadempimento della convenzione, con risarcimento dei danni e maggiori importi per lavorazioni eseguite; in un terzo contestava la delibera di decadenza dalla concessione, chiedendo in subordine il riconoscimento del potere di recesso unilaterale e del mancato utile. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande; la corte d'appello, pur escludendo la responsabilità dell'ente per le omissioni degli organi regionali e per il ritardo nell'avvio dei lavori, aveva riconosciuto il diritto della concessionaria a ulteriori somme sul corrispettivo a corpo e aveva qualificato lo scioglimento del rapporto come esercizio della facoltà contrattuale di recesso. Nel ricorso per cassazione la concessionaria ha censurato: 1) il rigetto del risarcimento per il ritardo nella gestione dell'appalto e nell'approvazione degli atti tecnici, invocando violazione di buona fede, correttezza, art. 1228 c.c. e regole ermeneutiche; 2) l'affermazione di genericità degli atti introduttivi e la conseguente esclusione della responsabilità dell'ente e degli assessorati, sostenendo che la colpa dovesse presumersi e che la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria; 3) il mancato riconoscimento del danno da mancato utile per l'impossibilità di utilizzare diversamente uomini e mezzi; 4) la ritenuta legittimità della riduzione del corrispettivo a seguito del taglio di una voce di prezzo disposta in sede di approvazione del progetto; 5) il diniego della rivalutazione monetaria sul danno da ritardo nell'avvio dei lavori. L'ente di sviluppo agricolo ha proposto ricorso incidentale per contestare il riconoscimento dell'intero corrispettivo a corpo, sostenendo che la perizia di variante aveva comportato un ridimensionamento delle opere e la necessità di ricalcolare i prezzi sulle quantità effettive e residue.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse stata erroneamente respinta per asserita carenza di allegazioni e che, invece, la responsabilità dedotta avesse natura contrattuale anche rispetto agli assessorati, con conseguente presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. e sufficienza dell'allegazione del ritardo e del nesso causale; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto motivo, poiché il riesame della domanda risarcitoria imponeva di riconsiderare anche il mancato utile e la rivalutazione monetaria sul ritardo nell'avvio dei lavori. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'ente, perché volto a sollecitare una rivisitazione del merito sotto forma di violazione di legge, senza indicare un effettivo vizio di diritto o un omesso esame di fatti decisivi. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento del secondo motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma ritenuto non decisivo ai fini di imputare all'ente concedente le omissioni di altri organi pubblici
art. 1228 c.c.
la Corte precisa che la responsabilità per fatto dell'ausiliario presuppone un incarico e un collegamento organizzativo con il debitore; non è configurabile quando intervengano organi pubblici autonomi che agiscano per legge e non su incarico dell'ente
art. 1362 c.c.
utilizzato per l'interpretazione della clausola contrattuale che attribuiva all'amministrazione la facoltà di ampliare o ridurre oggetto e importo della concessione
art. 1363 c.c.
la lettura complessiva del contratto conferma che il taglio della voce economica era compatibile con la clausola di riduzione e non richiedeva necessariamente una diversa ricostruzione favorevole all'ente
art. 1366 c.c.
i canoni di buona fede e correttezza ermeneutica non sono invocabili quando la clausola è chiara e non ambigua
art. 1370 c.c.
richiamato in relazione all'interpretazione delle clausole ambigue, ma escluso nel caso concreto perché il testo negoziale era ritenuto univoco
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di correttezza nei rapporti con la pubblica amministrazione
art. 34 L.R. Sicilia 31 marzo 1972, n. 19
indicato come base normativa dell'intervento del Comitato Tecnico Amministrativo nell'approvazione dei progetti, la cui attività non era mera consulenza ma controllo obbligatorio
art. 3 L.R. Sicilia 2 settembre 1998, n. 21
disciplinando la soppressione del Comitato Tecnico Amministrativo, trasferisce le competenze agli organi tecnici competenti e si applica anche alle pratiche già pendenti
art. 5 della convenzione
clausola che attribuiva all'ente concedente la facoltà di ampliare o ridurre l'oggetto e l'importo della concessione anche in relazione alle prescrizioni degli organi preposti all'approvazione dei progetti
art. 6 della convenzione
richiamato per escludere che il rifiuto di sospensione dei lavori fosse ingiustificato, essendo previsto un divieto convenzionale
art. 7 della convenzione
il corrispettivo era pattuito a corpo, con conseguente tendenziale insensibilità alle quantità effettivamente eseguite, salvo mutamenti dell'oggetto del contratto
art. 13, ultimo periodo, della convenzione
base negoziale della facoltà di recesso unilaterale che la corte d'appello ha ritenuto validamente esercitata
art. 23 L.R. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che le varianti imponevano la rideterminazione dei prezzi parametrica
art. 44, comma 2, L.R. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21
considerato dalla Corte come norma che sanciva la nullità di patti diretti a prevedere ulteriori compensi per revisione prezzi, confermando la validità della clausola di esclusione della revisione
art. 1218 c.c.
in tema di responsabilità contrattuale, la colpa del debitore si presume una volta allegata la fonte dell'obbligazione, il ritardo e il nesso causale, restando al debitore la prova dell'esatto adempimento o dell'impossibilità non imputabile
art. 1223 c.c.
richiamato per il mancato riconoscimento del lucro cessante da ritardo, tema poi assorbito dall'accoglimento del secondo motivo
art. 1224 c.c.
invocato per la rivalutazione monetaria sul credito risarcitorio da ritardo; la questione resta assorbita per effetto dell'accoglimento del secondo motivo
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato nella censura sul mancato utile; la relativa questione è stata assorbita
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte evidenzia che il ricorso incidentale pretendeva una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, fuori dai limiti del vizio motivazionale attualmente deducibile
art. 69 e seguenti?
non determinabile con certezza dal testo
Massime di principio
- Quando un ente pubblico concessionario si avvale, per l'esecuzione del rapporto, di organi pubblici autonomi dotati di distinta personalità e competenza, non opera automaticamente la responsabilità ex art. 1228 c.c., perché manca un rapporto di incarico o subordinazione assimilabile a quello dell'ausiliario.
- Nelle domande risarcitorie fondate sul ritardo della pubblica amministrazione nell'ambito di un rapporto contrattuale o di contatto qualificato, l'attore deve allegare la fonte del rapporto, il ritardo e il nesso causale; la colpa del debitore è presunta ex art. 1218 c.c., senza necessità di una specifica allegazione dell'elemento soggettivo.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto è di natura contrattuale o relazionale, non extracontrattuale, quando il pregiudizio deriva dall'inadempimento di obblighi nascenti dal contratto o dal contatto sociale qualificato.
- In presenza di una clausola contrattuale chiara che attribuisca all'amministrazione il potere di modificare l'oggetto o l'importo della concessione in relazione a prescrizioni di organi tecnici di approvazione, il giudice deve attenersi al testo negoziale e non può ricorrere ai canoni ermeneutici sussidiari per sovvertirne il significato univoco.
- La contestazione della legittimità di prescrizioni vincolanti adottate in sede di approvazione del progetto appartiene alla giurisdizione amministrativa; se invece si deduce la violazione di obblighi contrattuali o di comportamento dell'ente concedente, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a chiedere una nuova valutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge è inammissibile; per contestare l'apprezzamento del giudice di merito occorre dedurre specificamente un vizio nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. o un effettivo errore di diritto.
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