Cassazione Civile, Ordinanza n. 01700/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una decisione della Corte d'appello di Milano che, confermando il Tribunale, aveva riconosciuto a quattro lavoratori il diritto alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità previsti dal CCNL Attività ferroviarie a decorrere dall'assunzione con contratto di apprendistato. La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della fissazione dell'adunanza camerale, la ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio. I controricorrenti hanno chiesto la revoca del decreto presidenziale che aveva dichiarato l'estinzione e compensato le spese, domandando invece la condanna della società alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, evidenziando che in altri giudizi analoghi la stessa parte era stata già condannata alle spese. La Corte ha quindi esaminato la natura dell'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c., ha ritenuto che essa renda irrilevante il decreto presidenziale di estinzione e devolva al collegio la decisione sull'estinzione e sulle spese. Ha poi verificato la regolarità della rinuncia, affermandone l'efficacia recettizia ma non accettizia, con conseguente estinzione del processo e passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Quanto alle spese, ha applicato la soccombenza virtuale, rilevando che la rinuncia era successiva alla notifica del controricorso e che il ricorso verteva su questioni già decise sfavorevolmente alla ricorrente in precedenti pronunce della Corte, senza elementi per mutare orientamento.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza dei controricorrenti, ha revocato l'efficacia del decreto presidenziale di estinzione solo nella parte in cui aveva compensato le spese, ma ha comunque dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 2.500 per compensi professionali e euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, con distrazione. Non vi è stata decisione sul merito del ricorso, poiché il processo è stato definito per estinzione.
Norme richiamate
art. 391, comma 1, c.p.c.
la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, intervenuta prima della fissazione dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del processo con decreto presidenziale
art. 391, comma 3, c.p.c.
la parte destinataria dell'atto di rinuncia può chiedere la fissazione dell'udienza; l'istanza non è un'impugnazione del decreto, ma una sollecitazione alla trattazione del ricorso che rende irrilevante il decreto presidenziale
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per indicare il momento procedurale dell'adunanza camerale non ancora fissata al momento della rinuncia
art. 15 c.p.c.
richiamato implicitamente nella liquidazione delle spese in presenza di più controricorrenti, tenuto conto del numero delle parti resistenti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la richiesta della parte destinataria della rinuncia di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. non costituisce impugnazione del decreto di estinzione, ma vale a rendere privo di effetto quel decreto e a rimettere al collegio la decisione sull'estinzione e sulle spese.
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ha natura recettizia ma non richiede accettazione: produce effetti processuali anche senza consenso della controparte, determina l'estinzione del processo e fa passare in giudicato la sentenza impugnata.
- Quando la rinuncia interviene dopo la costituzione della controparte vittoriosa in cassazione, le spese del giudizio vanno poste a carico del rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale, specie se il ricorso riguarda questioni già risolte in senso sfavorevole alla parte ricorrente da orientamenti consolidati della Corte.
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